Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2021 15.2021.41

Incarto n. 15.2021.41

Lugano 13 agosto 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 aprile 2021 del

Comune RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio la graduatoria nel fallimento depositata il 9 marzo 2021 nella procedura di liquidazione in via di fallimento della

PI 1 già in __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 23 luglio 2020 la Pretura di Lugano ha ordinato la liquidazione d’ufficio in via di fallimento (art. 573 cpv. 1 CC e 193 LEF) dell’eredità giacente fu PI 1, deceduto il 25 aprile 2020;

che il 30 novembre 2020 il Comune RI 1 ha insinuato una sua pretesa per imposte per gli anni dal 1997 al 2020, poi modificata il 22 dicembre successivo, di fr. 334'814.11 complessivi, facendo valere a garanzia una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 110'000.– gravante il fondo n. __________ RFD di __________ appartenente al contribuente;

che il 9 marzo 2021 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato la graduatoria e gli elenchi oneri relativi ai fondi di PI 1, da cui si evince che la cartella ipotecaria fatta valere dal Comune RI 1 è stata ammessa per fr. 149'202.75;

che a richiesta del Comune, il 15 aprile 2021 l’UF gli ha trasmesso per e-mail la graduatoria, gli elenchi oneri e l’inventario;

che con il ricorso in esame, del 23 aprile 2021, il Comune RI 1 chiede la restituzione del diritto di opporsi alla graduatoria, lamentando l’assenza di una motivazione nella graduatoria della mancata ammissione della parte della pretesa da esso insinuata non coperta dal pegno e della comunicazione della relativa decisione giusta l’art. 249 LEF, l’accertamento del fatto che la sua pretesa dev’essere considerata come credito chirografario per la parte non coperta dalla cartella ipotecaria e la conseguente modifica della graduatoria nel senso della sua ammissione in terza classe a concorrenza di fr. 334'814.11;

che il 28 aprile 2021 il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso;

che con osservazioni del 7 maggio il Comune RI 1 ha confermato il proprio credito e si è rimesso al giudizio della Camera, mentre il 22 giugno l’UF ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – contro l’omissione dell’UE di emettere una decisione sulla parte della pretesa insinuata non coperta dalla cartella ipotecaria, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che, infatti, con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei ca­si in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019);

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato;

che in linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduatoria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1);

che le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nel­la graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’im­porto del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3);

che per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2);

che, tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inidonea quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.);

che nella fattispecie l’UF non si è determinato sulla quota della pre­tesa insinuata dal ricorrente non coperta dal pegno, la quale secondo l’art. 219 cpv. 4 LEF è da collocare in una delle tre classi previste dalla legge, siccome tale quota non è menzionata tra i crediti chirografari né come ammessa né come rigettata;

che tale omissione era però già manifesta al momento del deposito della graduatoria – sicché il Comune RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrà aver luogo senza tenere conto della quota della sua pretesa non coperta dal pegno, insinuata ma non iscritta tra i crediti chirografari;

che come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenza 15.2004.62 del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c), per il principio della parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l’omissione dell’ammi­nistrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione de­-v’essere trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria insinuazione;

che in assenza di una decisione dell’UF (positiva o negativa) sulla quota della pretesa del ricorrente non coperta dal pegno, nulla osta a considerare la richiesta d’iscrizione della quota in terza classe contenuta nel ricorso come un’insinuazione tardiva giusta l’art. 251 LEF (v. già citata sentenza della CEF 15.2004.62);

che il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’UF di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, dovrà determinarsi sulla parte non coperta del credito insinuato dal ricorrente e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spe­se giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla parte non coperta del credito insinuato dal ricorrente e procederà se del caso al deposito di una graduatoria complementare.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione all’ .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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