Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.08.2021 15.2021.39

Incarto n. 15.2021.39

Lugano 3 agosto 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 11 aprile 2021 di

RI 1 IT-

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione emessa nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno manuale promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, )

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno manuale sull’autovettura Opel Karl dell’escus­­sa emesso il 7 novembre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incas­­so di fr. 4'930.– oltre ad accessori in merito ai costi di un suo intervento con il carroattrezzi, richiesto dalla polizia comunale di Lugano in seguito a un incidente verificatosi il 12 settembre 2017, e ai costi di deposito del veicolo dell’escussa presso la carrozzeria dell’istante;

che dopo vari tentativi di notifica infruttuosi, il precetto esecutivo è pervenuto all’escussa il 13 febbraio 2019, la quale vi ha interposto opposizione con uno scritto inviato tramite posta elettronica certificata (pec) e tramite posta ordinaria;

che il 22 febbraio 2019 l’escutente ha promosso istanza di conciliazione per ottenere il pagamento della somma posta in esecuzione;

che all’udienza del 27 maggio 2019 il Giudice supplente del Circolo di Taverne ha constatato l’assenza della convenuta, che si era però opposta all’istanza con un messaggio elettronico del 15 maggio 2019, sicché ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire;

che con petizione dell’8 luglio 2019 l’PI 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne di condannare RI 1 al pagamento di fr. 4'930.– oltre ad accessori e di rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in via definitiva;

che con decisione del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto integralmente la petizione;

che la decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del 24 febbraio 2021, come pure in precedenza le ordinan­ze del Giudice di pace volte a fissare alla convenuta il termine per formulare osservazioni e a citarla all’udienza dibattimentale, siccome essa risultava d’ignota dimora;

che l’8 aprile 2021 l’escutente ha chiesto all’UE di procedere alla realizzazione del pegno manuale sulla scorta della sentenza del Giudice di pace;

che dando seguito a tale richiesta, lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato la domanda di realizzazione all’escussa, unitamente a una copia della decisione del Giudice di pace;

che con ricorso dell’11 aprile 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, opponendosi alla vendita del pegno;

che mediante osservazioni del 21 aprile 2021 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

che la ricorrente reputa illegale la vendita dell’autoveicolo oggetto del pegno, sostenendo di essersi opposta dinanzi al Giudice di pace (produce però l’opposizione al precetto esecutivo inviata al-l’UE), facendo valere che non esiste alcun documento atto a comprovare che la società escutente è sua creditrice;

che a suo dire la procedente non sarebbe dovuta intervenire con un suo carroattrezzi, siccome essa aveva una copertura assicurativa per tali interventi, ragione per cui chiede d’interrompere l’e­secuzione e di restituirle il veicolo;

che a ben vedere la ricorrente non contesta l’operato dell’UE, ma si limita a sollevare questioni che esulano dal potere cognitivo di questa Camera, la via del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF) – non consentendo al debitore di sollevare contestazioni di merito attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.33 del 28 giugno 2021, consid. 6 e riferimento citato);

che le censure in questione andavano fatte valere dinanzi al Giudice di pace, ciò che l’escussa ha però fatto soltanto in occasione del tentativo di conciliazione, ma non durante la procedura semplificata promossa dall’PI 1 dopo l’ottenimento dell’auto­­rizzazione ad agire (v. copia allegata al ricorso);

che, invero, dall’incarto del Giudice di pace si evince che l’ordi­­nanza 12 luglio 2019 con cui ha impartito ad RI 1 un termine di 15 giorni per formulare osservazioni alla petizione (act. I dell’inc. 4/2019) le è stata notificata per posta raccomandata al suo indirizzo in via __________, da lei stessa indicato nell’opposizione al precetto esecutivo del 13 febbraio 2019 (acclusa al ricorso), seppur con la precisazio­ne “attualmente domiciliata presso un luogo diverso dalla residenza di origine, per motivi strettamente personali e privati”, in diversi suoi scritti precedenti (doc. G e L acclusi alla petizione) e nell’intesta­­zione dello stesso ricorso in esame;

che seppure l’ordinanza sia tornata al mittente con la menzione “traslocato” (act. II), andava considerata validamente notificata in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC siccome la convenuta doveva aspettarsene la notifica, dal momento che il verbale di conciliazione e l’autorizzazione ad agire, acclusi al ricorso, le erano stati comunicati per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata (“pec”) “__________@pec” da lei indicato su tutte le sue comunicazioni;

che l’istanza di conciliazione determina infatti la litispendenza della causa (art. 61 cpv. 1 CPC), ovvero il momento a partire dal quale le parti sono tenute in buona fede a vegliare in particolare a che gli atti dell’autorità possano essere notificati loro (DTF 138 III 227 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 4P.30/2007 del 13.3.2007 consid. 5.3);

che ad ogni modo alla convenuta è stato impartito un nuovo termine per esprimersi e per designare un recapito in Svizzera tramite invio al suo indirizzo “pec” del 10 ottobre 2019 (act. IIIA) e successiva raccomandata dell’11 dicembre 2019 (act. V) al fermo posta di __________ segnalato dall’istante su indicazione del Ministero pubblico ticinese (act. VII), senza reazione da parte della destinataria, di modo che l’invito a presentare eventuali osservazioni è finalmente stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del __________ 2020 (act. X), come pure la citazione all’udienza dibattimentale del 15 dicembre 2020 (sul FUC del __________ 2020, act. XIII) e la sentenza del 22 febbraio 2021 (sul FUC del __________ 2021, act. XVI);

che RI 1 non ha contestato di aver avuto, o dovuto avere conoscenza della petizione e della decisione del 22 febbraio 2021, neppure dopo aver ricevuto le osservazioni al ricorso inoltrate il 21 aprile 2021 dall’UE (notificate per e-mail e per raccomandata all’indirizzo da lei indicato nell’e-mail del 21 aprile 2021, ovvero lo Studio legale avv. __________ di __________), in cui ha specificato di aver dato seguito alla domanda di realizzazione del pegno sulla scorta della decisione di rigetto definitivo dell’op­­posizione emessa il 22 febbraio 2021 dal Giudice di pace del circolo di Taverne;

che l’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo risulta quindi essere stata validamente rigettata in via definitiva il 22 febbraio 2021;

che nella (limitata) misura in cui è ricevibile, il ricorso s’avvera manifestamente infondato, sicché non è necessario notificare all’e­­scutente né l’atto ricorsuale né la decisione odierna (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– (anticipata via e-mail all’indirizzo: __________); – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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