Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.06.2021 15.2021.31

Incarto n. 15.2021.31

Lugano 9 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da:

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (tre prime esecuzioni) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cantone dei Grigioni, Coira (es. n. __________) (rappresentato dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.–;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.– oltre agli interessi;

che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto alle esecuzioni appena citate;

che con decisione del 15 maggio 2020 (inc. 15.2020.40) la Camera ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni qui in oggetto;

che il 26 ottobre 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il recla­mo interposto da RI 1 contro le decisioni di rigetto dell’opposizione 27 gennaio e 4 febbraio 2020 (inc. 14.2020.77);

che con sentenza del 4 dicembre 2020 (inc. 5A_464/2020) il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione emessa dalla Camera il 15 maggio 2020, annullandola e rinviandole la causa per nuova decisione;

che il Tribunale federale, con sentenza 5D_306/2020 dell’11 gennaio 2021, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso presentato da RI 1 contro la sentenza del 26 ottobre 2020 con cui la Camera aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione;

che mediante nuova decisione del 19 gennaio 2021 la Camera ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1, nella misura in cui ha dichiarato nulli gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni qui in discussione e ordinato all’UE di emetterne nuovi;

che il 15 febbraio 2021 l’UE ha emesso nuovi avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;

che con il ricorso in esame RI 1 ne chiede l’annulla­mento facendo valere di avere presentato il 20 febbraio 2021 istan­za di revisione della decisione 11 gennaio 2021 del Tribunale federale;

che tuttavia le istanze di revisione delle decisioni del Tribunale federale sospendono l’esecuzione della sentenza impugnata solo mediante decisione del giudice dell’istruzione (art. 126 LTF);

che nel caso di specie, RI 1 non ha chiesto l’effetto sospensivo nella sua istanza di revisione e non ha provato che gli sia stato concesso d’ufficio;

che comunque sia il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5F_ 5/2021 del 20 maggio 2021;

che siccome le decisioni di rigetto dell’opposizione erano esecutive e definitive, l’UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento impugnati;

che l’Ufficio non ha violato l’art. 138 CPC poiché la validità della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione è stata accertata definitivamente con le sentenze 26 ottobre 2020 della Camera (inc. 14.2020.77), che l’UE non è abilitato a riesaminare;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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