Incarto n. 15.2021.31
Lugano 9 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da:
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (tre prime esecuzioni) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cantone dei Grigioni, Coira (es. n. __________) (rappresentato dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.–;
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.– oltre agli interessi;
che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto alle esecuzioni appena citate;
che con decisione del 15 maggio 2020 (inc. 15.2020.40) la Camera ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni qui in oggetto;
che il 26 ottobre 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro le decisioni di rigetto dell’opposizione 27 gennaio e 4 febbraio 2020 (inc. 14.2020.77);
che con sentenza del 4 dicembre 2020 (inc. 5A_464/2020) il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione emessa dalla Camera il 15 maggio 2020, annullandola e rinviandole la causa per nuova decisione;
che il Tribunale federale, con sentenza 5D_306/2020 dell’11 gennaio 2021, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso presentato da RI 1 contro la sentenza del 26 ottobre 2020 con cui la Camera aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione;
che mediante nuova decisione del 19 gennaio 2021 la Camera ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1, nella misura in cui ha dichiarato nulli gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni qui in discussione e ordinato all’UE di emetterne nuovi;
che il 15 febbraio 2021 l’UE ha emesso nuovi avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;
che con il ricorso in esame RI 1 ne chiede l’annullamento facendo valere di avere presentato il 20 febbraio 2021 istanza di revisione della decisione 11 gennaio 2021 del Tribunale federale;
che tuttavia le istanze di revisione delle decisioni del Tribunale federale sospendono l’esecuzione della sentenza impugnata solo mediante decisione del giudice dell’istruzione (art. 126 LTF);
che nel caso di specie, RI 1 non ha chiesto l’effetto sospensivo nella sua istanza di revisione e non ha provato che gli sia stato concesso d’ufficio;
che comunque sia il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5F_ 5/2021 del 20 maggio 2021;
che siccome le decisioni di rigetto dell’opposizione erano esecutive e definitive, l’UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento impugnati;
che l’Ufficio non ha violato l’art. 138 CPC poiché la validità della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione è stata accertata definitivamente con le sentenze 26 ottobre 2020 della Camera (inc. 14.2020.77), che l’UE non è abilitato a riesaminare;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.