Incarto n. 15.2021.25
Lugano 16 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 marzo 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica edittale del precetto esecutivo n. __________ avvenuta il 16 febbraio 2021 nell’esecuzione promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'101.80 facendo valere quale causa del credito il “Contratto di deposito masserizie presso container n. 78 – __________ da 01.10.2019”;
che non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo presso la casella postale (n. __________ di __________) da lei sempre indicata quale indirizzo di notifica, con scritto del 25 settembre 2020 l’UE l’ha invitata a presentarsi presso i suoi sportelli entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica di atti esecutivi (con la precisazione del numero dell’esecuzione e del nome della creditrice), avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine impartitole, sarebbe stata tentata una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, da ultimo, se si fosse sottratta alla notifica, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’atto sul foglio ufficiale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);
che con ricorso del 3 ottobre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento della convocazione e del precetto esecutivo;
che con sentenza del 17 dicembre 2020 (inc. 15.2020.101), la Camera ha respinto il ricorso nella misura in cui non era senza oggetto (la data limite per presentarsi all’UE essendo trascorsa senza conseguenze concrete per l’escussa) e ha respinto (recte: dichiarato irricevibile) la domanda di ricusa del suo presidente Jaques;
che – ha anche rilevato la Camera – RI 1 sapendo ormai dell’esistenza del precetto esecutivo fatto emettere dalla PI 1, era tenuta, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC), a informarsi dell’esistenza e del contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente, sicché se non avesse preso contatto con l’UE entro dieci giorni dalla notifica della decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio avrebbe potuto validamente considerare che l’escussa si stesse sottraendo alla notificazione e far capo alla via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF;
che non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo entro dieci giorni dalla notifica della decisione del 17 dicembre 2020, il 16 febbraio 2021 l’UE l’ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale con comunicazione scritta indirizzata alla casella postale luganese dell’escussa dell’avvenuta notifica e di una copia del precetto esecutivo;
che entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione scritta RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione di procedere alla nota notifica edittale, chiedendo di annullare il precetto esecutivo e in subordine di ordinare all’UE “di procedere alla notificazione della [sua] opposizione”, nonché di far ordine all’UE di “evadere le istanze 29.02.2020 e 05.10.2020”;
che in merito alla domanda di annullamento del precetto esecutivo, la ricorrente ripete di essere domiciliata in Italia (a __________);
che la Camera si è già determinata su tale censura nella decisione del 17 dicembre 2020, alla quale ci si può quindi limitare a rinviare (a pag. 2) siccome è passata in giudicato (v. sentenza del Tribunale federale 5A_64/2021 del 31 maggio 2021);
che a detta della ricorrente il suo domicilio in Italia impone in generale la notifica delle decisioni e comunicazioni al suo domicilio italiano in conformità della legislazione nazionale e internazionale in vigore;
che in realtà la notificazione degli atti esecutivi può avvenire in ogni luogo in cui si trova l’escusso, ad esempio nella sua dimora o sul luogo di lavoro (art. 64 cpv. 1 LEF), nel luogo da lui indicato (art. 66 cpv. 1 LEF) o in qualsiasi luogo in cui risulta possibile consegnargli personalmente l’atto (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019 consid. 3.2; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF), come l’ufficio postale o lo sportello dell’ufficio d’esecuzione;
che nella fattispecie RI 1 ha sempre indicato quale luogo di notifica la sua casella postale a Lugano (anche sull’atto di ricorso in esame) ed è anche stata avvertita, nella sentenza del 17 dicembre 2020, che se non avesse preso contatto con l’UE entro dieci giorni dalla notifica della decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio avrebbe potuto validamente considerare che si stesse sottraendo alla notificazione e far capo alla via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF;
che la critica relativa alla notifica edittale del 16 febbraio 2021 va pertanto respinta;
che ad ogni modo RI 1 ha avuto conoscenza completa del precetto esecutivo attraverso la comunicazione del 17 febbraio 2021, alla quale era allegata una copia dell’atto, del resto acclusa al ricorso;
che quando, malgrado un eventuale vizio di notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2);
che nel caso in esame la notifica del precetto esecutivo risulta così efficace, mentre l’opposizione interposta dall’escussa è stata registrata dall’UE con data 8 marzo 2021;
che l’“istanza” 29 febbraio 2020 di cui la ricorrente chiede una risposta dall’UE è invero indirizzata al presidente della Camera e si configura principalmente come un sollecito di trattamento della sua istanza di risarcimento danni del 21 gennaio 2020 relativa ai beni depositati presso la PI 1 – istanza dichiarata irricevibile già il 27 febbraio 2020 (inc.15.2020.8) – mentre l’istanza di annullamento del precetto esecutivo qui in discussione è stata formulata quale richiesta "nelle more" di quella procedura;
che ad ogni modo, come visto, la censura è già stata respinta nella decisione del 17 dicembre 2020 (inc. 15.2020.101);
che nel suo scritto del 5 ottobre 2020 la stessa ricorrente ammette che l’UE ha risposto alla sua istanza del 20 maggio 2020, seppur, a suo dire (non la produce), con un “letterina 26 maggio 2020 di due righe arroganti e irrispettose";
che non si può pertanto rimproverare all’UE una denegata giustizia;
che RI 1 non risulta aver impugnato la risposta in questione;
che per i motivi della domanda di ricusazione del presidente della Camera (neppure riportata nelle conclusioni del ricorso) la ricorrente richiama la sua “memoria depositata avanti il TF dove pende sub iudice”;
che una simile motivazione è insufficiente, sicché la domanda si rivela inammissibile;
che comunque sia il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale “memoria” con decisioni 5A_63/2021, 5A_64/2021 e 5A_65/ 2021 del 31 maggio 2021;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.