Incarto n. 15.2021.24
Lugano 3 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2021 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro la decisione 18 febbraio 2021 d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno il 19 gennaio 2021, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 449.80 oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato notificato alla moglie dell’escusso il 21 gennaio 2021. Con e-mail dello stesso giorno, egli ha comunicato all’UE di fare opposizione “per i motivi che la ditta RI 1 è a conoscenza visto che ho risposto con una raccomandata nel mese di Dicembre”.
B. Per errore l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo il 5 febbraio 2021 con la menzione “nessuna opposizione”.
C. Il 15 febbraio la RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.
D. Il 18 febbraio l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile adducendo come motivo: “precetto esecutivo con opposizione”.
E. Con ricorso del 22 febbraio 2021, la RI 1 chiede di annullare la decisione d’irricevibilità, di dichiarare nulla l’opposizione interposta dal debitore il 21 gennaio 2021 e di dare avvio al pignoramento dei beni di quest’ultimo, protestate spese e ripetibili.
F. L’escusso non ha presentato osservazioni mentre l’UE, nelle sue del 27 aprile 2021, si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver corretto l’errata menzione apposta il 5 febbraio 2021 in buona fede e in conformità della realtà dei fatti.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla procedente, avvenuta il 18 febbraio 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Orbene, le indicazioni del sito internet citato dalla ricorrente non hanno forza di legge. L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurz-kommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposizione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le loro affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax.
2.2 Nella fattispecie la ricorrente non indica circostanze suscettibili di far dubitare dell’autenticità dell’e-mail del 21 gennaio 2021. All’e-mail è del resto allegata una copia digitale del precetto esecutivo (20210121_110224.jpg e 20210121_110251) a riprova che il mittente era l’escusso (in questo senso per l’opposizione interposta per telefono: DTF 99 III 65 consid. 4). La decisione dell’Ufficio di ritenere l’opposizione ammissibile non presta quindi il fianco alla critica.
2.3 Nulla di diverso si evince dall’art. 33a cpv. 2 LEF. La norma concerne gli atti che per legge devono rivestire la forma scritta, ciò che, come appena visto, non è il caso dell’opposizione al precetto esecutivo.
La legge non impone invero agli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 1) né esige l’indicazione dei “riferimenti di legge”. Del resto la ricorrente è riuscita apparentemente senza difficoltà a presentare e motivare il ricorso in esame. Pretestuosa, la censura non merita ascolto.
4.1 Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Tale facoltà è un’estensione di quella conferitagli dalla giurisprudenza prima dell’adozione dell’art. 17 cpv. 4 LEF di revocare o modificare i propri provvedimenti fino alla scadenza del termine di ricorso (Gilliéron, op. cit., n. 256 ad art. 17), di modo che all’ufficio è tuttora data la possibilità della riconsiderazione anche in assenza di ricorso finché il termine di ricorso non è scaduto e un ricorso con effetto devolutivo completo non è stato inoltrato (DTF 97 III 6 consid. 3; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 64 ad art. 17 LEF).
4.2 Al momento in cui l’UE ha modificato il precetto esecutivo e poi emesso la decisione d’irricevibilità della domanda di prosecuzione, il termine di ricorso contro l’errata constatazione dell’assenza di opposizione apposta sull’esemplare del precetto destinato al creditore non era neppure iniziato a decorrere dal momento che l’escusso ne sarebbe venuto a conoscenza (facendo scattare il termine: art. 17 cpv. 1 LEF) solo con l’avviso di pignoramento. L’ufficio era quindi autorizzato a rimediare al proprio errore. Ne segue che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.