Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2022 15.2021.144

Incarto n. 15.2021.144

Lugano 28 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 novembre 2021 di

RI 1 (rappresentato da RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, o meglio contro la decisione del 18 novembre 2021 di annullamento della notifica del precetto esecutivo emesso nell’esecu­zione n. __________75 promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________75 emesso il 24 febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di una fattura del 14 giugno 2019 e di una tassa di diffida ammontanti a fr. 1'999.31 complessivi oltre a interessi e spese.

B. Preso atto che l’escussa non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo, il 26 maggio 2021 RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione.

C. Il 31 maggio 2021, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 21 ottobre 2021 e, siccome il pignoramento non ha potuto essere seguito in tale data, ha convocato l’escussa presso i suoi sportelli entro il 29 ottobre 2021.

D. Con e-mail del 25 ottobre 2021, PI 1 ha chiesto all’UE di comunicarle quale esecuzione non avrebbe pagato, visto che non le risultava di avere ricevuto un precetto esecutivo a suo nome. Saputo della risposta, da cui risultava che l’atto era stato consegnato dalla polizia il 22 aprile 2021, mediante e-mail dello stesso giorno l’escussa ha domandato chi aveva ritirato il precetto esecutivo, facendo presente di aver contestato la fattura dell’escu­tente nel 2020 e di non avere avuto riscontri. L’UE ha risposto di non poter vedere a chi il precetto era stato consegnato e di rivolgersi al riguardo alla polizia di Bellinzona.

Per e-mail del 27 ottobre 2021, PI 1 ha allora chiesto all’UE una proroga del termine del 29 ottobre di almeno una settimana per chiarire la questione, affermando di non avere ricevuto dalla polizia alcun precetto esecutivo a casa. L’UE le ha concesso la proroga richiesta fino al 5 novembre 2021.

E. Non essendo l’escussa comparsa il 5 novembre e neppure il successivo venerdì (come da lei invece comunicato con e-mail del 5 novembre), il 15 novembre 2021 l’UE ha emesso un ordine di accompagnamento forzato tramite polizia, salvo annullarlo il successivo 18 novembre dopo aver ricevuto lo scritto 16 novembre del­l’escussa, con cui ha contestato di aver ricevuto il precetto esecutivo e la lettera 22 ottobre 2020 della rappresentante dell’escuten­­te.

F. Il 19 novembre 2021, avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF, l’UE ha annullato “la notifica del 22.04.2021” del precetto esecutivo numero __________75 e il pignoramen­to del 21.10.2021” (invero non eseguito), accettato l’opposizione e convalidato la notifica dell’atto esecutivo con effetto dal 18 novembre 2021.

G. Con ricorso del 24 novembre 2021, RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione di riconsiderazione, la confer­ma della corretta notifica del precetto esecutivo il 22 aprile 2021, l’annullamento dell’opposizione frapposta dall’escussa e la prosecuzione dell’esecuzione.

H. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2021 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre PI 1 è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so il 19 novembre 2021 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Il ricorrente rileva che l’UE ha comunicato a PI 1 già il 25 ottobre 2021 il conteggio degli importi indicati sul precetto esecutivo, la cui ricezione gli è stata del resto confermata dalla stessa escussa con e-mail del 27 ottobre. Ne segue che il ricorso con cui ella ha contestato la procedura di notifica del precetto è stato presentato, il 16 novembre 2021, ovvero ben 22 giorni dopo esserne venuta a conoscenza, quando il termine di dieci giorni dell’art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto. Il ricorrente considera inoltre che la notifica del precetto esecutivo, eseguita dalla polizia il 22 aprile 2021, era regolare, siccome è stata effettuata al corretto indirizzo attuale della debitrice, lo stesso al quale è avvenuta la nuova notifica del 18 novembre

Da parte sua, l’UE osserva invece che la notifica del 22 aprile 2021 è irregolare, la funzionaria comunale che vi ha proceduto non essendo in grado di ricordarsi le modalità di consegna, ma avendo segnalato di essere in possesso di una “nota” nella quale aveva l’accordo dell’escussa di depositare l’atto esecutivo nella buca delle lettere. Alla luce dei fatti nuovi segnalati dal ricorrente, l’UE ritiene tuttavia che il termine per chiedere la restituzione del termine di opposizione al precetto (giusta l’art. 33 LEF) è scaduto già il 4 novembre 2021, sicché presentata solo il 16 novembre la richiesta di restituzione è tardiva. Nondimeno, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

  1. La validità della notifica del 22 aprile 2021 è dubbia. La funzionaria comunale che vi ha proceduto non pare infatti in grado di confermare di aver consegnato il precetto esecutivo alla sua destinataria o a un membro della sua famiglia in conformità all’art. 64 LEF; anzi, lascia intendere che avrebbe anche potuto lasciare l’atto nella buca delle lettere dell’escussa sulla scorta di un preventivo accordo della stessa. Una notifica del genere è però inefficace (DTF 117 III 7 segg.; sentenza della CEF 15.2021.118 del 23 febbraio 2022 consid. 3.1 con il rinvio). Per il motivo che ci si appresta a esporre, non è necessario nella fattispecie approfondire oltre la questione, ad esempio sentendo la funzionaria comunale come testimone.

  2. La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2 e 110 III 9 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 4). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito.

4.1 Nel caso in esame, già nelle sue e-mail del 25 ottobre 2021 l’UE ha fornito all’escussa l’identità dell’escutente (“dr. RI 1”), l’importo della somma posta in esecuzione (tramite il documento “PVR PI 1.pdf” annesso alla seconda e-mail, che corrisponde al conteggio del 25 ottobre 2021 accluso allo scritto 16 novembre 2021 dell’escussa), la causale (la “Fattura __________ 14.06.2019”) e le modalità della notifica (tramite la trasmissione di una copia del retro del precetto esecutivo annessa alla seconda e-mail e anch’essa acclusa allo scritto del 16 novembre). Già il 25 ottobre 2021 PI 1 era quindi a conoscenza di tutti gli elementi essenziali per decidere se contestare o no il precetto esecutivo, e in particolare interporre opposizione. Ora, ella si è li­mitata, il 27 ottobre, a chiedere una proroga del termine fissato per l’esecuzione del pignoramento “per chiarire tutta la questione” pur essendo stata informata dall’UE che la procedura di pignoramento sarebbe dovuta essere continuata se il creditore non aves­se annullato l’esecuzione (e-mail del 27 ottobre). Non si è del resto presentata all’UE il 5 novembre né la settimana successiva, malgrado quanto da essa stessa annunciato, e neppure ha inoltrato un ricorso contro la notifica del precetto esecutivo o interposto opposizione entro dieci giorni dalla sua conoscenza (il 25 ottobre), ovvero entro il 4 novembre 2021 (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF).

4.2 Nelle circostanze descritte, lo scritto del 16 novembre 2021 era da considerare tardivo, sia come contestazione delle modalità di notifica del precetto esecutivo, sia come opposizione (nel senso del­l’art. 74 LEF). La decisione di riconsiderazione impugnata è pertanto errata e va annullata. A scanso di equivoci, una restituzione del termine di opposizione non entrava in considerazione, dal momento che la notifica del 22 aprile 2021 era verosimilmente ineffi-cace. Ciò non svincolava però l’escussa, come visto, dall’obbligo di contestare le modalità di consegna del precetto esecutivo o d’in­terporre opposizione entro dieci giorni dalla conoscenza dei suoi elementi essenziali.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione di riconsiderazione del 18 novembre 2021, è accertata la tardività dell’opposizione interposta da PI 1 al precetto ese­cutivo n. __________75 ed è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di proseguire l’esecuzione.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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