Incarto n. 15.2021.141
Lugano 14 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PR 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro l’ex-marito RI 1 per l’incasso di contributi alimentari (da maggio del 2017 a ottobre del 2019) e ripetibili, di complessivi fr. 27'100.– oltre ad accessori.
B. Il 7 dicembre 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
8'789.00
Totale
fr.
8'879.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figlia PI 5 Suppl. figlia PI 4
fr. fr.
400.00 400.00
Affitto
fr.
2'500.00
Assicurazione malattia
fr.
1'043.10
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Contributi di mantenimento
fr.
1'000.00
Altri Altri Altri
fr. fr. fr.
200.00 150.00 208.00
Diritto di visita Ass. soc. Ass. 3° Pilastro, fr. 2'500.– all’anno
Totale
fr.
7'812.10
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2 di __________, l’importo eccedente fr. 7'812.10 (indicativamente fr. 976.90) dal 7 dicembre 2021.
Lo stesso giorno l’Ufficio ha pure pignorato la quota “A” di un mezzo dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ di spettanza dell’escusso, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 136'548.75.
C. Con ricorso del 13 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del suo reddito, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di retrocedere l’incarto all’UE per una nuova decisione che tenga conto dell’ordine di pignoramento previsto dall’art. 95 LEF. Egli domanda altresì un’adeguata indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
D. Il 20 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame, ordinando la sospensione del riparto delle quote di salario pignorate durante la procedura di ricorso.
E. Mediante osservazioni del 23 dicembre 2021 PI 1 postula la reiezione del ricorso. Nelle sue del 28 dicembre 2021 l’UE domanda altrettanto per quanto attiene all’ordine del pignoramento, mentre per il resto chiede di accoglierlo parzialmente onde modificare alcune spese del minimo d’esistenza.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 dicembre 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso presentato il 13 dicembre 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Il ricorrente premette che in occasione del suo interrogatorio aveva chiesto esplicitamente all’Ufficio di procedere al solo pignoramento della quota di PPP, il cui valore è a suo dire di gran lunga superiore al credito posto in esecuzione. Ciò premesso, egli è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto pignorare l’immobile prima del suo reddito, siccome il pignoramento di quest’ultimo implica d’informare il datore di lavoro, che potrebbe procedere a ritorsioni, se non addirittura al suo licenziamento, sicché il pignoramento di salario dovrebbe essere l’ultima ratio, soprattutto quando, come nel caso specifico, il credito dell’escutente è ampiamente coperto dal valore dell’immobile.
L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell’interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63 consid. 2).
L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 41 ad § 22; Foëx, op. cit., n. 60-62 ad art. 95). Deve però esercitare il proprio potere d’apprezzamento con cautela (Foëx, ibidem, n. 61 ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve in ogni caso permettere di tutelare sufficientemente gli interessi del creditore e quelli del debitore (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (sentenza della CEF 15.2019.61 dell’11 novembre 2019, consid. 3.1 e riferimenti citati).
3.1 Nel caso in rassegna, l’UE ha agito correttamente laddove ha pignorato in primo luogo un bene mobile, vale a dire il credito salariale dell’escusso nei confronti della sua datrice di lavoro, deter-minandone la quota pignorabile giusta l’art. 93 LEF, e in secondo luogo la quota di un mezzo dell’unità di PPP di sua spettanza, l’eccedenza pignorabile del reddito dell’escusso per la durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), presumibilmente di fr. 11'722.80, non bastando a coprire il credito posto in esecuzione. Ora, procedere al pignoramento del solo immobile, rinunciando a quello del reddito, è in principio contrario alla legge, dal momento che i beni mobili, comprese le pretese limitatamente pignorabili (art. 95 cpv. 1 LEF) devono essere pignorati in linea di massima prima di quelli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Le argomentazioni dell’insorgente neppure giustificano di derogare all’ordine di pignoramento stabilito dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF in virtù dell’art. 95 cpv. 4bis LEF. Egli si limita invero ad allegare che la sua datrice di lavoro, di cui peraltro è socio gerente (v. estratto del registro di commercio), potrebbe procedere a ritorsioni nei suoi confronti, o addirittura al suo licenziamento, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. D’altronde, l’escutente non ha acconsentito a una deroga all’ordine di pignoramento legale.
3.2 Il ricorrente non ha poi sostanziato la sua affermazione secondo cui il valore della sua quota di PPP sarebbe di gran lunga superiore al credito posto in esecuzione. Del resto, l’intera PPP, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 341'371.–, pare gravata da pegni per oltre fr. 500'000.– ed è oltretutto noto per esperienza che il valore di una quota di comproprietà è inferiore alla metà del valore dell’intera PPP. Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Per lo stesso principio, non può essere dato seguito alla domanda dell’UE di accogliere parzialmente il ricorso, affinché possa procedere a un nuovo calcolo del minimo esistenziale, rettificando il supplemento per la figlia __________ (ciò che presupporrebbe però che non debba essere considerato come coperto dagli alimenti di fr. 1'350.– apparentemente versati dal padre) e stralciando il premio di previdenza vincolata 3a. Su questi punti la sua decisione è infatti passata in giudicato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – avv. PR 1, , , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.