Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2022 15.2021.130

Incarto n. 15.2021.130

Lugano 1° aprile 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 dicembre 2021 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 21 settembre 2021 a favore del gruppo n. 19, composto delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Nella procedura eseguita nei confronti di RI 1 a favore del gruppo n. 18, il 12 marzo 2021 la sede di Lugano dell’Uf­­ficio d’esecuzione (UE) ha determinato il minimo vitale di RI 1 e della moglie in fr. 2'827.90 (base mensile di fr. 1'700.–, premio LAMal di fr. 977.90 e trasferte professionali di fr. 150.–) e la quota sua in fr. 2'668.03 (ossia il 94.35% del minimo comune, tenuto conto del salario di lui presso la PI 2 di __________, di fr. 3'337.70 mensili, e del reddito da attività indipendente percepito dalla moglie, di fr. 200.–), e quindi pignorato la quota ec­cedente del suo salario, indicativamente in fr. 669.65.

B. Con undici avvisi di pignoramento emessi tra il 10 giugno e il 20 luglio 2021 nelle esecuzioni citate in ingresso (gruppo n. 19), l’UE ha informato RI 1 che avrebbe proceduto al pignoramento il 10 agosto 2021 presso i suoi uffici. Non essendo egli com­parso alla data stabilita, l’11 agosto 2021 l’UE l’ha invitato a presentarsi presso i propri sportelli entro l’8 settembre, portando con sé pezze giustificative di tutti i redditi (stipendio, rendita AVS, rendita LPP) suoi e della moglie, del pagamento degli ultimi tre premi di cassa malati, delle ultime tre pigioni, così come di eventuali altre spese.

Il debitore non si è presentato, ma con lettera del 16 settembre 2021 ha informato l’UE che le sue entrate assommano a complessivi fr. 5'665.30 (rendite AVS di fr. 1'834.– e LPP di fr. 508.65, salario di fr. 3'322.65), e che le entrate della moglie (rendita AVS) ammontano a fr. 1'630.–. Ha inoltre affermato di spendere mensilmen­te fr. 696.– per trasferte e pasti fuori casa. Alla lettera egli ha allegato uno scritto della moglie, datato 16 settembre 2021, in cui ella dichiara di ricevere regolarmente dal marito fr. 1'440.– quale affitto mensile dell’appartamento di sua proprietà a __________, e un certificato di salario dell’escusso, così come le fotocopie di 25 ricevute di versamenti, effettuati, a seconda dei casi, dall’escusso, dalla moglie o da una terza persona non identificata.

C. Il 21 settembre 2021 l’UE ha proceduto al nuovo calcolo del mini­mo esistenziale di RI 1, determinando la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:

Redditi

Cassa pensione __________

fr.

508.65

CCC/AVS

fr.

1'834.00

77.65% [debitore: fr. 5'664.65]­

Salario PI 2

fr.

3'322.00

CCC/AVS coniuge

fr.

1'630.00

22.35%

Totale

fr.

7'294.65

100%

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'440.00

casa di proprietà della moglie

Assicurazione malattia

fr.

1'366.00

[comune]

Pasti fuori domicilio

fr.

100.00

[debitore]

Trasferta fino al luogo di lavoro con il veicolo privato

fr.

150.00

[debitore]

Altri

fr.

100.00

Ass. + soc. [debitore]

Totale

fr.

4'856.00

100%

L’UE ha quindi stabilito in fr. 3'770.92 la quota (del 77.65%) del minimo esistenziale comune a beneficio di RI 1, ridu-cendola poi a fr. 1'936.90 dopo deduzione della rendita AVS impignorabile di fr. 1'834.–, e ha pignorato quindi da subito la quota eccedente del suo salario e della rendita LPP, indicativamente di fr. 1'894.– (fr. 3'322.–

  • fr. 508.65 ./. fr. 1'937.–). Come chiesto dal­l’escusso, lo stesso giorno l’UE gli ha notificato la nuova decisione di pignoramento personalmente (anziché alla datrice di lavoro).

D. Il 22 ottobre 2021 RI 1 ha scritto all’UE per contestare il provvedimento di revisione del pignoramento. Ha affermato che nella lettera del 16 settembre 2021 s’era dimenticato d’indicare le spese di riscaldamento da lui sostenute, pari a fr. 700.– al mese, e che le sue spese di trasferta e lavorative ammontavano a “ben oltre CHF 450.00/500.00” mensili. Ha quindi chiesto una “consisten­te” riduzione della trattenuta salariale mensile. Ha peraltro precisato di stare valutando la totale cessazione dell’attività professionale.

E. Il 25 ottobre l’UE ha invitato RI 1 a trasmettergli cinque copie dello scritto del 22 ottobre 2021, sempreché lo scopo di tale scritto fosse quello d’impugnare il provvedimento di revisione del pignoramento. Ha comunque anticipato ch’egli non aveva fornito giustificazioni né per le spese di riscaldamento, né per le spe­se di trasferta e lavorative. Ha inoltre informato l’escusso che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, e previa produzione del­la lettera di dimissioni, avrebbe rivisto il pignoramento.

F. Il 3 novembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.

G. Con lettera del 19 novembre 2021 RI 1 ha reiterato le proprie contestazioni. Ha detto di non capire perché il pignoramento fosse passato da fr. 670.– a fr. 1'894.– al mese, considerato che la sua unica entrata supplementare è la rendita LPP di fr. 508.65 mensili. Ha asserito che i fr. 700.–, indicati il 22 ottobre 2021, comprendono tanto le spese di riscaldamento, quanto quel­le di posteggio, e che le spese per pasti e carburante si attestano a fr. 620.– mensili. Ha asserito inoltre d’essere impossibilitato a camminare a motivo di una (grave) artrosi deformante, ciò che gli impone d’usare sempre l’automobile per i propri spostamenti, aggiungendo che in futuro avrebbe conservato le ricevute per tali spese. Allo scritto egli ha accluso la dichiarazione della moglie, del 17 novembre 2021, in cui afferma che il marito le versa regolarmente fr. 2'140.– al mese quale affitto dell’appartamento di sua proprietà.

H. Il 22 novembre 2021 l’UE ha (nuovamente) spiegato ad RI 1 che un ricorso contro il provvedimento che fissa il minimo di esistenza va presentato in cinque copie. Ha chiarito di non poter decidere in una simile contestazione e invitato l’escusso a trasmet­tere il ricorso all’autorità di vigilanza per il suo tramite. Ha comunque precisato di aver aumentato la somma pignorata, perché nel pignoramento del 4 aprile 2021 aveva omesso di prendere in considerazione la sua rendita AVS, che, pur essendo impignorabile, viene sommata agli altri redditi.

I. Con ricorso del 6 dicembre 2021, RI 1 ha impugnato il provvedimento di revisione del pignoramento, sostanzialmente ribadendo le motivazioni già addotte nelle lettere del 25 ottobre e del 19 novembre 2021. Ha quindi chiesto (nuovamente) una riduzione “consistente” dell’importo pignorato, precisando che, vista la sua attuale situazione finanziaria, non può permettersi di pagare più di fr. 800.– al mese.

L. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2021 l’UE rileva dapprima che il ricorso è ampiamente tardivo. Nel merito conferma la correttezza del proprio operato e chiede perciò alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

M. L’11 febbraio 2022 la Camera ha fissato ad RI 1 un termine fino al 24 febbraio 2022 per trasmettere i giustificativi delle spese ricorrenti indispensabili connesse con l’abitazione che condivide con la moglie, avvertendolo al contempo che in caso di silenzio le spese di alloggio sarebbero state computate nel suo minimo di esistenza per fr. 1'440.–. Entro il terminato assegnatogli, il ricorrente non ha fatto pervenire alcunché alla Camera.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il ricorso in esame è pertanto manifestamente tardivo, come osserva giustamente l’UE, poiché RI 1 ne è venuto a conoscenza al più tardi il 22 ottobre 2021 (sopra ad D) e non ha inoltrato formalmente ricorso prima del 6 dicembre.

In virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può tuttavia in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione in-sopportabili (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012. 54 del 6 giugno 2012 consid. 1). RI 1 sostiene di non potersi permettere di pagare più di fr. 800.– mensili, mentre la trattenuta contestata è di fr. 1'894.–. Vista la differenza rilevante tra i due importi, occorre entrare nel merito del ricorso a prescindere dalla sua tardività.

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’in­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

  1. A scanso di equivoci, va anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato non è una decisione di aggiornamento del pignoramen­to eseguito il 12 marzo 2021 a favore del gruppo n. 18 (sopra ad A), bensì una nuova decisione a favore del gruppo n. 19 (sopra ad C), che si fonda sui nuovi giustificativi nel frattempo prodotti dal ricorrente (sopra ad B). Contrariamente a quanto egli sembra la-sciare intendere, la rendita della cassa pensione __________ non è la sua “unica entrata supplementare” rispetto alla situazione accertata in occasione del pignoramento precedente, ma è stata presa in considerazione anche la sua rendita AVS (oltre a quella della moglie), che verosimilmente aveva omesso, al pari della rendita LPP, d’in­dicare all’UE in occasione del pignoramento del 12 marzo 2021 (cfr. sopra ad A). Pur essendo impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), la rendita AVS dev’essere infatti presa in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale, nel senso che riduce a debita concorrenza il fabbisogno vitale dell’escusso. Tuttavia, soltanto redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) possono essere pignorati se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il minimo esistenziale dell’escusso (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii). In concreto l’UE ha quindi correttamente dedotto dal minimo esistenziale dell’escusso l’“AVS impignorabile” di fr. 1'834.– (v. sopra ad C).

  2. RI 1 si duole che la nuova decisione non rispetta assolutamente la sua situazione reale. Ricorda di averlo già fatto presente all’UE con scritto del 22 ottobre 2021, in cui aveva segnalato di aver dimenticato d’indicare le spese di riscaldamento da lui sostenute, pari a fr. 700.– al mese, e specificato che le sue spese di trasferta e lavorative erano ben superiori a fr. 500.– mensili. Ha poi ribadito la sua contestazione con scritto del 19 novembre 2021, al quale ha allegato una nuova dichiarazione di sua moglie del 17 novembre 2021, con cui attesta di ricevere regolarmente da lui fr. 2'140.– quale “affitto mensile dell’appartamento di [sua] proprietà”, ovvero fr. 700.– in più rispetto alla dichiarazione del 16 set­tembre 2021, somma ch’egli precisa comprendere le spese sia per il riscaldamento sia del posteggio auto.

4.1 Ora, l’UE ha stabilito l’“affitto” di fr. 1'440.– computato nel minimo esistenziale dell’escusso apparentemente sulla scorta della (prima) dichiarazione della moglie del 16 settembre 2021, proprietaria del­l’appartamento in cui i coniugi convivono (doc. 10 accluso al ricor­so). Sennonché, in una situazione del genere, devono essere com­putate nel minimo esistenziale comune dei coniugi tutte le spese ricorrenti indispensabili connesse con l’alloggio, ovvero gli interes­si ipotecari (senza ammortamento), i contributi di diritto pubblico e le spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (Tabella, ad II/1). Appurato che l’UE aveva fino ad allora chiesto ad RI 1 di produrre solo le ultime tre pigioni, il presidente della Camera gli ha impartito un termine per produrre le pezze giustificative del pagamento delle spese ricorrenti indispensabili connes­se con l’abitazione che condivide con la moglie, avvertendolo, in virtù dell’art. 19 cpv. 4 LPR, che in caso di silenzio le spese di alloggio sarebbero state computate nel suo minimo esistenziale per fr. 1'440.–.

4.2 Siccome il ricorrente non ha fatto pervenire alcunché alla Camera entro il termine assegnatogli, in conformità a tale avvertenza la sua richiesta di aggiungere fr. 700.– all’“affitto” riconosciutogli dal­l’UE per spese di riscaldamento e di posteggio va respinta. In effetti, solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso (sopra consid. 2). La dichiarazione della moglie del 17 novembre 2021 (doc. 11), che “annulla e sostituisce” la precedente, non è al riguardo di rilievo, giacché non verte sulle spese ricorrenti indispensabili connesse con l’alloggio, bensì su un presunto “affitto”.

  1. Negli scritti 22 ottobre e 19 novembre 2021 (doc. 6 e 9) cui rinvia, il ricorrente si è doluto che le spese di trasferta e di pasti fuori casa (computate dall’UE in fr. 150.– e fr. 100.–) sono inferiori a quelle da lui effettivamente sostenute, quantificate dapprima in fr. 696.– (sopra ad B), poi in “ben oltre” fr. 450/500.– (sopra ad D) e infine in fr. 620.– al mese (sopra ad G). A proposito delle spese di trasferta, evoca una (grave) artrosi deformante, che gli renderebbe indispensabile spostarsi con l’automobile (doc. 9).

Ora, a parte il fatto che il ricorrente pare non sapere con esattezza quanto gli costa (costerebbe) andare al lavoro in auto e pranzare fuori casa, egli non ha prodotto la benché minima prova a sostegno delle sue affermazioni, benché più volte sollecitato al riguardo dall’UE (scritti 11 agosto e 25 ottobre 2021). Sicché, ancora una volta, non è possibile computare le spese supplementari ch’egli pretende di vedere riconosciute nel suo minimo vitale (sopra consid. 2).

  1. Tanto basta per respingere integralmente il ricorso, senza necessità di notificare né il ricorso né la sentenza odierna alle controparti (art. 9 cpv. 2 LPR).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione ad , , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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