Incarto n. 15.2021.119
Lugano 17 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 21 ottobre 2021 dall’
arch. RI 1 (patrocinato dagli __________ PA 1 e Alan Gianinazzi, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso l’8 ottobre 2021 nelle esecuzioni n. (50)1735738 e 3044048 promosse dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. In base alle domande di continuazione delle due esecuzioni appena menzionate presentate dall’arch. RI 1 nei confronti d’PI 1 rispettivamente il 18 gennaio e l’8 giugno 2021, il 25 agosto 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha pignorato un credito dell’escusso nei confronti di un terzo, stimato in fr. 25'000.–, le particelle n. __________ e __________ RFD __________, di proprietà dell’escusso, il cui valore di stima ufficiale ammonta rispettivamente a fr. 1'700'000.– e fr. 100'000.–, e il reddito da attività indipendente da lui percepito, a concorrenza di fr. 3'000.– mensili.
B. Scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento l’8 ottobre 2021.
C. Con ricorso del 21 ottobre 2021, l’arch. RI 1 ha impugnato “i due verbali” di pignoramento, chiedendo di far ordine all’UE di pignorare immediatamente anche la particella n. 6__________ RFD __________, nonché “ogni altro bene pignorabile dovesse risultare da ulteriori verifiche sulla reale situazione finanziaria del debitore”. A scanso di equivoci, il verbale di pignoramento impugnato è uno solo, inviato a ciascuno degli escutenti, che a ben vedere è sempre l’arch. RI 1, sebbene il precetto esecutivo n. , diventato n. 50 con il nuovo programma informatico dell’UE, sia intestato allo “Studio __________ RI 1”, che però non ha personalità giuridica propria.
D. Con osservazioni dell’8 novembre 2021, PI 1 si è opposto al ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 novembre. Mediante replica spontanea del 22 novembre 2021, l’arch. RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni e con scritto del 29 novembre si è brevemente espresso sulla precisazione contenuta nell’atto con cui l’UE ha trasmesso la replica alla Camera. Nella sua duplica spontanea del 9 dicembre 2021, l’escusso si è nuovamente opposto alle conclusioni dell’istanza e della replica.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta l’11 ottobre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Il ricorrente si duole anzitutto che l’annotazione del pignoramento dei due fondi dell’escusso sia avvenuta cinque mesi dopo la presentazione della domanda di continuazione della prima esecuzione. Non ne trae però alcuna conclusione per quanto attiene alla procedura di ricorso. La censura è pertanto irricevibile. Ad ogni modo, il ricorrente ha preso nota il 29 aprile 2021 che il pignoramento avrebbe avuto luogo il 7 giugno 2021, senza dolersene, e il pignoramento dei fondi è stato annotato a registro fondiario il 10 giugno 2021 dopo che, il 4 maggio 2021, l’UE aveva pignorato il credito dell’escusso, che inizialmente si pensava fosse di fr. 200'000.–, sufficienti a coprire, unitamente al reddito pignorabile dell’escusso, entrambe le pretese del ricorrente (ad oggi di circa fr. 174'000.– complessivi, dedotti gli acconti di fr. 25'125.60 del 29 settembre 2021 e di fr. 15'034.45 del 2 dicembre 2021 versati dall’UE a favore della prima esecuzione).
Il ricorrente ritiene poi insufficiente il pignoramento perché sui due fondi pignorati grava un divieto di disporre del Ministero pubblico ticinese e chiede pertanto di estendere il pignoramento a un terzo fondo (n. 6__________ RFD ). Sostiene che il valore dei due fondi (stimati dall’UE in fr. 1'800'000.–), tolto l’aggravio ipotecario di fr. 1'550'000.– oltre ad almeno fr. 232'500.– per gli interessi del 5% per tre anni giusta l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, non copre i suoi crediti più le spese fino alla realizzazione. Postula pertanto l’estensione del pignoramento al fondo n. 6, che è la proprietà di maggior valore ed è libera da divieti di disporre penali.
3.1 Nel verbale di pignoramento impugnato, l’UE ha indicato, in merito alla menzione del blocco penale gravante i fondi pignorati, che “da dichiarazione dell’escusso la procedura a suo carico presso il Ministero pubblico dovrebbe essere risolta prima della prima da[ta] utile per la richiesta della realizzazione del bene immobile”. Non risulta tuttavia dagli atti che l’UE abbia verificato le allegazioni dell’escusso, segnatamente contattando il Ministero pubblico. Si è limitato nelle sue osservazioni al ricorso a rinviare alla propria indicazione nel verbale di pignoramento. Quanto all’escusso, si è opposto al richiamo dell’incarto del Ministero pubblico, reputandolo “estran[e]o” alla presente vertenza. A suo dire è sufficiente il rinvio all’istanza di dissequestro da lui inoltrata il 12 maggio 2021, una lesione dei diritti del ricorrente essendo esclusa in considerazione del valore degli immobili.
3.2 Ove mira a garantire la successiva confisca del fondo gravato o la sua restituzione alla persona lesa giusta l’art. 70 CP, il blocco penale ne impedisce la realizzazione nella procedura esecutiva (DTF 131 III 657 consid. 3.2) e fa correre ai creditori pignoranti il rischio che al termine del procedimento penale il fondo venga confiscato (art. 44 LEF), ovvero distratto dal patrimonio dell’escusso e pertanto dall’attivo destinato a garantire i loro crediti (DTF 142 III 176 consid. 3.1.1). Ma anche se il blocco assume i tratti di un semplice sequestro conservativo a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente, che secondo l’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo Stato, a favore del quale potrebbe essere ordinato il risarcimento equivalente, partecipa di diritto in via provvisoria a un eventuale pignoramento in corso in applicazione analogica dell’art. 281 LEF (già citata DTF 142 III 178 seg. consid. 3.4). Significa che i creditori pignoranti dovranno condividere il provento della realizzazione del fondo con lo Stato, ciò che potrebbe condurre, a seconda del valore del fondo, a una riduzione del dividendo sul quale essi avrebbero potuto contare senza la partecipazione dello Stato.
3.3 Nel caso in esame, dagli atti non risultano elementi utili per determinare il genere del blocco penale menzionato a registro fondiario e per quantificare l’eventuale risarcimento equivalente a favore dello Stato. Neppure l’escusso ha fornito informazioni al riguardo, non degnandosi di produrre l’istanza di dissequestro cui accenna nelle sue osservazioni. Contrariamente a quanto egli allega (osservazioni ad 9.3), l’incarto penale, per quanto attiene al blocco in discussione, è di rilievo, perché, come appena ricordato, dal suo esito potrebbe risultare una riduzione o l’annientamento della garanzia a favore dell’escutente. Del resto, giusta l’art. 95 cpv. 3 LEF gli oggetti colpiti da sequestro come quelli rivendicati da terzi sono pignorati per ultimi, in particolare dopo i beni immobili (art. 95 cpv. 2 LEF). Avendo la confisca penale gli stessi effetti della rivendicazione di un diritto di proprietà – la distrazione del bene confiscato o rivendicato con successo dall’esecuzione forzata –, anche i beni suscettibili di essere confiscati vanno pignorati per ultimi; lo stesso vale per i beni sequestrati penalmente a norma dell’art. 71 cpv. 3 CP prima del pignoramento, vista l’analogia stabilita dal Tribunale federale tra sequestro LEF e sequestro penale circa i loro effetti in un pignoramento successivo (sopra ad consid. 3.2).
3.4 Nella fattispecie, l’ultimo divieto di disporre (blocco) dei fondi pignorati è stato menzionato nel registro fondiario l’11 gennaio 2016, ossia oltre cinque prima del pignoramento, annotato nello stesso registro il 10 giugno 2021. Anche se i blocchi dovessero essere destinati solo a garantire un risarcimento equivalente (e non la confisca), in mancanza d’indicazioni sull’importo di tale risarcimento l’UE avrebbe dovuto pignorare i fondi n. __________ e __________ in ultima linea (art. 95 cpv. 3 LEF e sopra consid. 3.3), in particolare dopo il fondo n. __________1, che non è oggetto di un blocco penale (e del resto figura come pignorato nel verbale delle operazioni di pignoramento del 25 agosto 2021).
3.5 A fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 980'399.–, il fondo n. __________1 appare invero sovraipotecato (i pegni ammontano a fr. 1'680'000.– complessivi, saliti a fr. 9'520'000.– il 22 luglio 2021, v. doc. M accluso al ricorso). Incomberà però all’UE verificare qual è l’onere ipotecario effettivo (v. sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2) e stimare il valore di realizzazione del fondo, se del caso facendo capo a un perito, il cui costo dovrà essere anticipato dall’escutente, ove non esista già una perizia recente. In base a tale accertamento, l’UE potrà anche stabilire se il pignoramento degli altri due fondi dev’essere mantenuto (per analogia: sentenza della CEF 15.2015.52 del 21 settembre 2015 consid. 3.1 i.f., massimata in RtiD 2016 I 753 n. 58c) e se, tenuto conto del pignoramento di reddito in corso e degli acconti già versati, debbano essere pignorati altri beni. Al riguardo, l’UE non potrà esimersi dall’interrogare l’escusso su eventuali suoi conti bancari o postali, in merito al quale non si è determinato nelle osservazioni al ricorso (ad. 9.4), ricordato che i crediti (contro banche o la PostFinance) vanno pignorati in primo luogo (art. 95 cpv. 1 LEF). Il ricorso va pertanto accolto nel senso di ordinare all’UE di procedere agli accertamenti complementari appena menzionati (su eventuali conti bancari o postali dell’escusso e sul fondo n. __________1 RFD __________) e in esito degli stessi di modificare se del caso il provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 4 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di procedere agli accertamenti indicati nel soprastante considerando 3.5 e in esito agli stessi di modificare se del caso il provvedimento impugnato.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.