Incarto n. 15.2021.108
Lugano 5 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 ottobre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 30 settembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 26'500.– oltre a interessi e spese indicando quale causale: “Spese di affitto del mio locale da ottobre 2020 a maggio 2021 per un totale di 8500 CHF. Risarcimento per aver intrapreso una campagna diffamatoria sui social e sui miei contatti privati causandomi danni psicologici. Indennizzo per un totale di 14'000 CHF. Spese da me sostenute per le due canzoni “B__________" e “N__________" registrate presso la Suisa sia dal sottoscritto che dalla Sig. ra RI 1 1500 CHF registrazione presso la casa discografica __________ 1500 CHF per il video”. L’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 7 ottobre 2021.
B. Con ricorso dell’11 ottobre 2021, RI 1 chiede all’UE di accertare la nullità sia della domanda d’esecuzione sia del precetto esecutivo e di procedere alle relative cancellazioni, mentre in via “surrogata” postula che questa Camera abbia a ordinare la provvisoria cancellazione del precetto esecutivo fino alla conclusione della procedura di ricorso.
C. Con osservazioni del 2 dicembre 2021 l’UE conclude per la reiezione del ricorso, mentre PI 1 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo impugnato, avvenuta il 7 ottobre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La ricorrente sostiene che la procedura esecutiva intentata da PI 1 non ha nulla a che vedere con pretese attinenti a reali diritti, ma è stata predisposta unicamente a scopo ritorsivo dopo che il legale di lei gli aveva chiesto un risarcimento danni per la violazione dei diritti d’autore circa la pubblicazione su varie piattaforme web delle canzoni “B__________” e “N__________” senza indicazione della co-paternità di lei. Ne vuole per prova la coincidenza temporale tra, da una parte, la domanda d’esecuzione del 13 settembre 2021, e dall’altra la richiesta di risarcimento del 4 settembre 2021, un messaggio dello stesso giorno in cui PI 1 l’accusa del furto di un microfono con asta e di un leggio, una denuncia penale per calunnia e diffamazione da lui inoltrata l’8 settembre e una richiesta del 14 settembre di restituzione di materiale secondo lui rubato. La ricorrente afferma d’altronde di non aver mai avuto un contratto di locazione con l’escutente, che le avrebbe messo a disposizione un piccolo spazio in cui impartirgli lezioni di canto e musica. A suo dire la scelta di registrare le canzoni è di PI 1, come pure quella di realizzare i video, peraltro senza alcuna autorizzazione preventiva di lei. RI 1 considera pertanto che il comportamento dell’escutente non merita alcuna protezione, poiché egli non ha alcuna prova di quanto afferma e agisce in via ritorsiva e temeraria per cercare di danneggiarla, forse in preda a quei “danni psicologici” ch’egli si auto attribuisce nella domanda d’esecuzione.
La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).
3.2 L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nul-lità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (sentenza della CEF 15.2020.67 del 10 febbraio 2021 consid. 3.2).
3.3 Nel caso specifico, PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’affitto di un suo locale per otto mesi, il risarcimento di danni consecutivi a suo dire da una campagna diffamatoria orchestrata da lei nei suoi confronti e per la rifusione di spese connesse alla registrazione di due canzoni.
3.3.1 Ne emerge che l’esecuzione impugnata risulta diretta contro una persona che l’escutente considera effettivamente sua debitrice ed è fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono abilitati a sindacare. Come esposto in precedenza, non spetta infatti alle autorità di esecuzione esaminare la fondatezza delle pretese invocate dall’escutente. Non si può a priori tenerle per impossibili.
D’altra parte, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione – per motivi non manifestamente estranei all’istituto dell’esecuzione, non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto.
3.3.2 Non si disconosce invero la coincidenza temporale tra la domanda d’esecuzione e la richiesta di risarcimento formulata dal legale dell’escussa il 4 settembre 2021 (doc. 2 accluso al ricorso). Non se ne può però ancora dedurre il carattere manifestamente abusivo che la ricorrente attribuisce all’esecuzione. Dai documenti da lei prodotti e dalle sue stesse allegazioni risulta che le parti hanno effettivamente collaborato per un certo periodo. Ognuno di loro si ritiene tuttavia al contempo vittima e creditore dell’altro. Come già rilevato, stabilire le rispettive pretese e valutare l’esistenza o l’inesistenza di prove a sostegno delle pretese dell’escutente (o dell’escussa) non rientra nelle competenze né dell’UE né dell’autorità di vigilanza. Come si evince dall’art. 73 LEF, la validità dell’esecuzione non è del resto subordinata all’esistenza di mezzi di prova della pretesa vantata dall’escutente.
3.3.3 Contrariamente a quanto allude la ricorrente, i “danni psicologici” di cui l’escutente si professa vittima non spiegano in modo palese il motivo della presentazione della domanda d’esecuzione, nel senso che si tratterebbe di un atto inconsulto. L’escutente li invoca infatti quale pregiudizio causato dalla campagna diffamatoria a suo dire orchestrata dalla ricorrente ai suoi danni, a giustificazione della pretesa risarcitoria di fr. 14'000.– posta in esecuzione. Neppure questo motivo appare manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione.
3.3.4 Se PI 1 non dovesse aver avviato una procedura tendente al rigetto dell’opposizione entro tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, la ricorrente potrà sempre presentare all’UE una domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. E in ogni tempo le è aperta la via dell’azione di annullamento dell’esecuzione al foro esecutivo (art. 85a LEF), anche in procedura sommaria se, come allega, il caso è manifesto (art. 257 CPC). Non si giustifica pertanto un intervento dell’autorità di vigilanza.
3.3.5 Alla luce delle considerazioni che precedono non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.