Incarto n. 15.2021.1
Lugano 22 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 gennaio 2021 della
RI 1 (rappresentata dalla RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro la decisione 21 dicembre 2020 di reiezione di due insinuazioni nel fallimento di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della RI 1, il 13 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di PI 1 a partire dal 14 agosto 2020 alle ore 10:00 e ha addossato la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 920.–, già anticipate dall’istante il 20 luglio 2020, a carico della massa fallimentare.
B. A domanda dell’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano del 25 agosto 2020, con decreto del 3 settembre 2020 il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivi. Tale decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale del Canton Ticino (FU) dell’11 settembre 2020 con la comminatoria che la procedura di fallimento sarebbe stata chiusa per mancanza di attivi se nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione in via sommaria entro dieci giorni, fornendo un anticipo delle spese di liquidazione non coperte dalla massa di fr. 3'000.–.
C. Il 22 settembre 2020 la RI 1 ha bonificato l’anticipo richiesto, motivo per cui l’UF ha pubblicato l’apertura della liquidazione in procedura sommaria sul FUSC del 6 ottobre 2020, diffidando i creditori a insinuare le loro pretese entro un mese.
D. Con scritto del 5 novembre 2020 la RI 1 ha insinuato in particolare un credito di complessivi fr. 5'646.15, che comprende gli anticipi di fr. 1'000.– e fr. 3'000.– da essa versati.
E. Il 21 dicembre 2020 l’UF ha comunicato alla RI 1 di aver respinto le sue pretese riguardanti gli anticipi, ciò che figura pure nella graduatoria depositata dal 22 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021.
F. Con ricorso del 4 gennaio 2021 la RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo in sostanza a questa Camera di ordinare all’UF di iscrivere nella graduatoria anche gli anticipi di fr. 1'000.– e fr. 3'000.–.
G. Mediante osservazioni del 27 gennaio 2021 l’Ufficio si oppone al gravame, reputandolo di dubbia ricevibilità, e si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 22 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), sicché il termine di ricorso è iniziato solo il primo giorno utile dopo le ferie (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3), vale a dire lunedì 4 gennaio 2021, il ricorso, inoltrato quello stesso giorno, è in linea di principio tempestivo e pertanto ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF).
2.1 Con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019). Le autorità di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimenti non sono neppure competenti a decidere se un determinato credito debba essere considerato come debito della massa o debba essere iscritto nella graduatoria (DTF 113 III 149 consid. 1).
2.2 Nel caso in rassegna, la ricorrente non fa valere alcun errore formale o procedurale nell’allestimento della graduatoria, ma solleva mere questioni di merito attinenti alla natura dei noti crediti da lei insinuati, che considera spese esecutive nel senso dell’art. 68 LEF, con lo scopo di ottenerne l’ammissione nella graduatoria. Come esposto sopra (consid. 2.1), in tal caso è aperta unicamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria secondo l’art. 250 LEF, non invece il ricorso giusta l’art. 17 LEF, questa Camera non essendo competente a decidere se un determinato credito debba essere iscritto nella graduatoria. Il ricorso s’avvera dunque irricevibile.
D’altronde, come ha rettamente affermato l’Ufficio nelle proprie osservazioni, gli anticipi verranno restituiti alla ricorrente al termine della procedura di fallimento, nella misura dell’eventuale eccedenza disponibile una volta tacitate le spese di dichiarazione, liquidazione e formazione dell’inventario giusta l’art. 262 cpv. 1 LEF, non invece in funzione del dividendo disponibile, ciò che si traduce in un privilegio per l’insorgente, giacché per tali pretese verrà soddisfatta prima di tutti gli altri creditori. Siccome si tratta di debiti della massa, essa non potrà per converso ricevere alcun attestato di carenza di beni nel senso dell’art. 265 LEF per l’ammontare degli anticipi prestati eventualmente non coperto dalla massa attiva (DTF 85 I 146 consid. 3). Non porta a diversa conclusione la sentenza invocata nel ricorso (DTF 68 III 117), dal momento che tratta di tutt’altra fattispecie rispetto al caso al vaglio, ovvero della ripartizione dei ricavi conseguiti nel processo avviato dai cessionari delle pretese contestate della massa, qualora tra essi partecipi pure il creditore che ha anticipato le spese di fallimento in base all’art. 169 cpv. 2 LEF, fase in cui del resto non si trova la procedura di liquidazione fallimentare di PI 1.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione alla RA 1, casella postale, Zurigo e alle altre parti interessate, a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.