Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.10.2020 15.2020.97

Incarto n. 15.2020.97

Lugano 13 ottobre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul “ricorso (art. 17 LEF)” presentato il 25 settembre 2020 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’incanto relativi al fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà depositati nell’esecuzione n. __________1 promossa nei suoi confronti dalla

PI 1, __________

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il ricorrente contesta nuovamente la competenza territoriale dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, facendo valere che il foro esecutivo è al luogo di situazione del fondo, a __________;

che la Camera ha già avuto modo di respingere la stessa censura sollevata da RI 1 in un precedente ricorso contro l’avviso d’incanto, sicché è sufficiente rinviare alla motivazione contenuta nella sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 (consid. 3), con cui egli non si confronta;

che pure la contestazione dell’assoggettamento del fondo alla LAFE è già stata trattata dalla Camera nella decisione appena ci-tata (al consid. 5), alla quale ci si può dunque limitare a rinviare, con la precisazione che anche l’acquisizione di stabili commerciali da parte di persone all’estero è subordinata a condizioni (art. 18a cpv. 1 OAFE [RS 211.412.411]), che possono essere esaminate in linea di massima solo dopo l’aggiudicazione (art. 19 LAFE [RS 211.412.41);

che il ricorrente contesta inoltre l’esistenza dei presupposti legali, giusta l’art. 142 LEF, per procedere all’aggiudicazione del fondo con doppio turno d’asta, senza precisare però quali presupposti non sarebbero adempiuti e senza criticare le DTF 125 III 123 segg. e 126 III 290 segg. citate a giustificazione della facoltà per il creditore di chiedere il doppio turno d’asta onde poter disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale;

che il ricorso, su questo punto sprovvisto di motivazione (in sfregio dell’art. 7 cpv. 3 lett. c della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), è irricevibile;

che le richieste volte alla vendita a trattative private del fondo da realizzare (art. 143b LEF) – peraltro senz’indicazione dell’identità del preteso interessato –, a una ripartizione provvisoria (art. 144 cpv. 2 LEF) – senza precisazione dell’oggetto della stessa – e al differimento dell’asta (art. 141 LEF) rientrano tutte, in prima battuta, nella competenza dell’UE, che il ricorrente non risulta avere interpellato in merito;

che presentate in modo prematuro direttamente all’autorità di vigilanza, tali richieste sono pure esse irricevibili;

che eventuali dubbi sull’esistenza o sul quantum dei crediti insinuati tempestivamente non autorizzano l’ufficio d’esecuzione a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 2 RFF) né all’autorità di vigilanza adita con un ricorso (art. 17 LEF) di ordinarne la cancellazione, ma chi intende contestarli deve presentare opposizione all’elenco oneri entro dieci giorni dalla sua comunicazione e l’ufficio impartirà un termine per promuovere azione giudiziaria di contestazione dell’elenco sulla scorta degli art. 106 segg. LEF (art. 140 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2012.55/61 del­l’11 giugno 2012 consid. 2.7);

che la contestazione delle ipoteche legali iscritte a favore dello Stato del Canton Ticino e del Comune di __________ espressa dal ricorrente risulta così irricevibile in questa procedura, ma va trat-tata dall’UE come opposizione all’elenco oneri secondo la procedura degli art. 106 segg. LEF;

che stante l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal notificare agli interessati sia il ricorso sia la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione ad .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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