Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2021 15.2020.87

Incarto n. 15.2020.87

Lugano 30 aprile 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso dell’8 settembre 2020 di

RI 1, __________ RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;

che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_894/2020);

che in occasione dell’esame di un altro ricorso dei coniugi RI 1, la Camera ha accertato che il PI 1 ha ritirato le esecuzioni nei confronti della moglie già il 6 ottobre 2020 mentre quelle dirette contro il marito sono state estinte per pagamento il 28 settembre 2020;

che nella misura in cui sono diretti contro i precetti esecutivi, i ricorsi si avverano senza oggetto e, a prescindere dalla loro dubbia ricevibilità, vanno quindi stralciati dal ruolo (art. 24b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che le altre censure sono manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome sono riproposte senza tenere minimamen­te conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inam­missibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15. 2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

che ad ogni modo RI 1 non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulte­riore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC, per analogia per quanto attiene ai ricorsi all’autorità di vigilanza);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

  1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione a:

– Tribunale federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_894/2020);

– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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