Incarto n. 15.2020.87
Lugano 30 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso dell’8 settembre 2020 di
RI 1, __________ RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;
che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_894/2020);
che in occasione dell’esame di un altro ricorso dei coniugi RI 1, la Camera ha accertato che il PI 1 ha ritirato le esecuzioni nei confronti della moglie già il 6 ottobre 2020 mentre quelle dirette contro il marito sono state estinte per pagamento il 28 settembre 2020;
che nella misura in cui sono diretti contro i precetti esecutivi, i ricorsi si avverano senza oggetto e, a prescindere dalla loro dubbia ricevibilità, vanno quindi stralciati dal ruolo (art. 24b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che le altre censure sono manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome sono riproposte senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15. 2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);
che ad ogni modo RI 1 non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC, per analogia per quanto attiene ai ricorsi all’autorità di vigilanza);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione a:
– Tribunale federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_894/2020);
– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.