Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.02.2021 15.2020.67

Incarto n. 15.2020.67

Lugano 10 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 giugno 2020 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 16 giugno 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Come richiesto da PI 1, il 16 giugno 2020 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per l’incasso di fr. 893'293.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, menzionando quale motivo del credito i “danni causati da licenziamento illegittimo o abusivo”.

B. Dopo aver interposto opposizione, con ricorso del 30 giugno 2020 RI 1 si aggrava contro il PE, chiedendo a questa Camera di dichiarare la domanda d’esecuzione e il precetto esecutivo nulli, di ordinare all’UE di registrarne la nullità nel suo registro e di ordinare al procedente di consegnare all’UE, con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’esemplare del PE in suo possesso, affinché l’Ufficio provveda alla sua distruzione.

C. Con osservazioni del 10 luglio 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Il ricorrente si duole che l’escutente si è servito di uno strumento offerto dal diritto esecutivo in maniera impropria, solamente con lo scopo di angariarlo, giacché egli non è mai stato il datore di lavoro del procedente, bensì solo un dirigente della sua ex datrice di lavoro, la PI 2. Il ricorrente ritiene pertanto di non ave­re la legittimazione passiva.

  2. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

3.2 L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette al­l’escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce.

  1. Nel caso specifico PI 1 pretende di vantare nei confronti non solo della sua ex datrice di lavoro la PI 2, contro la quale ha promosso una causa in Pretura, ma pure nei confronti del dipendente della stessa e qui ricorrente una pretesa per “danni causati da licenziamento illegittimo o abusivo” (doc. B). Nelle proprie osservazioni PI 1 contesta di aver presentato la doman­da di esecuzione allo scopo di angariare l’escusso. Fa valere di essere stato licenziato abusivamente dalla PI 2 e imputa a RI 1 di aver avuto un ruolo attivo in siffatto licenziamento. Inoltre, a suo dire, nella causa civile “di cui all’inc. no. OR.2018.51” il ricorrente avrebbe rilasciato quale testimone dichiarazioni tendenti a screditarlo ingiustamente. Il resistente si duole infine che RI 1 ha pure dichiarato di aver deciso con il suo superiore il suo licenziamento, che gli ha causato gravissimi danni.

4.1 Da quanto esposto emerge che l’esecuzione impugnata risulta diretta contro una persona che l’escutente considera effettivamente suo debitore ed è fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono abilitati a sindacare. Come esposto in precedenza, non spetta infatti alle autorità di esecuzione esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente. Non si può a priori tenere per impossibile una responsabilità dell’escusso per atti illeciti. D’altra parte, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (incasso di un credito per risarcimento danni causati da atto illecito) non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Se PI 1 non dovesse avviare una procedura tendente al rigetto dell’opposizione entro tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, il ricorrente potrà sempre presentare all’UE una domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. E in ogni tempo gli è aperta la via dell’azione di annullamento del­l’esecuzione al foro esecutivo (art. 85a nLEF), anche in procedura sommaria se, come allega, il caso è manifesto (art. 257 CPC).

4.2 Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi dal fatto che nello stesso periodo l’escutente ha promosso anche nei confronti di un altro dipendente della sua ex datrice di lavoro un’ese­cuzione per la stessa pretesa fatta valere contro RI 2, con lo stesso importo e la medesima causale (doc. C accluso al ricorso). Non si può invero escludere a priori che due persone possano rispondere solidalmente o congiuntamente dello stesso debito, circostanza che in ogni caso non spetta né all’UE né a questa Camera di stabilire, bensì al giudice del merito (sentenza della CEF 15.2015.68/69 del 19 settembre 2016 consid. 6.1).

4.3 D’altronde, il solo fatto che il ricorrente pretenda di aver agito a nome e per conto della propria datrice di lavoro unitamente a un altro dipendente non costituisce in sé un motivo giustificativo generale che escluda per principio ogni sua responsabilità personale indipendente per atti illeciti, specie per eventuali informazioni o dichiarazioni false.

4.4 Alla luce delle considerazioni che precedono non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongo­no perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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