Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2021 15.2020.132

Incarto n. 15.2020.132

Lugano 23 aprile 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 3 dicembre 2020 di

RI 1, __________ RI 2, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, o meglio contro la decisione del 23 novembre 2020 con la quale l’Ufficio ha deciso d’incaricare un legale per procedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria degli azionisti della PI 3 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 3, __________)

nei confronti di

PI 2, __________ (patrocinato dall’__________ PR 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. A richiesta della RI 1, il 25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della sequestrante, pari a fr. 782'301.96 complessivi oltre ad accessori, fondati sulla decisione 21 ottobre 2014 del Be­zirksgericht Zürich.

B. Con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95), nella sua veste di autorità di vigilanza questa Camera ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di sequestro” emessa lo stesso 25 ot­tobre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca, facendogli ordine di notificare alla PI 2 il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista, di allestire il verbale di sequestro e di poi provvedere a notificare a PI 1 il decreto e il verbale di sequestro, unitamente alla decisione della Camera. L’UE ha eseguito il sequestro il 5 marzo 2018. Il precetto esecutivo a convalida dello stesso, emesso il 15 marzo 2018, è stato notificato all’escusso in via edittale il 4 maggio 2018. L’UE ha eseguito il pignoramento delle azioni il 6 agosto 2018 e comunicato la domanda di realizzazione del 19 ottobre 2018 a RE 1 al suo indirizzo nel __________.

C. A fine novembre 2018 la RI 2 ha rivendicato la proprietà delle azioni della PI 3 e l’UE ha di conseguenza avviato la procedura prevista all’art. 108 LEF.

D. Il 1° settembre 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di disporre la convocazione di un’assemblea straordinaria degli azionisti avente quale trattanda la nomina di un nuovo amministratore della PI 3 in luogo e vece di quello attuale, RI 1, e in subordine la nomina di un altro amministratore, con firma collettiva a due con RI 1.

E. Con decisione del 23 novembre 2020 l’UE ha dato seguito alla richiesta formulata dalla PI 1, decidendo, una volta passato in giudicato lo stesso provvedimento e previo anticipo delle spese da parte del creditore, d’incaricare un legale per procedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria degli azio­nisti della PI 3.

F. Con ricorso del 3 dicembre 2020, RI 1 e la RI 2 hanno chiesto di annullare il provvedimento del 23 novembre 2020. Il 16 dicembre 2020 il presidente della Came­ra ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

G. Con osservazioni del 22 gennaio 2021 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre con osservazioni dell’11 gennaio 2021 PI 2 ha aderito al ricorso. L’UE si è da parte sua rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

H. Con decisione del 18 gennaio 2021 (inc. 15.2020.83), agendo qua­le autorità di vigilanza questa Camera ha dichiarato irricevibile un ricorso del 30 luglio 2020 di RI 1, che postulava l’an­nullamento del sequestro, facendo valere l’incompetenza territoriale dell’UE.

I. Con decisione sempre del 18 gennaio 2021 (inc. 14.2020.159) questa Camera, questa volta nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha respinto un reclamo del 5 ottobre 2020 di PI 2 tendente all’accoglimento della sua opposizione al sequestro e alla revoca dello stesso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 novembre 2020 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. La procedente ritiene che la RI 2 non abbia alcun interesse attuale, pratico e degno di protezione all’annulla­mento della decisione dell’UE. Anche RI 1 difettereb­be della legittimazione a ricorrere in quanto non è destinatario del provvedimento impugnato, non è azionista e non ha mai inoltrato un’azione di rivendicazione della proprietà delle azioni della PI 3 a proprio nome e per proprio conto.

2.1 È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’a­­dozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’am­­bito di un’esecuzione per debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).

È considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508 consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 387 consid. 2.1, 138 III 630 consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).

2.2 Nel caso concreto i ricorrenti fondano la propria legittimazione a ricorrere sul fatto di essere “destinatari del provvedimento impugna­to e toccati direttamente dallo stesso” (ricorso ad I/2).

2.2.1 In realtà i destinatari del provvedimento impugnato sono l’escu­tente e l’escusso. I ricorrenti non sono parte della procedura esecutiva. Quali terzi, sono legittimati a interporre ricorso contro il provvedimento solo se lo stesso risulta loro direttamente pregiudizievole e se possono vantare un interesse, anche solo di fatto, degno di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1).

2.2.2 Quale attuale amministratore unico della PI 3, RI 1 ha evidentemente un interesse proprio, attuale e pratico ad evitare di essere revocato dalla sua funzione o di dover condividere la stessa con un membro designato dall’UE. Il provvedimento non lede però i suoi interessi direttamente perché un’eventuale modifica del consiglio d’amministrazione dovrà rispettare le regole del diritto societario e la possibile revoca del contratto della società con il suo amministratore attuale dovrà seguire le regole del mandato o del contratto di lavoro. In altri termi­ni, la protezione degli interessi di RI 1 rimane quella già esistente prima del pignoramento delle azioni. Non risultano degni di una protezione supplementare, di cui non godeva in precedenza. Egli non avrebbe infatti potuto opporsi a una domanda di convocazione di un’assemblea straordinaria degli azionisti da parte dell’escusso volta a decidere una modifica del consiglio d’am­­ministrazione. Il ricorso di RI 1 si avvera di conseguenza irricevibile.

2.2.3 Anche il terzo che rivendica sui beni pignorati un diritto di proprietà o di pegno oppure un altro diritto incompatibile con il pignoramen­to (giusta l’art. 106 LEF) è legittimato a ricorrere contro una misura dell’ufficio solo se la stessa lede direttamente i propri interessi giuridici o di fatto degni di protezione. Non è in particolare il caso quando l’ufficio decide di prendere in custodia un oggetto pignorato (art. 98 LEF) di cui un terzo rivendica la proprietà se il debitore ne ha la custodia esclusiva e questo non è utilizzato in favore del terzo (DTF 82 III 97 segg.; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 98 LEF). Nel caso specifico, l’RI 2 non sostiene, per avventura, di essere in possesso delle azioni pignorate – che del resto non risultano essere state emesse – né di averne esercitato i diritti sociali finora. A ben vedere, essa non ha neppure allegato il danno che la misu­ra avversata le causerebbe. Senza contare ch’essa non ha contestato l’allegazione della procedente secondo cui la stessa sarebbe stata cancellata dal registro di commercio (Guernsey) nel 2011, come emerge dal parere legale della Walkers (Guernsey) LLP del 12 novembre 2019 (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso), né reso verosimile la propria esistenza giuridica. Ne segue che il ricorso è irricevibile anche per quanto la concerne.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

  1. Il ricorso della RI 2 è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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