Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.10.2021 15.2019.90

Incarti n. 15.2019.90 15.2019.105 Rinvio TF

Lugano 6 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo nella causa relativa ai ricorsi presentati il 17 ottobre e l’8 novembre 2019 dalla

RI 1 (patrocinata dalle avv. RA 1 e __________, )

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro l’ammissione, il 28 febbraio 2017, della pretesa della

PI 2 IT- (ora patrocinata dagli avv. PA 1 , )

nella graduatoria emessa il 13 febbraio 2017 nella procedura di fallimento diretta nei confronti della

PI 1,

così come, sempre in relazione alla stessa insinuazione, contro la modifica della graduatoria depositata il 29 ottobre 2019;

e ora giudicando nuovamente sui ricorsi conformemente alla sentenza 26 aprile 2021 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5A_344/2020) che ha accolto il ricorso in materia civile interposto dalla PI 2 contro la sentenza emanata il 16 marzo 2020 dalla Camera;

ritenuto

in fatto: A. Nella procedura di fallimento aperta il 4 febbraio 2016 nei confronti della PI 1, il 29 agosto 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato la graduatoria, in cui ha ammesso in terza classe in particolare la pretesa di fr. 1'114'034.– insinuata dalla RI 1 (n° d’ordine 14).

B. Il 13 febbraio 2017, l’UF ha poi depositato una prima modifica del­la graduatoria, in cui ha segnatamente contestato interamente il credito di fr. 1'498'451.55 insinuato tardivamente dalla PI 2 il 20 gennaio 2017 “in quanto dai documenti in nostro possesso risulta palese che il debitore non è la PI 1, __________” (n° d’ordine 12). Ha comunicato la sua decisione alla PI 2 con avviso speciale del 9 febbraio 2017.

C. Il 28 febbraio 2017, la PI 2 ha trasmesso all’UF per posta elettronica ulteriore documentazione a sostegno della propria pretesa. Con e-mail dello stesso giorno, l’UF ha comunicato alla società che “in via del tutto eccezionale” la sua insinuazione veniva ammessa per complessivi fr. 1'498'451.55 “relativi al credito base + interessi”. Tale decisione non è stata comunicata agli altri creditori né pubblicata.

D. A richiesta della RI 1, il 7 ottobre 2019 l’UF le ha trasmesso copia della graduatoria, da cui si evince che il credito di fr. 1'498'451.55 della PI 2 risulta ormai riconosciuto integralmente.

E. Con un primo ricorso del 17 ottobre 2019, la RI 1 ha chiesto la riforma della graduatoria nel senso della cancellazio­ne del credito della PI 2, e in subordine della sua ammissione limitatamente a fr. 1'061'090.–. Il successivo 22 ottobre l’UF ha riconsiderato il proprio provvedimento e “stralciato” il credito insinuato dalla PI 2, “peraltro mai formalmente ammesso”, accludendo una copia rettificata della graduatoria (indicante quale data di stampa il 22 ottobre 2019) in cui non figura più l’insinuazione in questione. Il 28 ottobre 2019, la RI 1 ha chiesto alla Camera di stralciare il ricorso dai ruoli, in quanto divenuto senza oggetto.

F. Il 29 ottobre 2019, l’UF ha depositato e pubblicato per la terza volta la graduatoria (indicante quale data di stampa il 22 ottobre 2019). In modo inaspettato, la pretesa della PI 2, di fr. 1'498'451.55, risulta integralmente ammessa.

G. Con un nuovo ricorso dell’8 novembre 2019, la RI 1 ha postulato la pubblicazione del deposito della graduatoria a lei notificata il 23 ottobre 2019, in subordine la riforma e la pubblicazione della graduatoria nel senso della cancellazione del credito della PI 2, e in via ancora più subordinata nel senso della sua ammissione limitatamente a fr. 1'061'090.–.

H. Il 13 novembre 2019, il presidente della Camera ha congiunto i ricorsi.

I. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2019 relative a ambedue i ricorsi, l’UF si è rimesso alla decisione della Camera, mentre la PI 2 è rimasta silente. Con replica spontanea del 12 dicembre 2019, la RI 1 ha contestato le osservazioni dell’UF e confermato le proprie conclusioni.

L. Con sentenza del 16 marzo 2020 la Camera ha dichiarato il primo ricorso senza oggetto, mentre ha parzialmente accolto il secondo, nel senso dell’annullamento della modifica della graduatoria pubblicata il 29 ottobre 2019, il credito della PI 2 rimanendo così non ammesso.

M. Adita dalla PI 2 con un ricorso in materia civile del 7 maggio 2020, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. 2, 2.1 e 2.2 della decisione cantonale inerenti al secondo ricorso con sentenza del 26 aprile 2021 (5A_344/ 2020) e rinviato la causa alla Camera per un nuovo giudizio, ponendo le spese giudiziarie di fr. 2'500.– a carico della RI 1, tenuta a rifondere alla PI 2 un’indennità di fr. 2'500.– per ripetibili della sede federale.

N. Entro il termine assegnatogli il 1° settembre 2021, l’amministrato­re unico della fallita, RA 2, non ha comunicato i motivi della sua contestazione dell’insinuazione della PI 2

Considerato

in diritto: 1. Nella sentenza annullata la Camera ha specificato che l’UF non poteva ammettere la pretesa della PI 2 senza motivazione, seppur “in via del tutto eccezionale”, e senza verificare che l’insinuazione fosse sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF). Al riguardo ha considerato che la lettera del 9 giugno 2014 acclusa all’e-mail del 28 febbraio 2017 con cui la PI 2 aveva completato la propria insinuazione non era idonea a mutare la prima decisione dell’UF, secondo cui “il debitore non è la PI 1”, siccome emana sempre dal­-la __________ S.p.A., ovvero la controparte della PI 2 nel contratto del 3 giugno 2014 prodotto a conforto dell’insinuazione (doc. 11), la quale si è limitata a promettere che la __________ SA di __________ (successivamente divenuta PI 1) avrebbe effettuato e garantito il prezzo di € 1'405'000.– pattuito. La Camera ha ritenuto però che non sussisteva alcun impegno diretto di quest’ultima società e, per svista, che il firmatario della lettera, PI 3, non era più in quel momento amministratore della società svizzera.

Nella sentenza dello scorso 26 aprile la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha invece appurato che tale accertamento era arbitrario in quanto in manifesto contrasto con le risultanze dell’e­stratto del registro di commercio, secondo cui nel 2004 PI 3 era (ancora) amministratore unico della società svizzera con diritto di firma individuale. La Corte ha quindi accolto il ricorso e annullato la decisione della Camera, rinviandole la causa per nuo­vo giudizio, nella misura in cui il fatto che PI 3 fosse anche amministratore della __________ SA, abilitato quindi a rappresentarla, è suscettibile d’influire sull’esito del giudizio relativo alla verosimiglianza della pretesa.

  1. All’insinuazione del 20 gennaio 2017, la PI 2 ha accluso una proposta di piano di comunicazione 2014-2018 da lei offerta alla __________ S.p.A. per diverse prestazioni pubblicitarie sul giornale “PI 2 M__________” e sul sito “www.__________.it” a un costo mensile di € 24'000.– (€ 288'000.– all’anno) più IVA. Nella lettera del 9 giugno 2014 (doc. 24 accluso al secondo ricorso) acclusa all’e-mail del 28 febbraio 2017 (doc. 23), PI 3, quale “Amministratore Delegato __________ S.p.A.”, ha comunicato alla PI 2 che il pagamento dell’importo convenuto nel contratto firmato il 3 giugno 2014, pari a € 1'405'000.– complessivi per il periodo da giugno 2014 a giugno 2018, sarebbe stato “effettuato e garantito” dalla società del grup­po __________ SA, il primo acconto di € 100'000.– essendo da corrispondere con valuta del 16 luglio 2014. Da una ricevuta della banca __________ annessa all’insinuazione originaria si evince che l’acconto è stato accreditato alla PI 2 dal conto della società svizzera alla data prevista.

  2. Nella sua qualità di amministratore unico della società svizzera (nonché di azionista unico, v. il verbale d’interrogatorio dell’11 febbraio 2016), PI 3 aveva la facoltà d’impegnarla. Invero, il fatto ch’egli abbia informato la controparte che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla società svizzera non può in sé, a prima vista, considerarsi come un’assunzione del debito della società italiana da quella svizzera. Pare una semplice modalità di paga-mento, tanto che le tre fatture prodotte con l’insinuazione originaria sono tutte intestate alla __________ S.p.A. PI 3 ha però aggiunto che il pagamento sarebbe stato “garantito” dalla società svizzera, ancorché senza precisare il tipo di garanzia (indipendente, fideiussione, assunzione cumulativa di debito). Prima facie, ad ogni modo, tramite PI 3 la __________ SA (successivamente divenuta PI 1) si è impegnata a adempiere il contratto accanto alla società madre italiana. Un’accettazione espressa dell’offerta di garanzia da parte della PI 2 non era necessaria visto che comportava solo vantaggi per lei.

3.1 Ciò posto, non si può nascondere qualche dubbio sul fatto che un impegno di garanzia di tale portata – si parla di un debito di quasi un milione e mezzo di euro – sia stato assunto con una letterina intestata alla debitrice principale e firmata da PI 3 nella sua qualità di amministratore delegato di quest’ultima. Sta però di fatto ch’e­gli aveva la facoltà d’impegnare la (futura) fallita e che l’amministratore unico al momento del fallimento – RA 2 – non ha spiegato i motivi per cui ha contestato l’insinuazione della PI 2 (sopra ad N). In siffatte circostanze, l’UF non aveva particolari motivi, prima facie, per respingerla.

3.2 In ambedue i ricorsi, la RI 1 si duole pure che l’UF ha ammesso il credito per un importo – di fr. 1'498'451.55 – superiore a quello risultante dagli atti prodotti dalla PI 2 A suo parere, la terza fattura per l’anno 2016/2017 (doc. 18 accluso al secondo ricorso) indica un importo, di € 576'000.–, pari al doppio di quanto previsto contrattualmente, ossia € 288'000.– all’anno (oltre all’IVA). In realtà, l’indicazione del periodo contabile sulla terza fattura è manifestamente errato, giacché il contratto 3 giugno 2014 (doc. 15) è stato concluso per il periodo dal giugno del 2014 al giugno del 2018. La terza fattura di riferisce così ovviamente al biennio 2016-2018, talché la somma di € 576'000.– risulta conforme a quanto pattuito. La lettera del 9 giugno 2014 (doc. 24) con cui la fallita ha garantito quanto dovuto dalla società sorella italiana menziona del resto lo stesso periodo e il prezzo complessivo (arrotondato) di € 1'405'000.– (pari a 4 x € 288'000.– + IVA del 22%) e corrisponde anche alla somma insinuata, de-dotto l’acconto di € 100'000.– (doc. 14), pari ai fr. 1'451'860.– calcolati dall’UF al tasso di conversione dell’1.11216 (v. annotazione a mano sull’insinuazione, doc. 14).

3.3 La ricorrente ha infine pure contestato gli interessi di mora riconosciuti dall’UF, facendo valere che in mancanza di una quantifica-zione del saggio d’interesse nell’insinuazione, stante il principio dispositivo l’organo esecutivo non avrebbe potuto ammettere più di quanto chiesto e provato dalla PI 2 La censura è fondata. Non solo l’insinuante non ha menzionato il tasso d’interesse – che non figura nel contratto e non necessariamente è del 5% annuo (art. 104 cpv. 1 CO) trattandosi di un atto disciplinato dal diritto italiano – ma non ha neppure indicato in modo preciso da quando decorrono gli interessi, la dicitura “dalla emissione del­la fattura” non essendo univoca dal momento che sono state emesse tre fatture.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso del 17 ottobre 2019 è senza oggetto.

  1. Il ricorso inoltrato dalla RI 1 l’8 novembre 2019 è parzialmente accolto.

2.1 Di conseguenza la modifica della graduatoria pubblicata il 29 ottobre 2019 è riformata nel senso che l’insinuazione della PI 2 (n. 12) è ammessa limitatamente a fr. 1'451'860.–.

2.2 I dispositivi n. 2 a 2.2 della presente decisione sono comunicati ai creditori mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– avv. RA 1, __________, __________; – avv. PA 1, __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2019.90
Entscheidungsdatum
06.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026