Incarti n. 15.2019.52 14.2019.53
Lugano 12 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’istanza di rettifica del dispositivo n. 1 del decreto di sequestro (rettificato) emanato dalla Camera il 19 giugno 2019 (inc. 14.2019.53), presentata da
RI 1RI 1 IT__________
nella procedura avviata nei suoi confronti il 28 febbraio 2019 da
PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
e sul ricorso (inc. 15.2019.52) interposto sempre da RI 1 il 4 luglio 2019
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione del summenzionato sequestro (n. __________) eseguito il 7 e il 21 giugno 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 28 febbraio 2019 diretta contro RI 1, PI 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro degli attivi depositati presso le banche “PI 2, __________ a Lugano” ed PI 3, intestati o appartenenti direttamente o indirettamente alla convenuta. Quali titoli di credito, PI 1 ha menzionato una pretesa di restituzione di somme da lui, in qualità di proprietario e beneficiario economico della società panamense PI 4, affidate all’avv. RI 1, pari a fr. 2'790'441.02 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2009 su € 137'340.99 e dal 22 novembre 2010 “sulla differenza”, così come una pretesa per risarcimento di spese legali di prima sede e di appello di fr. 51'057.20 oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019. Quali cause del sequestro, l’istante ha menzionato l’art. 271 cpv. 1 LEF, n. 1 (debitore senza domicilio fisso), n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o fuga) e n. 4 (debitore domiciliato all’estero).
B. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.–.
C. Con decisione del 6 giugno 2019, la Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto da PI 1 il 14 marzo 2019 contro la sentenza appena citata, che ha annullato e così riformato:
e ciò sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 (pari a € 1'330'438.91 al tasso di cambio dell’1.1371 vigente alla data dell’inoltro dell’istanza di sequestro, il 28 febbraio 2019), oltre agli interessi del 5% su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009 e sul saldo di fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre 2010
e di fr. 51'057.20, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019
in garanzia dei crediti vantati da PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________),
per causa di restituzione delle liquidità trasferite dal conto della PI 4 sul conto di RI 1 presso PI 4 tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2009,
rispettivamente per rifusione delle spese legali secondo il dispositivo n. 1.6.1 della sentenza del 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________).
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico dell’istante.
Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
PI 1 è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il sequestro era infondato.
Le spese processuali di seconda sede di complessivi fr. 2'000.– sono state poste a carico del reclamante per metà, senz’assegnazione di ripetibili.
D. Il 7 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro notificandolo ai due istituti bancari. Con scritto dell’11 giugno 2019, il “__________” dell’PI 2 in __________ a Lugano ha comunicato all’UE che la filiale PI 1 non esiste più in seguito al trasferimento del proprio patrimonio alla nuova struttura giuridica del gruppo, PI 2, sicché a mente della banca “la designazione del terzo debitore secondo l’ordine di sequestro non è corretta” e “la notifica dell’avviso di sequestro non può esplicare alcun effetto”.
E. Il 13 giugno 2019 l’UE ha emesso il verbale del sequestro.
F. Il 14 giugno 2019 la Camera ha dichiarato inammissibile l’istanza di “riesame/revoca” del sequestro presentata da RI 1.
G. A domanda di PI 1, con nuova sentenza del 19 giugno 2019, la Camera ha rettificato il dispositivo n. 1 della decisione del 14 marzo 2019, sostituendo la designazione “PI 2 (, Lugano)” con quella figurante nell’istanza di sequestro e nel reclamo, ovvero “PI 1/PI 1 ( a Lugano)”.
H. Il 21 giugno 2019 l’UE ha notificato il decreto di sequestro rettificato all’PI 2 presso il suo “__________” di Lugano. Ha poi emesso il relativo verbale il 24 giugno.
I. Con comparsa del 2 luglio 2019, da valere quale istanza di modifica del verbale di sequestro del 21 giugno e rettifica del dispositivo n. 1 del decreto di sequestro (rettificato) del 19 giugno 2019, RI 1 ha chiesto all’UE e alla Camera di revocare il sequestro dei suoi conti presso PI 2.
L. Inoltre, con un atto del 4 luglio 2019 indirizzato alla Camera, all’UE e alla Pretura di Lugano, sezione 5, RI 1 ha presentato ricorso (giusta l’art. 17 LEF) contro i “decreti/verbali” di sequestro del 13, 21 e 24 giugno, previo conferimento dell’effetto sospensivo, “a valere pure quale nuova e 3a opposizione (art. 278 LEF), atto integrativo alla 2a opposizione integrativa 24 giugno 2019 (per posta prioritaria) in riferimento alla 1a opposizione depositata in data 24 giugno 2019 (ore 16.00 a mani in Cancelleria Pretura Lugano)”, postulando l’accertamento dell’inefficacia giuridica, ovvero della nullità assoluta del decreto di sequestro, come pure dei relativi verbali 13 e 21 giugno 2019, e l’accoglimento della sua istanza di prestazione di garanzia da parte di PI 1 formulata in occasione del primo atto di opposizione del 24 giugno 2019.
M. Con scritto separato pure del 4 luglio 2019, RI 1 ha chiesto alla Camera di trattare la sua istanza di sblocco dei conti presso l’UBS del 2 luglio, “se del caso”, come ricorso giusta l’art. 17 LEF. E il giorno successivo ella ha presentato un’“integrazione al ricorso (art. 17 LPR) del 4.07.2019” (pervenuta all’UE il 10 luglio).
N. Stante l’esito del giudizio odierno, le impugnazioni non sono state comunicate alla controparte per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Ci si potrebbe anzitutto chiedere se è ammissibile, per entrambe le impugnazioni del 2 e 4 luglio 2019, indirizzare in un solo atto contestazioni rivolte ad autorità diverse senza motivazioni specifiche né conclusioni distinte per ogni rimedio giuridico. Non è però necessario approfondire il quesito, visto l’esito del giudizio odierno.
2.1 L’istante non indica in base a quale norma di legge la Camera dovrebbe rettificare il decreto del 19 giugno. Non appare in particolare dato uno dei motivi menzionati all’art. 334 CPC. In realtà, fatta salva l’ipotesi in cui già al momento di decretare il sequestro all’autorità giudiziaria competente sia noto il valore di stima dei beni di cui è chiesto il sequestro, non le spetta procederne alla stima né limitare la misura a quanto basti per soddisfare il creditore in capitale, interessi e spese, ma tale compito incombe all’ufficio d’esecuzione in sede di esecuzione del sequestro (art. 97 cpv. 1 e 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF). Non essendo noto a questa Camera, il 19 giugno 2019, il saldo del portafoglio dell’istante presso l’PI 3, l’istanza in esame è pertanto irricevibile.
2.2 A parte il fatto che non compete alla Camera decidere al posto della parte quale rimedio giuridico interporre, anche trattata come ricorso giusta l’art. 17 LEF l’istanza si rivela prematura e pertanto inammissibile. L’UE di Lugano non risulta infatti avere ancora adottato una decisione sulla richiesta della debitrice di limitare il sequestro alla relazione presso l’PI 3, sicché in mancanza di un provvedimento impugnabile la Camera non può intervenire neppure come autorità di vigilanza.
2.3 Sulla questione della competenza territoriale, si rinvia sotto al considerando 3.6.
3.1 A scanso di equivoci, va ricordato che l’UE ha eseguito il sequestro il 7 giugno 2019 e – limitatamente ai beni presso l’PI 2 – una seconda volta il 21 giugno sulla scorta del decreto rettificato il 19 giugno. Per il primo sequestro il verbale è stato emesso il 13 giugno (sopra ad E) e per il secondo il 24 giugno (sopra ad H). Il termine di convalida del sequestro di dieci giorni decorre dalla notifica del verbale di sequestro al creditore (art. 279 cpv. 1 LEF), nel caso concreto, per quanto attiene ai beni presso l’PI 3 al più presto dal 14 giugno. Orbene, PI 1 ha presentato la domanda d’esecuzione (n. __________) a convalida del sequestro apparentemente il 21 giugno 2019 (data indicata sulla domanda), ma al più tardi il 24 (timbro di ricezione dell’UE), ossia comunque tempestivamente. Ad ogni modo, il termine di convalida è stato sospeso dall’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) inoltrata da RI 1, a suo dire, il 24 giugno (art. 278 cpv. 5 n. 1 LEF). Su questo punto il ricorso è conseguentemente infondato.
3.2 Censura la ricorrente il fatto che sui verbali di sequestro l’UE ha indicato quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 LEF senza riferimento al n. 4, che invece figura nei decreti di sequestro. Essa non specifica però quale pregiudizio le causerebbe tale imprecisione, la quale, di fatto, non ha alcun rilievo. Conta solo il decreto di sequestro originale (nel senso dell’art. 274 cpv. 2 LEF), non la sua riproduzione fatta dall’UE (peraltro non prescritta dall’art. 276 cpv. 1 LEF). Priva d’oggetto, la censura è inammissibile.
3.3 La ricorrente critica poi l’indicazione del suo domicilio – “Studio legale (art. 50 LEF), __________ Lugano” – sulla riproduzione del decreto di sequestro allestita dall’UE come prima pagina dei verbali di sequestro, rilevando di essere domiciliata a Milano, contestando la pertinenza della menzione dell’art. 50 LEF e ricordando che l’indicazione di un indirizzo ai fini della notificazione giudiziaria non genera un foro di esecuzione. Postula pertanto la cancellazione e l’estromissione di ogni riferimento all’art. 50 LEF in tutti i verbali di sequestro.
a) Anche in questo caso la ricorrente non specifica quale pregiudizio le recherebbe l’indicazione contestata. Ancora una volta è giuridicamente determinante unicamente il decreto di sequestro, che indica RI 1 come domiciliata a __________ con un indirizzo di corrispondenza postale a Lugano. È chiaro a tutti che sia la Camera sia l’UE fondano la propria competenza territoriale sul luogo in cui i beni da sequestrare sono reputati essere situati (v. sotto consid. 3.6). La doglianza è di conseguenza irricevibile.
b) Sta però di fatto che nella fattispecie il riferimento all’art. 50 LEF è fuorviante e dovrà essere evitato nei prossimi atti relativi al sequestro e all’esecuzione a convalida. Con ciò non si pregiudica però l’eventuale applicabilità dell’art. 50 LEF in altre procedure esecutive, visto che RI 1 continua a indicare l’indirizzo di Lugano come suo recapito professionale (v. al riguardo la sentenza della CEF 15.2008.69 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 725 n. 44c consid. 2).
3.4 RI 1 chiede anche la cancellazione delle spese processuali di fr. 1'000.– indicate nei verbali di sequestro, dal momento che nel decreto di sequestro sono state poste a carico del sequestrante. Sennonché le “spese processuali” menzionate nei verbali di sequestro sono quelle della procedura di prima istanza, che sono sì state poste a carico dell’istante (dispositivo n. 1.2), ma come anticipo, ch’egli potrà farsi rimborsare in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato (consid. 8 del decreto di sequestro del 6 giugno). È quindi ovvio che il sequestro deve garantire anche queste spese (art. 97 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF).
3.5 La ricorrente contesta gli interessi del 5% computati nel decreto di sequestro sulle somme vantate dal sequestrante, ritenendoli “abnormi, abusivi ed illegali”, perché determinano un’estensione del sequestro tra € 700'000.– e € 800'000.–.
La censura è irricevibile. Non incombe all’UE né all’autorità di vigilanza determinarsi su una questione – quella della verosimiglianza del credito vantato dal sequestrante (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) – di esclusiva competenza del giudice del sequestro (sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018 consid. 3). A questo scopo la ricorrente dispone dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF).
3.6 Infine, la ricorrente eccepisce l’incompetenza territoriale dell’UE e della Camera – e quindi la nullità del sequestro – poiché i crediti bancari da sequestrare, se il debitore sequestrato è domiciliato all’estero, sono reputati localizzati presso la sede della banca menzionata sul registro di commercio, che nella fattispecie si trova a __________.
a) Vero è che, secondo la giurisprudenza (DTF 128 III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.
b) Nel caso in esame, il “” dell’PI 2 di Lugano risulta avere locali, attività e impiegati propri ed è designato sul sito internet della stessa banca come un’agenzia con specifici servizi di consulenza e “asset management” (www..html). Appare del resto poco probabile che per la gestione del conto posto sotto sequestro l’avv. RI 1 trattasse direttamente con impiegati della sede di __________. Appare così verosimile che l’agenzia di Lugano dell’PI 2 sia da qualificare come stabile organizzazione nel senso dell’art. 12 CPC, sicché il foro del sequestro (e della sua esecuzione) si trova presso la sede dell’agenzia. Ne segue che la censura d’incompetenza territoriale dev’essere respinta.
3.7 Nella misura in cui è presentato come integrazione all’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), che a questo stadio della procedura è di esclusiva competenza del Pretore, il ricorso è irricevibile. La stessa conclusione vale per la reiterata domanda di prestazione di garanzia già formulata con l’opposizione.
3.8 Nell’“integrazione al ricorso (art. 17 LPR) del 4.07.2019”, RI 1 ribadisce l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE e della CEF, estendendola, “mutatis mutandis”, anche ai conti presso la PI 3.
a) Se non che il ricorso è al riguardo tardivo, dato che per questi conti, come sostenuto dalla stessa ricorrente, è determinante il (primo) verbale del 13 giugno, da lei ricevuto, secondo le proprie allegazioni, il giorno successivo.
b) D’altronde la richiesta di accertamento della nullità del sequestro dei beni presso l’PI 3 contraddice la domanda di revocare il sequestro dei beni presso l’PI 2, contenuta nell’istanza di rettifica, con cui RI 1 ha sostenuto che il primo sequestro sarebbe sufficiente a coprire le pretese dell’istante (sopra consid. 2).
c) Sia come sia, le considerazioni espresse per i conti presso l’PI 2 (sopra consid. 3.6) valgono anche per quelli aperti all’PI 3, la cui sede di Lugano gode addirittura di una relativa indipendenza economica e organizzativa più netta di quella dell’PI 2, siccome è iscritta nel registro di commercio ticinese come “succursale di Lugano” dell’PI 3.
d) Quanto all’accenno al “difetto di legittimazione di PI 1”, accertata dal Tribunale federale nella sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019, e all’“eccezione di litispendenza ex art. 122 cpv. 3 CPP, collegata strettamente con l’eccezione di regiudicata”, si tratta di censure relative alla procedura giudiziaria, da sollevare in sede di opposizione al sequestro (art. 278 LEF), per tacere del fatto che la sentenza citata è stata emanata nella procedura penale diretta contro RI 1 in merito alla questione – processuale – della legittimazione di PI 1 come accusatore privato, e quindi verte su un tema completamente diverso da quello sottoposto al giudice del sequestro.
e) Ne discende che, nella misura in cui sono ricevibili, anche il ricorso integrativo, come quello principale, devono essere respinti.
Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
Per legge, nelle procedure di ricorso all’autorità di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per semplificazione, eccezionalmente non si preleva tassa per la decisione sull’istanza di rettifica.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di rettifica del 2 luglio 2019 è irricevibile.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso del 4 luglio 2019, compresa l’integrazione del 5 luglio, è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Ufficio di esecuzione, Lugano;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.