Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.09.2019 15.2019.38

Incarto n. 15.2019.38

Lugano 10 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 maggio 2019 di

RI 1, RI 2,

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro le esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del primo ricorrente dallo

PI 1, (rappresentato dall’RA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di tasse di giustizia relative a due decisioni del Consiglio di Stato del 10 e del 3 maggio 2017, di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–oltre agli accessori.

B. Ricevuti i precetti esecutivi, il 13 maggio 2019 RI 1 vi ha interposto opposizione.

C. Con ricorso del 20 maggio 2019 RI 1 e RI 1 si aggravano contro i precetti esecutivi, chiedendone l’an­­nullamento.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, oltre all’escusso, anche sua moglie RI 2 ha interposto ricorso contro i precetti esecutivi n. __________ e __________, pur non essendo parte ai procedimenti esecutivi in questione. Ora è legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF solo chi giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2017.9 del 12 luglio 2017, consid. 2.1 e i riferimenti citati). Ebbene RI 2 non fa valere alcun interesse personale, anzi ha tutto l’interesse di evitare di essere coinvolta nelle procedure in esame, con il rischio, nella prima, di dover pagare di tasca propria un debito del marito, e nella seconda un debito posto in solido a carico dei coniugi. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato irricevibile per quanto la riguarda.

  1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 13 maggio 2019, sotto questo profilo il ricorso di RI 1 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  2. Il ricorrente “invita” anzitutto il presidente di questa Camera e l’i­­spettore Claudio Cortese, che in tale sede agisce quale vicecancelliere, ad astenersi dal decidere “per le errate valutazioni degli atti finora presentati e non opportunatamente sanzionate dal Consiglio della magistratura”. A questo proposito, basti dire che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato (compresi i suoi collaboratori) abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii; sentenza della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2), come il ricorrente ben sa (v. sentenze del Tribunale fe­derale 5A_203/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3). Ne consegue l’irricevibilità della domanda.

  3. Neppure va dato seguito alla richiesta d’indicare preventivamente la composizione della Camera, al fine di consentire al ricorrente di esercitare il diritto di ricusa, in quanto pretestuosa e dunque inammissibile. A prescindere dal fatto che il motivo di ricusa da lui invocato è irricevibile (sopra, consid. 3), la composizione della Camera è invero ben nota a RI 1, avendo egli sinora presentato otto ricorsi e tre reclami, ed è anche pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D =1004), come già ricordatogli nell’ordinanza emessa il 17 giugno 2019 nell’incarto 14.2019.79.

  4. L’insorgente chiede inoltre di accertare la liceità ed esigibilità dei titoli di credito indicati nei precetti esecutivi al vaglio. Egli si duole in sostanza che il procedente abbia escusso soltanto lui anziché procedere in solido contro di lui e sua moglie. A parte il fatto che la moglie è stata condannata a rifondere le spese in via solidale solo in una delle due esecuzioni in esame (la n. __________) e che il creditore può, a sua scelta, esigere anche da un solo debitore solidale tutto il debito (art. 144 cpv. 1 CO), tali doglianze sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza e pertanto non devono essere esaminate in questa sede. Come il ricorrente ben sa (sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio 2019 pag. 4 dopo la metà), la via del ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’oppo­sizione (sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 5).

  5. Esulano pure dal potere cognitivo dell’autorità di vigilanza le censure secondo cui i funzionari e il direttore del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, nonché i funzionari della Sezione delle finanze e dell’Ufficio della tesoreria e delle fatturazioni avrebbero violato i loro doveri di servizio imposti dagli art. 22-24 LORD, procedendo “secondo delle questioni di interpretazione”. Orbene, compete all’autorità di nomina (art. 34 cpv. 1 LORD) e non a questa Camera verificare che i funzionari dello Stato rispettino i doveri di servizio. Anche su questo punto il ricorso è irricevibile.

  6. Stessa sorte tocca ai riferimenti incomprensibili e affatto pertinenti agli art. 5 LEF, 64 Cost. e 64 CO, come pure al fatto che – a dire del ricorrente – alcuni funzionari dell’UE denotano l’intenzione di arrecargli “danno e spese”, circostanza che nemmeno spiega. Gli va ad ogni modo ricordato (come nella già citata sentenza della CEF 15.2019.13 pag. 4 in mezzo) che il ricorso giusta l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF.

  7. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e nemmeno risulta necessario assegnare un termine al procedente e all’UE per presentare eventuali osservazioni.

  8. Anche nel ricorso in esame RI 1 ha riproposto diverse censure (v. consid. 3, 4, 5 e

  1. presentate in precedenti impugnazioni già respinte con decisione passata in giudicato, senza neppure tentare di confutarne la motivazione, e persiste a chiedere alla Camera misure e verifiche che esulano dalla sua competenza. Per i motivi esposti nella sentenza odierna relativa al suo ricorso del 12 aprile 2019 (inc. 15.2019.26, consid. 8), RI 1 è invitato ad astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF).
  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste di RI 1 al riguardo non possono ch’essere disattese. Stanti le diverse esecuzioni già pendenti nei suoi confronti per l’incasso di spese processuali, per economia processuale ci si limita in questa sede all’av­vertimento contenuto nel precedente considerando.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

  1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

  4. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2019.38
Entscheidungsdatum
10.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026