Incarto n. 15.2019.36
Lugano 1 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 30 aprile 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta di RI 1, il 2 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti della PI 1 il precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 26'314.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2017;
che quale titolo di credito l’escutente ha indicato le decisioni emesse il 22 maggio 2017 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello e il 5 marzo 2018 dal Tribunale federale, comprese (oltre al capitale di fr. 22'300.–) le spese e ripetibili di fr. 4'014.–;
che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione il 7 maggio 2018;
che attraverso il rinvio a precedenti scritti suoi, con il ricorso in esame RI 1 si duole dell’inattività dell’UE e chiede alla Camera di porre fine a quello che definisce un’“Odyssee/ Trauerspiel”, facendo in modo che il diritto e la legge trovino finalmente applicazione;
che il ricorso, scritto in tedesco, è irricevibile, come RI 1 ben sa, siccome gli è stato ripetutamente ricordato che nel Canton Ticino gli atti amministrativi e giudiziari – singolarmente i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale (art. 7 cpv. 2 LPR) – vanno redatti in italiano;
che in buona fede egli non può contare sempre sulla possibilità che gli venga concesso un termine per tradurre i suoi allegati;
che, ad ogni modo, il ricorso è anche infondato nel merito;
che, in effetti, l’esecuzione è sospesa finché l’opposizione al precetto esecutivo non è stata rigettata o ritirata (art. 78 cpv. 1 LEF);
che l’UE non è pertanto abilitato a eseguire alcun atto esecutivo nella procedura in oggetto;
che le sentenze menzionate nel precetto esecutivo, infatti, non rigettano l’opposizione (per l’evidente motivo che la stessa è successiva alla loro emanazione);
che per ottenere la continuazione dell’esecuzione, il ricorrente deve quindi chiedere e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 segg. LEF);
che – è però noto a questa Camera – la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, in adempimento della sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello citata sul precetto esecutivo, ha già provveduto a versare a RI 1 la somma di fr. 19'000.– depositata presso di lei dalla __________, sicché pare alquanto dubbio ch’egli possa esigerne una seconda volta la corresponsione direttamente dalla PI 1;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– II Corte di diritto civile del Tribunale federale, Losanna
(con riferimento all’inc. 5A_509/2019);
– Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.