Incarto n. 15.2018.50
Lugano 3 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 maggio 2018 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 9 maggio 2018 a favore del gruppo n. 2 composto delle esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dalla Cassa del Tribunale federale, Losanna [es. n. __________] e dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona [es. __________ e __________]) PI 1, UAE-Dubai (es. n. __________) PI 2, __________ (es. n. __________) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative [es. n. __________] e dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona [es. n. __________, __________, __________ e __________]) __________, __________ (es. n. __________, __________ e __________) (rappr. dall’Ufficio delle contribuzioni, Lugano)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta delle domande di proseguimento delle esecuzioni appena citate, pervenute all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano tra il 15 dicembre 2016 e il 22 febbraio 2018, il 6 aprile 2018 esso ha provveduto a pignorare presso l’PI 6 la parte della rendita d’invalidità secondo l’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) dovuta a RI 1, di fr. 2'674.– mensili, eccedente il suo minimo esistenziale determinato in fr. 590.10, secondo il seguente conteggio:
Redditi
PI 6 LAINF
fr.
2'674.00
Invalidità LAINF
Cassa cantonale di compensazione AVS
fr.
1'816.00
= fr. 3'946.00
= fr. 3'946.00
Pensionata AVS
PI 7
fr.
2'130.00
Invalidità LAINF
Totale
fr.
6'620.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'800.00
Assicurazione malattia
fr.
408.45
Spese mediche e dentali
fr.
75.00
Franchigia CM e spese per prestazioni da versare
Leasing auto
fr.
777.65
Indisp. per spostarsi causa menomazione fisica
Spese aiuto domiciliare
fr.
150.00
Pulizie, ecc.
Assicurazione auto
fr.
125.00
RC + casco Ass. __________ Fr. 1'498.00 annui
Totale
fr.
4'536.10
Riduzione minimo ./. d’esistenza
fr.
3'946.00
Motivazione: la rendita AVS impignorabile a norma di legge e rendita PI 7
Minimo determinante*
fr.
590.10
B. Scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), il 9 maggio 2018 l’UE ha inviato il verbale di pignoramento alle parti e nel contempo notificato all’PI 6 il pignoramento della rendita per la parte eccedente fr. 590.10.
C. Con ricorso del 25 maggio 2018, RI 1 chiede, previa ricusazione dei giudici Jaques e Grisanti, organizzazione di un’equa e pubblica udienza e concessione dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità assoluta della decisione 9 maggio 2018 dell’UE e della sentenza di questa Camera del 28 febbraio 2018 (inc. 15.2017.75), di appurare in via principale l’impignorabilità della sua rendita vitalizia LAINF PI 6 “ex art. 92 cpv. 1 cifra 9 e/o 9a LEF”, la nullità di tutti i pignoramenti “ex tunc sino a gennaio 2008”, e in via subordinata la nullità o l’annullamento delle sentenze della Camera del 28 luglio 2016, 4 settembre 2017 e 28 febbraio 2018 nonché delle esecuzioni alla base del pignoramento impugnato.
D. Il 13 giugno 2018 il presidente della Camera ha citato la ricorrente a comparire personalmente a un’udienza fissata per il 25 giugno, cui non si è presentata. In risposta a uno scritto della figlia della ricorrente, avv. PA 1, con cui comunicava di rappresentare sua madre e informava dell’assenza di quest’ultima dalla Svizzera, il 27 giugno 2018 il presidente della Camera ha invitato la ricorrente a prendere contatto con la cancelleria del tribunale non appena possibile per convenire la data di un’altra udienza in cui sarebbe potuta essere sentita personalmente.
E. Il 19 luglio 2018, RI 1, per il tramite della figlia, ha presentato al Tribunale federale ricorso per denegata/ritardata giustizia contro la Camera.
F. Preso atto che la ricorrente si era presentata personalmente alla cancelleria del Tribunale, confermando la procura data alla figlia e comunicando che avrebbe ripreso contatto con il tribunale nel corso del mese di settembre per concordare una nuova udienza, con decreto del 31 luglio 2018 il presidente della Camera ha provvisoriamente concesso effetto sospensivo parziale al ricorso, nel senso della sospensione della ripartizione delle somme pignorate fino a nuovo avviso.
G. Lo stesso giorno, la ricorrente ha ritirato il ricorso al Tribunale federale, che ha stralciato la causa dai ruoli con decreto del 13 agosto 2018 (inc. 5A_610/2018).
H. Il 24 agosto 2018 RI 1 ha ritirato la domanda di ricusa.
I. Nelle loro osservazioni del 17 e 27 agosto 2018, PI 1 e l’UE hanno concluso per la reiezione del ricorso, mentre il PI 5 si è rimesso al giudizio della Camera.
L. Mediante “controdeduzioni” del 14 settembre 2018, la ricorrente si è espressa sulle osservazioni di PI 1 e dell’UE, concludendo per la conferma delle proprie domande.
M. In presenza della propria patrocinatrice, la ricorrente è stata sentita personalmente dal presidente della Camera all’udienza del 27 settembre 2018.
N. Preso atto della comunicazione 5 ottobre 2018 di RI 1 all’UE, con cui aveva notificato il trasferimento del proprio domicilio all’estero “con effetto al 31.12.2017”, chiedendo che le decisioni e comunicazioni siano notificate al suo nuovo indirizzo in Croazia, il 9 ottobre 2018 il presidente della Camera ha impartito alla ricorrente, per il tramite della sua patrocinatrice, un termine di 10 giorni per confermare il mandato di patrocinio a favore della figlia o designare un recapito in Svizzera per le comunicazioni e decisioni relative alla procedura di ricorso. Con scritto del 29 ottobre 2018 l’avv. PA 1 ha confermato di continuare a rappresentare la madre e ha sostenuto che quest’ultima si era trasferita all’estero già il 31 dicembre 2017, se non già nel 2008, sicché, a suo parere, la procedura di pignoramento è da dichiarare inefficace.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 9 maggio 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La domanda di ricusa di due dei tre giudici della Camera è diventata senza oggetto con il suo ritiro.
Solo il 4 ottobre 2018 RI 1 ha notificato la sua partenza per __________ (Croazia) con effetto dal 31 dicembre 2017. Nello scritto 29 ottobre 2018, sua figlia afferma che il trasferimento di domicilio risalirebbe addirittura al momento del pensionamento della madre, nel 2008.
3.1 Si tratta però di allegazioni nuove, mai fatte valere finora. E dunque inattendibili, se non manifestamente abusive. Ad ogni modo esse non sono dimostrate, giacché il domicilio nel senso dell’art. 46 cpv. 1 LEF non corrisponde alla nozione amministrativa bensì a quella civile del luogo dove risiede l’escusso con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40, 42 e 43 ad art. 46 LEF; sentenza della CEF 15.2013.31 del 19 giugno 2013). Nella fattispecie RI 1 vive da decenni a Lugano, di cui è attinente dal 15 dicembre 2011, dove ha un appartamento, dove fino a poco tempo risiedevano entrambi i figli, dove riceve rendite e cure mediche, paga(va) le imposte ed era registrata fino al 4 ottobre 2018. Sono questi tutti indizi di un domicilio nel senso dell’art. 46 cpv. 1 LEF (Schmid, op. cit., n. 44 ad art. 64), che sono sussistiti almeno fino alla notifica degli avvisi di pignoramento. Anche se il trasferimento del suo domicilio dovesse essere considerato effettivo dalla sua comunicazione il 4 ottobre 2018, le esecuzioni del gruppo n. 2 devono comunque essere proseguite al suo precedente domicilio di Lugano (art. 53 LEF).
3.2 Senza contare che la prosecuzione di un’esecuzione in Svizzera non è nulla quando l’escusso pretende di essere domiciliato all’estero poiché non può ledere interessi di terzi (nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF), una partecipazione al pignoramento di altri creditori (giusta gli art. 110 e 111 LEF) essendo a priori esclusa (DTF 105 III 61 consid. 1; Schmid, op. cit., n. 35, 2° trattino, e n. 26 ad art. 46; nello stesso ordine d’idee il sequestro eseguito da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo, ma solo annullabile, se il debitore sequestrato è domiciliato all’estero: sentenza della CEF 15.2004.153 del 12 novembre 2004, RtiD 2005 I 917 n. 134c). Orbene, RI 1 non ha impugnato gli avvisi di pignoramento né – per motivo della pretesa incompetenza territoriale dell’UE – il verbale di pignoramento entro il canonico termine di ricorso di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF. Oltre che infondata, la censura è pertanto in ogni caso tardiva.
Non merita miglior sorte il rimprovero circa la presunta omissione dell’UE di statuire sulle istanze 25 settembre 2017 e 16 ottobre 2017. Risulta dalla stessa decisione qui impugnata, in effetti, che l’UE ha accolto – ancorché a torto (sotto consid. 8.1/b e 8.2) – la tesi della ricorrente secondo cui la rendita d’invalidità LAINF versata dalla PI 7 sarebbe assolutamente impignorabile e ha aumentato il suo minimo esistenziale – prima della deduzione dell’AVS – da fr. 3'601.70 (stabilito dalla Camera nella sentenza 15.2016.104 del 4 settembre 2017 consid. 6.6) a fr. 4'536.10, riconoscendole in particolare spese per il leasing e le assicurazioni dell’automobile di ben fr. 902.65. Che l’UE abbia confermato la pignorabilità della rendita dell’PI 6 non costituisce pertanto un diniego di giustizia, bensì una decisione negativa, appunto oggetto del ricorso in esame.
La ricorrente pretende che il verbale di pignoramento contestato è illegale perché l’UE avrebbe anzitempo aggiunto partecipanti al gruppo – come PI 1 e la PI 2 – senz’attendere la fine dell’anno di validità del primo gruppo (art. 93 cpv. 2 LEF) in contrasto con le norme sulla partecipazione (art. 110 LEF), e avrebbe illecitamente conferito al verbale un effetto retroattivo, fissando la scadenza del termine di partecipazione al 9 maggio 2018. Essa misconosce però che il termine di partecipazione di 30 giorni stabilito dall’art. 110 cpv. 1 LEF decorre dall’esecuzione del pignoramento, avvenuta in concreto il 6 aprile 2018, ovvero durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), sicché iniziato dopo le stesse, il 9 aprile 2018, il termine in questione è scaduto il 9 maggio 2018, come correttamente indicato sul verbale contestato. Poiché hanno chiesto il proseguimento delle rispettive esecuzioni già il 23 febbraio 2017 (verbale, a pag. 2), anche PI 1 e la PI 2 partecipano legittimamente al gruppo n. 2. Ed è prematuro discutere delle relazioni tra il pignoramento eseguito a favore del gruppo n. 2 e quello eseguito il 5 ottobre 2016 a favore del gruppo n. 1, ma sospeso durante la procedura di ricorso n. 15.2017.75 sfociata nella decisione del 28 febbraio 2018, che può vertere al massimo su dodici mensilità (art. 93 cpv. 2 LEF). La questione verrà infatti risolta allo stadio della ripartizione, fermo restando che al gruppo n. 2 spetterà solo l’eventuale eccedenza di quelle (prime) dodici mensilità (art. 110 cpv. 3 LEF) oltre alle rimanenti mensilità fino alla scadenza del secondo pignoramento, nell’aprile del 2019 (art. 93 cpv. 2 LEF). Anche su questo punto il ricorso manca di consistenza.
La ricorrente chiede alla Camera di accertare la nullità assoluta della sua decisione del 28 febbraio 2018 (inc. 15.2017.75), con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la notifica all’PI 6 del pignoramento di quanto eccede il minimo d’esistenza di fr. 1'785.70 stabilito dalla Camera con la sentenza 4 settembre 2017 (inc. 15.2016.104). Fa valere una violazione dei principi della buona fede e del divieto di statuire “extra-ultra-contra petitum”. Su queste censure, la Camera si è già espressa nelle sentenze del 14 settembre 2017 (inc. 15.2017.63 consid. 1.1 e 15.2017.75 del 28 febbraio 2018 consid. 4). Non giova ripetersi.
Nel merito, la ricorrente contesta la presa in conto della rendita della PI 7 per ridurre il suo minimo esistenziale, sostenendone l’assoluta impignorabilità ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF. La censura è senza oggetto, giacché anche l’UE l’ha considerata assolutamente impignorabile, ma, conformemente alla giurisprudenza, ne ha correttamente tenuto conto nel quantificare l’eccedenza pignorabile, al pari della rendita AVS (assolutamente impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), fermo restando che sono stati pignorati solo i redditi reputati dall’UE limitatamente pignorabili (quelli versati dall’PI 6) nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedono il suo minimo di esistenza (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; 134 III 184 consid. 5; sentenza della CEF 15.1998.142 del 22 gennaio 1999 consid. 3/c).
RI 1, invero, sostiene che anche la rendita versata dall’PI 6 sarebbe assolutamente impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF.
8.1 Come già ricordato alla ricorrente nella sentenza del 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57, consid. 3.2/a), sono assolutamente impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF, ove non siano state risparmiate, soltanto le rendite corrisposte a titolo di risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari oppure di riparazione morale (in particolare l’indennità per menomazione all’integrità fisica erogata da un’assicurazione contro gli infortuni in conformità dell’art. 24 LAINF [sentenza della CEF 15.2007.115 del 28 aprile 2008, RtiD 2008 II 727 n. 64c consid. 2] e dall’assicurazione militare giusta l’art. 48 LAM [sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.2]), mentre le indennità giornaliere o le rendite destinate a compensare una perdita di guadagno, tranne quelle del primo pilastro (AVS, AI, IPG e assegni famigliari) riservate all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, sono invece limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 148 ad art. 92 LEF), comprese quelle erogate quale risarcimento dei danni economici dovuti all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di lunga durata derivante dall’invalidità dell’escusso (sentenza della CEF 15.2010.62 del 15 luglio 2010, RtiD 2011 I 747 n. 50c, consid. 2.4).
a) La rendita d’invalidità LAINF erogata dall’PI 6 è all’evidenza una rendita sostitutiva del reddito da lavoro che la ricorrente non ha più conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità (decisione allegata allo scritto 24 agosto 2016 dell’Helsana nell’incarto dell’UE; art. 18 segg. LAINF; FF 1991 III 57 in basso ; DTF 134 III 183 consid. 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 172 ad art. 92 LEF). Contrariamente a quanto ella afferma, la rendita non ha cambiato natura con il raggiungimento dell’età pensionabile. Del resto anche volendola considerare come una rendita di vecchiaia (che, comunque sia, sostituisce pure essa, parzialmente, il reddito da lavoro), essa rimarrebbe relativamente pignorabile, siccome solo le rendite dell’AVS e dell’AI sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF).
b) La rendita erogata dalla PI 7 è una rendita per superstiti in caso di decesso del coniuge a seguito d’infortunio (art. 29 LAINF; scritto 26 settembre 2017 dell’assicurazione nell’incarto dell’UE) ed è quindi pignorabile giusta l’art. 93 LEF, poiché non è versata a titolo di risarcimento morale, delle spese di cura né di acquisto di mezzi ausiliari nel senso dell’art. 91 cpv. 1 n. 9 LEF, ma sostituisce un reddito, quello del defunto (tanto che la rendita è calcolata come percentuale del suo guadagno assicurato, art. 31 LAINF), o meglio, dal punto di vista della beneficiaria, un sostentamento (FF 1991 III 58 in alto; Gilliéron, op. cit., n. 172 ad art. 92; in merito al caso analogo della rendita per superstiti dell’assicurazione militare: Vonder Mühll in: Basler Kommentar, vol. I, n. 34 ad art. 92 LEF). Non bisogna perdere di vista, come sembra invece aver fatto la ricorrente, che sono di regola limitatamente pignorabili, come ricorda una delle sentenze da lei citate (DTF 130 III 404 consid. 3.3.2), non solo le prestazioni assicurative che hanno carattere di surrogati di redditi (“Erwerbssurrogate”) ma anche quelle destinate a compensare le perdite di mantenimento (“Abgeltung für Unterhaltsansprüche”) (pure così: FF 1991 III 54 ad art. 92).
8.2 Non si disconosce invero che prima della revisione totale della LEF del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, tutte le rendite per lesioni corporali o danno alla salute erano considerate assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 10 vLEF), comprese le indennità dell’assicurazione contro gli infortuni per perdita di guadagno e perdita di sostegno (Carl Jaeger, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3a ed. 1911, n. 20 ad art. 92 LEF), in particolare in seguito a lesioni corporali mortali (DTF 50 III 97), ancorché la giurisprudenza, negli ultimi tempi prima della revisione, aveva finito col considerare relativamente impignorabili le rendite per perdita di guadagno (DTF 120 III 74 consid. 3 e Gilliéron, op. cit., n. 170 ad art. 92). Fatto sta, ad ogni modo, che dal 1° gennaio 1997, secondo la chiara volontà del legislatore (FF 1991 III 54 seg. e 57 seg.), la situazione è cambiata e le rendite versate alla ricorrente dall’PI 6 e dalla PI 7 sono senza dubbio relativamente pignorabili. E contrariamente poi a quanto sostiene, RI 1 non ha alcun diritto acquisito a invocare, dopo il 1° gennaio 1997, l’impignorabilità delle rendite erogate dalla PI 7 in seguito al decesso del marito nel 1989. Secondo l’art. 2 cpv. 1 delle disposizioni finali della revisione del 16 dicembre 1994, in effetti, con l’entrata in vigore del nuovo diritto le nuove disposizioni di procedura devono essere applicate a tutte le esecuzioni pendenti e ai procedimenti ad esse connessi (FF 1991 III 140 ad n. 214), e quindi a fortiori alle esecuzioni iniziate, come quelle in esame, dopo il 31 dicembre 1996. La norma transitoria non lede il principio dell’irretroattività delle leggi, poiché non tocca le rendite maturate prima del 1° gennaio 1997.
La ricorrente chiede infine di tenere conto nel calcolo del suo minimo vitale del costo di sostentamento di sua figlia PA 1. La richiesta non è però né quantificata né motivata (in relazione con l’art. 93 LEF) e non è stata riportata nelle conclusioni. Si appalesa così inammissibile. Ad ogni modo, RI 1 non risulta giuridicamente tenuta a mantenere la figlia, né ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC (PA 1 non sta svolgendo una prima formazione scolastica, liceale o professionale: punto II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo) né ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC (che sottopone il diritto all’assistenza tra i parenti al fatto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate", ciò che non pare essere il caso della ricorrente: sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009, RtiD 2011 I 799 n. 56c consid. 2.2). Anche su quest’ultimo punto il ricorso non merita accoglimento.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.