Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.2019 15.2018.48

Incarto n. 15.2018.48

Lugano 11 aprile 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 25 maggio 2018 di

RI 1 __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il 9 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________ (rappresentato dalla curatrice RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 32'401.– oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.

B. Avendo l’escutente, il 23 gennaio 2018, chiesto il proseguimento dell’esecuzione, il 12 marzo l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 13 aprile 2018. Già l’11 aprile, esso ha proceduto al­l’esecuzione del pignoramento alla presenza della nuova curatrice dell’escusso, RA 1, nominata il 28 febbraio 2018 in via cautelare. Il 9 maggio l’Ufficio ha poi emesso un attestato di carenza di beni dopo aver accertato che “l’escusso non possiede beni pignorabili. L’autovettura MERCEDES-BENZ A 160, anno 2003, è priva di valore commerciale. Non raggiunge il minimo vitale, pertanto la rendita II. Pilastro risulta impignorabile (vedi calcolo allegato). Rendita AI e Prestazione Complementare sono impignorabili ai sensi dell’art. 92 LEF”.

C. Con ricorso del 25 maggio 2018, RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo e ricusazione dei giudici della Camera Jaques e Grisanti, di accertare la nullità assoluta della decisione del 9 maggio 2018 e in subordine di annullarla.

D. Statuendo con decreto del 13 giugno 2018, il presidente della Camera ha dichiarato inammissibili le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di ricusazione. Ha inoltre incaricato l’UE di verbalizzare lo stato attuale della Mercedes-Benz A 160 del­l’escusso e il numero di chilometri indicato sul contatore e di farsi consegnare dalla sua rappresentante, RA 1, il con­tratto di locazione e la prova del pagamento degli ultimi canoni di locazione.

E. Con sentenza del 13 agosto 2018 (inc. 5A_609/2018), la seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato in­ammissibile il ricorso per denegata giustizia interposto da RI 1 il 19 luglio 2018 in merito all’operato di questa Camera nel­la procedura in esame.

F. Nelle sue osservazioni del 27 agosto 2018, l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

G. Mediante “controdeduzioni” dell’11 settembre 2018, la ricorrente ha chiesto al presidente della Camera di accertare “la illegittima condotta” dell’UE ai suoi danni, di ordinare “le misure atte a stabilire la verità in punto ai beni pignorabili di PI 1, rispettivamente al conteggio del minimo vitale”, di richiamare il fascicolo integrale della Commissione tutoria regionale 8 di Pregassona relativo al­l’escusso, se del caso d’interpellare e/o sentire la curatrice pre­cedente (__________) e il funzionario dell’UE incaricato di gestire la pratica, e di assumere documenti e informazioni relative al­l’auto dell’escusso e alla “supposta” curatela di RA 1. Con integrazione del 18 settembre 2018, la ricorrente si è rimessa al giudizio della Camera in merito alla determinazione del minimo esistenziale di base, facendo valere che la moglie del­l’escusso risulta lavorare o percepire una rendita d’invalidità e la­mentando il fatto che l’UE non abbia accertato l’età dei figli.

H. Come richiesto il 9 ottobre 2018 dal presidente della Camera, il 10 ottobre 2018 RA 1 ha prodotto copia della decisione 21 giugno 2018 relativa alla sua nomina come curatrice di PI 1 e copia dell’inventario iniziale del 30 maggio 2018, e il 17 ottobre 2018 l’UE si è determinato sulle “controdeduzioni” e l’atto integrativo della ricorrente.

I. Con ordinanza del 19 ottobre 2018, il presidente della Camera ha dichiarato l’istruttoria chiusa e impartito un termine di dieci giorni alle parti per formulare eventuali osservazioni conclusive.

L. Con osservazioni dell’8 novembre e integrazione del 12 novembre 2018, la ricorrente si è espressa in modo conclusivo sull’inte­­ra procedura.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Per contro, le censure presentate per la prima volta con le “controdeduzioni” dell’11 settembre 2018 sono tardive e quindi inammissibili. Lo stesso dicasi per gli ulteriori allegati della ricorrente. Sono pure tardive – integralmente – le osservazioni conclusive e la relativa integrazione presentate rispettivamente l’8 e il 12 novembre 2018, allorché era già scaduto il termine di dieci giorni impartitole con ordinanza del 19 ottobre 2018, pervenutale il 27 ottobre (estratto EasyTrack n. 98.__________). Oltre che irricevibile, l’integrazione è comunque senza rilievo concreto per l’esito del giudizio odierno.

  1. Nelle sue “controdeduzioni” la ricorrente chiede di accertare che le osservazioni dell’UE sono nulle e inefficaci nella misura in cui l’organo esecutivo ha notificato il ricorso alla controparte oltre un mese dopo il decreto 13 giugno 2018 della CEF e si è concesso un altro mese per redigere le proprie osservazioni.

2.1 L’art. 9 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) non precisa entro quanto tempo l’ufficio d’esecuzione deve impartire alle parti interessate un termine per presentare osservazioni al ricorso, mentre l’art. 9 cpv. 5 gli prescrive di trasmettere all’autorità di vigilanza l’incarto con le proprie osservazioni entro un termine pari a quello di ricorso, ossia entro 10 giorni (tranne nelle procedure cambiarie).

2.2 Nella fattispecie, non si disconosce che l’UE, stante l’esigenza di celerità che caratterizza tutta la procedura esecutiva, ha tardato a notificare il ricorso alla controparte e non ha rispettato il termine di trasmissione dell’incarto stabilito dall’art. 9 cpv. 5 LPR. La conseguenza di queste inosservanze non è però, come crede la ricorrente, la nullità delle osservazioni presentate dall’UE, siccome, da una parte, la legge non prevede una simile sanzione, quello dell’art. 9 cpv. 5 LPR essendo un termine ordinatorio, e dall’altra l’autorità di vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), sicché dovrebbe comunque valutare quanto esposto fattualmente dall’UE. Nulla osta, quindi, alla ricevibilità delle osservazioni del 27 agosto 2018, sulle quali la ricorrente ha avuto modo di esprimersi diffusamente nelle sue “controdeduzioni”.

  1. Nel merito, in primo luogo la ricorrente contesta i dati indicati nel­l’atto impugnato, che ritiene totalmente falsi. Asserisce che l’UE avrebbe falsificato il verbale in quanto non avrebbe convocato il debitore o si sarebbe basato su dichiarazioni false di terzi. A suo parere il costo dell’affitto, di fr. 1'750.– mensili, è “platealmente falso”. Dice di essere in possesso del contratto di affitto, “il cui costo è di gran lunga inferiore”, e chiede da parte dell’UE la produzione dell’esem­plare in suo possesso.

3.1 Il contratto di locazione contenuto nell’incarto dell’UE, cui la ricorrente aveva accesso in ogni tempo, anche durante la procedura di ricorso come ricordatole nell’ordinanza del 9 ottobre 2018, prevedeva, al momento della sua conclusione il 15 aprile 2003, una pigione di fr. 1'400.– mensili oltre a un anticipo spese di fr. 150.–. Essa è stata aumentata a fr. 1'600.–, oltre sempre all’anticipo spese di fr. 150.–, dal 1° aprile 2015, come risulta da uno scritto 5 marzo 2015 della __________ (rappresentante della locatrice), recante il timbro dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di Breganzona. L’effettivo pagamento di fr. 1'750.– mensili risulta dall’estratto del conto bancario di PI 1, anche agli atti. La censura della ricorrente è pertanto infondata, tanto più che non ha prodotto l’esemplare del contratto che accerterebbe la pretesa falsità dell’importo computato dall’UE.

3.2 Nell’incarto dell’UE figura anche un “verbale interno delle operazioni di pignoramento” dell’11 aprile 2018 firmato da RA 1, nominata quale curatrice di rappresentanza con amministrazione dei beni dell’escusso il 28 febbraio 2018 in via cautelare e in via definitiva il 22 giugno 2018 (v. decisione trasmessa dalla curatrice a questa Camera il 10 ottobre 2018). Cadono così nel vuoto sia la censura sulla mancata convocazione dell’escus­­so – il quale può farsi rappresentare in occasione dell’esecuzio­­ne del pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF) –, sia i dubbi sul­l’effettiva istituzione di una curatela, avvenuta dopo che il precetto esecutivo fatto emettere dalla ricorrente era stato notificato a PI 1 (il 20 dicembre 2017). Per tacere del fatto che la ricorrente non ha esplicitato quale interesse rivestano le sue con­testazioni.

3.3 Quali siano i dati falsificati dall’UE la ricorrente non specifica. Insufficientemente motivato, al riguardo il ricorso è inammissibile.

  1. In secondo luogo RI 1 afferma che l’UE non avrebbe “dolosamente” riportato nel verbale contestato i redditi della moglie dell’escusso, che dice di sapere “di certo” lavorare. La ricorrente non fornisce però alcun indizio a sostegno della sua allegazione. L’UE poteva quindi attenersi alle indicazioni fornite dalla curatrice del debitore, peraltro confermate dai dati fiscali a dispo­sizione, e non era tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni dell’escutente (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91). Tardive, le censure contenute nell’integrazione del 18 settembre 2018 sono inammissibili (sopra consid. 1). Comunque sia, l’UE ha accertato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento che i due figli minorenni dell’escusso, __________ (nato il __________) e __________ (nata il 9 maggio 2008), hanno più di dieci anni.

  2. In terzo luogo la ricorrente contesta che l’automobile dell’escus­­sa fosse priva di valore commerciale. Chiede di verificare tutte le “carte e prove” considerate dall’UE per prendere la sua decisione.

5.1 Ancora una volta giova ricordare che spettava a lei consultare l’incarto prima d’inoltrare il ricorso. Sia come sia, nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ha precisato che si tratta di un veicolo di quindici anni, la cui realizzazione all’asta non avrebbe permesso nemmeno di coprire le spese, dal momento che automobili simili, ancorché collaudate, sono offerte tra fr. 1'000.– e fr. 1'500.– sul sito www.Autoscout24.ch. Nelle sue “controdeduzioni” la ricor­rente si duole che l’UE non ha dato seguito all’ordinanza 13 giugno 2018 con cui gli era stato richiesto di accertare e verbalizzare lo stato attuale del veicolo e il numero di chilometri indicato sul contatore. Al riguardo, tuttavia, nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2018 l’UE ha precisato di aver appurato al momento del­l’esecuzione del pignoramento, grazie all’applicativo “Cariquest” dell’Ufficio della circolazione, che la prima messa in circolazione della Mercedes-Benz A 160 risaliva al 14 novembre 2003, e che, secondo le dichiarazioni dell’escusso, essa aveva percorso oltre 220'000 km, ciò che ha trovato successiva conferma nella fotografia del contachilometri scattata l’11 ottobre 2018, che indica una percorrenza effettiva di 227'611 km. Altre foto, a sua detta, documentano d’altronde la presenza di graffi e punti di ruggine. L’UE spiega di non aver potuto produrre prima tali scatti a causa dell’assenza del fratello dell’escusso, PI 2, cui la vettura risulta attualmente intestata.

5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Camera, le presumibili spese di realizzazione di un veicolo ammontano a circa fr. 300.– ove non vengano richieste misure cautelari particolari (custodia, confisca della targa, ecc.) (sentenze 15.2012.92 del 13 settembre 2012, pubblicata in RtiD 2013 I 835 n. 56c, e 15.2008.63 del 6 ot­tobre 2008 consid. 6). Nella fattispecie l’UE non menziona elementi che possano giustificare spese supplementari. Non si poteva quindi senz’altro presumere che il ricavo della realizzazione del veicolo, stimato dall’UE tra fr. 1'000.– e fr. 1'500.–, avrebbe ecceduto la somma delle spese di così poco da ritenerlo impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF. Anche se per esperienza il valore di realizzazione all’asta degli oggetti mobili è generalmente inferiore al valore commerciale – visti i vincoli propri delle aste coatte rispetto a libere contrattazioni, su tutte l’assen­­za di garanzia da parte dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g RFF) e di libera scelta nel fissare la data della vendita al­l’incanto (v. sentenze della CEF 15.2014.73 del 12 novembre 2014 consid. 4 e 15.2012.92 già citata) – nel caso concreto l’UE non ha menzionato circostanze particolari che consentano di scostarsi dalla stima che ha esso stesso indicato. In particolare, l’ultimo collaudo delle automobili vendute su internet, citate dall’UE a sostegno della sua stima, risale al 2016, come per quello che era del­l’escusso (v. estratto di “Cariquest”). E la documentazione fotografica acclusa alle osservazioni del 17 ottobre 2018 attesta la presenza di un solo punto di ruggine.

5.3 In base a quanto accertato dall’UE, la decisione d’impignorabilità dell’automobile non può essere confermata. Ch’essa sia ora immatricolata a nome del fratello dell’escusso – apparentemente dal 23 aprile 2018, ossia dopo la rinuncia dell’UE a pignorarla, decisa l’11 aprile 2018 (v. primo verbale interno delle operazioni di pignoramento) – non ne esclude il pignoramento. In sé la nuova immatricolazione non significa ancora che anche la proprietà sia passata validamente al fratello, non essendo note le circostanze e le modalità del trasferimento del possesso. Ne segue che il ricorso va accolto su questo punto, nel senso che devono essere annullati sia il verbale impugnato, nella parte relativa alla Mercedes-Benz A 160, sia l’attestato di carenza di beni, con l’invito all’UE a procederne al pignoramento, fatta salva la facoltà di PI 2 di rivendicarne la proprietà (art. 106 segg. LEF).

  1. In ultimo luogo, RI 1 afferma di essere a conoscenza, come precedente legale dell’escusso, dell’esistenza di un suo conto di risparmio, che nelle sue “controdeduzioni” indica ammontare a circa fr. 60'000.–, e a dimostrazione della propria affermazione chiede d’interpellare o sentire la precedente curatrice, __________, e di richiamare l’intero incarto dell’Autorità di tutela di Pregassona. Sennonché dall’inventario iniziale allestito dal­la nuova curatrice RA 1 al 5 febbraio 2018, approvato dall’Autorità regionale di protezione 3 di Lugano con decisione del 5 giugno 2018 e prodotto a domanda del presidente della Camera il 10 ottobre 2018, non risulta che PI 1 disponga attualmente di un conto di risparmio. È quindi inutile assumere le prove offerte dalla ricorrente, dato che si riferiscono a un periodo passato senza rilievo concreto dal profilo del pignoramento. La decisione impugnata va così confermata su questo punto.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza, sono annullati l’attestato di carenza di beni emesso il 9 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ e il relativo verbale di pignoramento limitatamente all’autovettu­­ra Mercedes-Benz A 160.

1.2 È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di pignorare l’autovettura Mercedes-Benz A 160 targata TI __________ (numero telaio __________) e di emettere un nuovo verbale di pignoramento.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – RA 1, c/o Ufficio dell’aiuto e della protezione, Lugano.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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