Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.10.2018 15.2018.28

Incarto n. 15.2018.28

Lugano 24 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 9 aprile 2018 di

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna RI 3, __________ RI 4, __________ (rappresentati dall’RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano (recte: Mendrisio), o meglio contro l’as­­segnazione del termine per contestare la rivendicazione della proprietà formulata da

PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)

emessa il 29 marzo 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ (recte: n. __________6) promosse dai ricorrenti (recte: dallo Stato del Cantone Ticino) nei confronti di

PI 2, __________

ritenuto

in fatto: A. Il 30 maggio 2008 PI 2 ha acquistato il fondo n. __________8 RFD di __________ grazie a finanziamenti di fr. 185'000.– e € 793'905.38 forniti da PI 3. Una delle due ville edificate sul fondo – e più precisamente sulle proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ – è stata venduta il 20 dicembre 2013 a PI 1 per fr. 3'330'000.–. È stato convenuto che parte del prezzo, stabilita in fr. 800'000.–, sarebbe stata soluta con la vendita di un appartamento di proprietà di PI 1 e della moglie __________ (PPP n. __________2 del fondo n. __________0 RFD di __________).

B. Nell’ambito di varie procedure esecutive avviate nei confronti di PI 2 in particolare dallo Stato del Canton Ticino (ese­cuzione n. [600]815526, relativa all’incasso di un residuo d’im­­posta sull’utile immobiliare [TUI] di fr. 3'358.25), l’11 febbraio 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato il credito di fr. 800'000.– del debitore nei confronti dei coniugi PI 1. Verosimilmente a garanzia del suo debito di fr. 800'000.–, nell’ottobre del 2014 PI 1 ha costituito tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo e pari grado la PPP n. __________2, che ha consegnato a PI 2 il 7 novembre 2014. Due di esse, di fr. 365'000.– e fr. 300'000.–, sono poi state cedute a PI 3, mentre la terza, di fr. 135'000.. è stata ceduta a PI 1 “a titolo di compensazione di lavori previsti contrattualmente al momento della consegna, non compresi nel prezzo di vendita di CHF 3'300'000.00 relativa all[e] PPP __________ e __________ del fondo base no. __________8 RFD di __________”. PI 2 è diventato proprietario della PPP n. __________2 il 12 maggio 2015.

Nella procedura esecutiva citata in precedenza, il 7 ottobre 2015 l’UE di Mendrisio ha disposto il pignoramento complementare della PPP n. __________2 unitamente alle tre cartelle ipotecarie che la gravano, nel frattempo sequestrate penalmente in un procedimento penale a carico di PI 2 e, sulla scorta di una decisione del procuratore pubblico del 19 ottobre 2015 ,poi dissequestrate e trasmesse all’UE di Mendrisio. Avendo PI 3 dichiarato di essere proprietario di tutte e tre le cartelle e avendo un creditore, PI 4, contestato la rivendicazione, nella successiva azione promossa dal primo contro il secondo limitatamente alle sole cartelle di fr. 365'000.– e fr. 300'000.–, il 29 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accertato la titolarità dell’attore su quei due titoli e li ha liberati dal pignoramento.

C. In precedenza, nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse il 4 luglio 2016 all’UE di Lugano a convalida dei decreti di sequestro del 7 giugno 2016, fondati su altrettante richieste di garanzie di stessa data, emessi nei confronti di PI 2 a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato del Cantone Ticino, del RI 3 e del RI 4 per l’incasso di fr. 1'400'000.– (imposta federale), fr. 1'650'000.– (imposta cantonale TUI, fr. 1'050'000.– e fr. 15'000.– (imposte comunali), oltre agli accessori, il 12 settembre 2016 l’UE di Lugano ha pignorato la PPP n. __________2, annotando a verbale che le tre cartelle ipotecarie gravanti la proprietà per piani sono depositate presso l’UE di Mendrisio.

D. Il 22 marzo 2018, per il tramite del suo patrocinatore PI 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud lo “sblocco” e la consegna della cartella ipotecaria di fr. 135'000.– e il 27 marzo 2018 egli ha ribadito personalmente la sua richiesta all’UE di Mendrisio.

E. Il 29 marzo 2018 l’UE di Mendrisio ha assegnato ai creditori il termine di 10 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di PI 1.

F. Con ricorso del 9 aprile 2018 lo RI 1, la RI 2, il RI 3 e il RI 4 hanno chiesto di annullare l’assegnazione del termine per contestare la rivendicazione di proprietà in quanto la stessa è, a loro giudizio, perenta. Con decreto del 16 aprile 2018 il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo.

G. Con osservazioni 13 giugno 2018 l’UE di Mendrisio si è rimesso al giudizio della Camera, precisando che entro il termine impartito gli interessati non avevano presentato osservazioni al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 marzo 2018 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Come già rilevato nel decreto di effetto sospensivo, il rappresentante delle ricorrenti, l’Ufficio esazione e condoni, ha erroneamente indicato di agire nell’ambito delle procedure di sequestro della PPP n. __________2 amministrate dall’UE di Lugano, mentre il termine contestato in realtà è stato assegnato il 29 marzo 2018 dall’UE di Mendrisio allo Stato del Cantone Ticino (in relazione all’esecuzione n. __________6) e agli altri creditori del gruppo (tra cui non figurano gli altri tre ricorrenti) nella procedura di pignoramento della PPP e della (ormai sola) cartella ipotecaria di fr. 135'000.–. Nella misura in cui, quindi, è formulato anche a nome della Confederazione Svizzera e dei Comuni di RI 3 e RI 4 il ricorso è inammissibile.

  1. I ricorrenti evidenziano che i decreti di sequestro, i verbali di sequestro, i precetti esecutivi e il verbale di pignoramento sono stati notificati al debitore mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale il 1° luglio 2016 e il 16 settembre 2016. Essi ritengono che PI 1, facendo valere il proprio diritto di proprietà sulla cartella ipo­tecaria solo il 29 marzo 2018, ha tardato a notificare la propria rivendicazione, disattendendo l’esigenza di celerità imposta dalla procedura. Il ritardo manca di valide giustificazioni, motivo per il quale questo suo diritto sarebbe perento.

  2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se il pignoramento della cartella sia valido e se la rivendicazione sia ricevibile.

3.1 Secondo il Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), in effetti, una volta pignorato il fondo, è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario che lo gravano (art. 13 cpv. 2 RFF).

a) Ciò vale però solo per i titoli di pegno eretti a nome dell’escusso sul proprio fondo o di cui egli ha il possesso, purché non siano pignorati o costituiti in pegno a favore dei creditori di terzi. L’uffi­cio d’esecuzione li deve prendere in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF), non tenerne conto nell’elenco oneri (art. 35 cpv. 1 RFF) e chiederne la cancellazione unitamente all’iscrizione del trapasso del fondo a favore del­l’aggiudicatario (art. 68 cpv. 1 lett. a RFF).

b) Se invece il titolo di pegno immobiliare è a nome o in possesso di un terzo, oppure è costituito in pegno a favore del creditore di un terzo, esso potrà essere pignorato separatamente dal fondo, ma non potrà, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzato separatamente da esso, ma dovrà figurare nell’elenco degli oneri secondo il suo grado per l’importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma (art. 35 cpv. 2 RFF). Qualora, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all’aggiudicatario, il titolo di pegno sarà estinto o ridotto nella misura in cui non risultasse coperto dal prezzo di aggiudicazione (art. 68 cpv. 1 lett. a RFF).

c) Nel caso in esame, l’UE di Mendrisio ha apparentemente considerato che la cartella ipotecaria di fr. 135'000.– appartenesse a PI 2 siccome l’ha pignorata a favore dei suoi creditori (e non dei creditori di PI 1). Si potrebbe discutere se tale decisione sia corretta, dal momento che il Ministero pubblico, prima di trasmettere la cartella all’UE, l’ha sequestrata nelle mani di PI 1, non di PI 2 (decisione 19 ottobre 2015 del Procuratore pubblico Francesca Lanz, inc. 2013.268, pag. 3, 4° paragrafo). Fatto sta, ad ogni modo, che il pignoramento non è stato impugnato. Quel che conta, ai fini dell’odierno giudizio, è che la cartella ipotecaria rivendicata è attualmente fisicamente nelle mani dell’UE, sicché non si può negare a priori che PI 1 possa avere un interesse degno di protezione a rivendicarla (sotto consid. 3.2).

3.2 Ciò posto, v’è da chiedersi se PI 1 sia legittimato a rivendicare la proprietà della cartella già sin d’ora. In linea di massima, infatti, la rivendicazione dei diritti di pegno immobiliare è ammissibile solo allo stadio dell’appuramento dell’elenco oneri (A. Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 106 e n. 17 ad art. 107 LEF; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11, 1° trattino, ad art. 106 LEF). Tuttavia, la particolarità del caso in rassegna è che la cartella è in possesso dell’UE. Si potrebbe dunque riconoscere un interesse legittimo a chi se ne pretende titolare a farlo accertare dal giudice (giusta l’art. 109 LEF), ad esempio nel caso in cui il rivendicante volesse disporre del titolo a favore di un quarto senz’aspettare il deposito dell’elenco oneri. Nel caso di specie, PI 1 non invoca invero alcun motivo per cui rivendica la cartella ipotecaria di fr. 135'000.– solo ora. Non è però necessario approfondire ulteriormente la questione, perché il ricorso è comunque da accogliere per altre ragioni.

3.3 In effetti, le controversie che oppongono diversi pretendenti in merito a chi tra loro è il legittimo titolare della cartella non possono di principio essere oggetto di un’azione di contestazione del­l’elenco oneri (DTF 140 III 238 consid. 3.2.1; 87 III 64; sentenza del Tribunale federale 5A_285/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.2.1; Stöckli/Duc e Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 36 ad art. 138, risp. n. 131 ad art. 140 LEF; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 172 e 529; Schle­gel/Zopfi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 14 ad art. 140 LEF), salvo se si pone la questione del doppio turno d’asta (Jent-Sørensen, op. cit., n. 530 con un riferimento a Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 133 ad art. 140 LEF; Piotet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 142 LEF e genericamente n. 30 ad art. 140), ma devono essere decise fuori dall’esecuzione, l’ufficio dovendo nel frattempo depositare il dividendo afferente alla cartella (art. 168 CO per analogia).

Il motivo di tale esclusione è che la risoluzione delle controversie sulla titolarità dei diritti di pegno gravanti il fondo da realizzare è priva d’interesse diretto nella procedura esecutiva. Essa non deve pertanto essere rallentata con l’avvio di una procedura di contestazione dell’elenco oneri. Ciò vale anche per una (pregressa) procedura di rivendicazione a norma degli art. 106 segg. LEF (cui l’art. 140 cpv. 2 LEF del resto rinvia). Vero è che la dottrina riserva l’ipotesi in cui l’accertamento della titolarità del diritto di pegno è necessario prima della realizzazione per stabilire chi sia legittimato a chiedere il doppio turno d’asta. Tale questione, tuttavia, non si pone prima del deposito dell’elenco oneri, atto in base al quale si potrà determinare se sussistono sul fondo oneri potenzialmente svalorizzanti, di cui il titolare del pegno potrebbe avere interesse a chiedere l’eliminazione con la procedura del doppio turno d’asta. La rivendicazione di PI 1 è quindi perlomeno prematura, sicché l’UE non avrebbe dovuto darvi seguito. In questo senso il ricorso merita accoglimento.

  1. Per abbondanza sia aggiunto che se la rivendicazione non fosse da considerare prematura, dovrebbe esse ritenuta tardiva.

4.1 Sebbene la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro un breve termine appropriato alle circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III 125, consid. 2/a, con rif.; sentenza del Tribunale federale 5A_25/2014 del 28 novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del 24 marzo 2010, RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 segg.).

La perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art. 106).

4.2 Nel caso in esame, nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ha rilevato a ragione che la decisione di dissequestro penale della cartella di fr. 135'000.– e di trasmissione all’UE di Mendrisio emanata il 19 ottobre 2015 dal Procuratore pubblico Francesca Lanz è stata notificata anche a PI 1, tanto che il suo patrocinatore l’ha allegata alla sua richiesta di “sblocco” del 22 marzo 2018 (sopra ad D). Egli è pertanto a conoscenza del pignoramento del titolo da quasi tre anni. Poiché egli non invoca alcun motivo legittimo per giustificare il ritardo a formulare la sua rivendicazione solo ora, essa risulterebbe, comunque sia, manifestamente tardiva e dunque perenta.

  1. In definitiva, la decisione impugnata va così annullata e riformata nel senso che non viene dato alcun seguito alla rivendicazione di PI 1.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura i cui è formulato anche a nome della Confederazione Svizzera e dei Comuni di Lugano e Morbio Inferiore il ricorso è inammissibile.

  1. Il ricorso dello Stato del Cantone Ticino è accolto. Di conseguenza il provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso che non viene dato alcun seguito alla rivendicazione di PI 1.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – avv. __________, __________, __________; –PI 2, __________,

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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