Incarto n. 15.2018.17
Lugano 24 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2018 di
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, (patrocinato dall’avv. PA 3, )
procedura che interessa anche le creditrici
CO 1, I- CO 2, I- (già PI 8, ora incorporata per fusione nella summenzionata PI 2) CO 3, I- (rinominata come PI 9, ora incorporata anch’essa per fusione nella summenzionata PI 10)
PI 3, I- (già PI 11) PI 4, I- PI 5, PI 6, PI 7, I- (tutte patrocinate dalle avv. PATR1 1 e PATR2 1, studio legale PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da RI 1 nei confronti del marito PI 1 per l’incasso di rispettivamente fr. 1'372'903.70 e fr. 636'225.– oltre ad accessori, l’8 giugno 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento del fondo n. __________ RFD di __________ iscritto a registro fondiario a nome dell’escutente.
B. Quello stesso giorno l’UE ha eseguito il predetto pignoramento anche a favore delle società PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7, le quali il 27 gennaio 2016 avevano avviato contro PI 1 l’esecuzione n. __________ per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre ad accessori, a convalida del sequestro n. __________ che l’Ufficio aveva eseguito l’11 giugno 2015 sulla scorta del decreto di sequestro 22 maggio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, concernente in particolare il fondo in questione.
C. Il 13 febbraio 2018 l’UE ha emesso e notificato alle parti interessate il verbale di pignoramento, da valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, siccome il valore di stima dei beni pignorati non era sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione.
D. Con ricorso del 26 febbraio 2018 RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del pignoramento del noto fondo.
E. Con ordinanza del 12 marzo 2018 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame, sospendendo la continuazione dell’esecuzione n. __________ (come esplicitamente chiesto dalla ricorrente).
F. Mediante osservazioni del 23 aprile 2018 le società escutenti postulano che il gravame sia dichiarato irricevibile o venga respinto, e che l’effetto sospensivo venga revocato. Nelle sue dello stesso giorno, PI 1 si rimette al giudizio della Camera, come pure l’Ufficio con osservazioni del 23 maggio 2018, pur ritenendo di aver agito correttamente.
G. Il 26 giugno 2018 le sette società summenzionate hanno replicato alle osservazioni del debitore, contestandole, mentre PI 1 ha presentato una duplica spontanea il 12 luglio 2018, ribadendo la propria posizione e contestando l’esistenza del credito delle società. Altrettando ha fatto la ricorrente con duplica spontanea del 12 luglio 2018. Le società hanno quindi risposto su tale aspetto con osservazioni del 30 luglio e 23 agosto 2018. Con quadruplica spontanea del 10 agosto e sestuplica spontanea del 7 settembre 2018 il debitore si è infine limitato a sostenere di non dover entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni delle escutenti.
Considerato
in diritto: 1. Le società PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 (dette in seguito resistenti) fanno valere anzitutto che il ricorso è inammissibile, siccome l’insorgente sostiene di essere “unica e legittima proprietaria” dell’immobile pignorato, ciò che secondo loro esula dall’ambito del ricorso giusta l’art. 17 LEF. A loro parere, entrare nel merito del ricorso significherebbe inoltre concedere alla ricorrente una seconda possibilità di far esaminare ciò che è già stato accertato nel procedimento di opposizione al sequestro n. __________ e deciso in ultimo da questa Camera con sentenza del 27 marzo 2018 (inc. 14.2017.177).
1.1 Le eccezioni sollevate dalle resistenti non possono trovare accoglimento. L’oggetto dell’impugnativa è invero il verbale di pignoramento che l’UE ha emesso il 16 febbraio 2018, ovvero un atto esecutivo contro il quale l’unico rimedio giuridico possibile è il ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. Che i motivi d’impugnazione sollevati dalla ricorrente rientrino eventualmente nella competenza di un’altra autorità – segnatamente giudiziaria – non rende il ricorso inammissibile ma giustifica semmai la sua reiezione. L’interesse di RI 1 a opporsi al pignoramento dell’immobile, iscritto a registro fondiario a suo nome, è pure pacifico, a prescindere dal fondamento delle sue ragioni, che è questione di merito e non di ricevibilità (sentenza della CEF 15.2016.18 del 15 giugno 2016, consid. 1).
1.2 Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più presto il 14 febbraio 2018, il ricorso è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo un sabato, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Ciò premesso, richiamando la decisione di questa Camera del 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7), l’insorgente sostiene che il pignoramento dell’immobile in questione potrebbe tutt’al più giustificarsi solamente nel caso in cui fossero riuniti i presupposti previsti dagli art. 285 e segg. LEF, ciò che reputa non essere il caso nella fattispecie. Osserva anzitutto che l’UE ha rilasciato un attestato provvisorio di carenza beni soltanto contestualmente al verbale di pignoramento, ragione per cui – a suo dire – al momento dell’esecuzione del pignoramento non si poteva presumere che i creditori avessero subito un danno a seguito della donazione del noto immobile. Fa valere altresì che un’azione revocatoria non potrebbe andar a buon fine, poiché non vi è alcun indizio concreto e oggettivo da cui possa essere dedotto che con l’alienazione del fondo l’escusso intendesse arrecare pregiudizio ai creditori, giacché – a suo avviso – al momento della donazione egli disponeva di un’importante sostanza. Secondo essa, nulla lasciava dunque presagire che nei confronti di PI 1 sarebbero stati fatti valere i crediti menzionati nel verbale impugnato o altri crediti, non essendo egli insolvente e non potendosi prevedere un peggioramento della sua situazione finanziaria. Inoltre, rileva la ricorrente, neppure essa stessa poteva certo immaginare che il trasferimento dell’immobile a suo nome avrebbe potuto causare un pregiudizio ai possibili creditori.
Per i motivi che precedono, l’insorgente è dunque del parere che non vi è alcun indizio concreto riguardo all’eventuale esistenza di un dolo (eventuale) alla base della donazione. Non essendo riuniti tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 288 LEF, reputa quindi che la donazione non appaia revocabile e di conseguenza l’UE non avrebbe dovuto e potuto procedere al pignoramento del noto fondo.
Salvo che la legge disponga altrimenti, il debitore risponde in principio delle sue obbligazioni soltanto con i beni che gli appartengono. Ciò non esclude tuttavia il pignoramento di beni detenuti da terzi, anche quando questi ultimi ne rivendicano la proprietà (art. 95 cpv. 3 LEF; DTF 117 III 31 consid. 3). Per quanto attiene in particolare ai beni immobili, l’art. 10 cpv. 1 RFF prevede che i fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore possono essere pignorati solo se il creditore rende verosimile che il debitore ne ha acquistata la proprietà senza iscrizioni nel Registro fondiario (occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza) (n. 1) o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso (n. 2) oppure che l’iscrizione è errata (n. 3). Secondo la giurisprudenza, quest’ultima ipotesi dev’essere interpretata in modo ampio (DTF 107 III 35 consid. 2; 114 III 90 consid. 3/a; 117 III 31 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5P.241/2001 dell’8 ottobre 2001, consid. 4/c/aa): è realizzata segnatamente ove il debitore abbia alienato l’immobile in circostanze che giustificano la revoca dell’atto che ha determinato il trapasso di proprietà giusta gli art. 285 e segg. LEF. È sufficiente in tal caso che il creditore renda verosimile la revocabilità dell’atto (DTF 114 III 91 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_144/2008 dell’11 aprile 2008, consid. 3.3; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 4).
Nel caso in rassegna, a differenza della fattispecie esaminata nella sentenza di questa Camera appena citata, il pignoramento è stato preceduto da un sequestro (consid. B). Ora, il creditore che intende far sequestrare beni appartenenti apparentemente a terzi deve rendere verosimile ch’essi sono in realtà di proprietà del debitore (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 107 III 35, consid. 2), oppure che sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamento abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 e segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2017.177 del 27 marzo 2018, consid. 6.1). Ove il fondo iscritto a registro fondiario a nome di un terzo sia stato preventivamente sequestrato (come nel caso in esame: v. sopra ad B), l’ufficio d’esecuzione incaricato di eseguirne il pignoramento può dunque, in principio, partire dal presupposto che il creditore abbia reso verosimile le predette circostanze dinanzi al giudice del sequestro, dal momento che la giurisprudenza relativa all’art. 10 RFF si applica anche alla pronuncia dei sequestri vertenti su fondi formalmente intestati a terzi (sopracitate sentenze del Tribunale federale 5P.241/2001, consid. 4/c/aa, e 5A_144/2008, consid. 3.3). Nel caso di specie, l’operato dell’UE resiste quindi alla critica, perlomeno nella misura in cui la resistente non fa valere fatti nuovi rispetto a quanto da lei sostenuto nella procedura di opposizione al sequestro del 22 maggio 2015.
Ad ogni modo, va rilevato che in quella procedura di opposizione, in sede di reclamo questa Camera ha già avuto modo di stabilire che la donazione del noto fondo è verosimilmente da considerare revocabile nel senso dell’art. 288 cpv. 1 LEF con sentenza (14.2017.177 già citata, consid. 6.3) passata in giudicato (l’istanza di revisione inoltrata da RI 1 è stata dichiarata inammissibile con decisione del 27 settembre 2018). Dagli atti di causa è infatti emerso che la donazione del noto fondo era avvenuta contestualmente ai provvedimenti di sequestro ordinati in Italia dal Giudice per le indagini preliminari il 20 dicembre 2013 nei confronti del padre e delle sorelle del debitore. Ed è pure risultato che l’escusso aveva regalato l’immobile alla moglie pochi mesi dopo essere stato convenuto dalle resistenti dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, chiamato a decidere in particolare sulla richiesta delle società resistenti di procedere al sequestro conservativo dei suoi beni (sentenza della CEF sopra citata, consid. 6.2/b).
A fronte delle predette circostanze, contrariamente a quanto sostiene (nuovamente) la ricorrente in questa sede, il debitore poteva plausibilmente attendersi un sequestro e un’esecuzione da parte delle società resistenti, sicché è plausibile ch’egli abbia donato l’immobile in questione con l’intenzione (perlomeno al grado del dolo eventuale) di sottrarlo ai suoi creditori. Come già rilevato nella decisione summenzionata (consid. 6.3), va inoltre presunta la riconoscibilità di tale intenzione per la moglie giusta l’art. 288 cpv. 2 LEF, non avendo quest’ultima reso almeno verosimile il contrario. E anche dal profilo temporale è stato infine stabilito che il trasferimento di proprietà alla moglie è presumibilmente stato effettuato meno di cinque anni prima della promozione dell’esecuzione a convalida del sequestro, avvenuta il 27 gennaio 2016 (consid. B).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell’UE di procedere al pignoramento dell’immobile si rivela corretta dal profilo dell’art. 10 cpv. 1 n. 3 RFF, tale norma avendo per scopo di permettere una procedura di esecuzione forzata conforme al diritto materiale (DTF 114 III 91 consid. 3/a). Non porta a diversa conclusione la circostanza secondo cui l’organo esecutivo ha emesso un attestato di carenza di beni (ACB) provvisorio soltanto contestualmente al verbale di pignoramento. Le condizioni per pignorare un fondo intestato a un terzo devono infatti essere rese solo verosimili. Orbene, al momento in cui l’UE ha pignorato il fondo era evidente che il suo valore era insufficiente a soddisfare tutti i creditori (le resistenti procedono per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre ad accessori) e che il verbale di pignoramento sarebbe quindi valso anche come ACB provvisorio. Alla ricorrente rimane, sia come sia, la facoltà di contestare il pignoramento con un’azione di rivendicazione (sotto consid. 7).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Va tuttavia rilevato d’ufficio che l’UE non ha avviato la procedura di rivendicazione come impone l’art. 10 cpv. 2 RFF, ragione per cui occorre ordinare a quest’ultimo di provvedervi immediatamente, assegnando alle società resistenti il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione di proprietà di RI 1, risultante dal registro fondiario (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
È fatto d’ufficio ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di assegnare alle società PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 nell’esecuzione n. __________ un termine di 20 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di RI 1 sul fondo pignorato n. __________ RFD di __________.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; –, ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.