Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2018 15.2018.14

Incarto n. 15.2018.14

Lugano 25 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 dicembre 2017 di

RI 1RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 novembre 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

PI 1, PI 2, PI 3, (rappresentato dall’RA 1, )

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate, il 13 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha proceduto al pignoramento di un cellulare Apple iPhone X di colore bianco, n. di serie __________, stimato in fr. 1'000.–;

che il 16 novembre 2017 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso alle parti;

che con ricorso del 12 dicembre 2017 RI 1 si aggrava contro il verbale, sostenendo in sostanza che l’oggetto pignorato è uno strumento indispensabile alla sua attività professionale di “filmmaker” e che pertanto è impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF;

che con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’Ufficio sostiene che il ricorso è tardivo e che, ad ogni modo, risulta pure infondato, mentre le altre parti interessate sono rimaste silenti;

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nel caso in rassegna RI 1 ha ricevuto il verbale di pignoramento il 21 novembre 2017 (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), sicché il termine per interporre ricorso è giunto a scadenza il 1° dicembre 2017;

che datato 12 dicembre 2017 e presentato all’UE il 18 dicembre, il ricorso sarebbe tardivo e quindi irricevibile;

che tuttavia, per motivi di umanità e dignità, nonostante la tardività del gravame, occorre rilevare d’ufficio la nullità di un pignoramento che priverebbe il debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio (DTF 97 III 11 consid. 2), motivo per cui il ricorso può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità;

che secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF trova applicazione unicamente se lo strumento o l’arnese in questione non solo è necessario per l’esercizio della professione, ma il suo uso è pure redditizio, ovvero non genera spese sproporzionate rispetto ai ricavi realizzati, tenuto conto delle esigenze di un esercizio razionale e competitivo della professione (DTF 117 III 22 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale federale 7B.162/2003 del 31 luglio 2003);

che scopo della predetta norma è il mantenimento di una professione remunerativa e concorrenziale, ovvero non deficitaria (DTF 86 III 52 consid. 2), che consenta (o contribuisca a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 92 LEF; cfr. anche Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 92 LEF);

che spetta al debitore di provare, mediante indicazioni precise e pezze giustificative, che l’uso dello strumento si giustifica, per lui, dal punto di vista economico (DTF 84 III 21; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 111 ad art. 92 LEF);

che nel caso specifico, in occasione del pignoramento RI 1 ha dichiarato di svolgere la professione di “produttore di video commerciali indipendente con attività irregolare su chiamata” e di percepire mediamente un reddito mensile di fr. 1'700.–, sebbene a tal proposito non abbia prodotto alcuna pezza giustificativa e abbia, anzi, sostenuto di non possedere alcuna documentazione contabile (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2);

che il minimo esistenziale del debitore e della sua famiglia accertato dall’UE è di fr. 5'532.– a fronte di redditi di fr. 5'300.– complessivi;

che in sede di ricorso l’escusso si è limitato ad allegare due contratti per la realizzazione di videoregistrazioni che prevedono un corrispettivo di rispettivamente fr. 3'800.– e fr. 1'200.–;

che soltanto il secondo contratto è firmato, ma, comunque sia, tale documentazione si rivela manifestamente insufficiente a comprovare che l’attività professionale del debitore è redditizia, ragione per cui con ordinanza del 9 aprile 2018 il presidente di questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per indicare e dimostrare mediante documenti i ricavi e le spese della sua attività di “filmmaker” dal 13 novembre 2017 al 31 marzo 2018;

che l’insorgente non ha dato seguito a quanto ordinato, omettendo di ritirare l’ordinanza inviatagli per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), mal­grado dovesse aspettarsi di riceverla (combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che non avendo il ricorrente dimostrato che la sua attività professionale è redditizia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può trovare applicazione e il ricorso va dunque respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2018.14
Entscheidungsdatum
25.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026