Incarto n. 15.2018.103
Lugano 20 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2018 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro l’inventario n. __________ allestito nella procedura di liquidazione fallimentare aperta nei confronti della
eredità giacente fu PI 1, già in
procedura che interessa anche il
PI 3,
ritenuto
in fatto: A. Il 5 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente fu PI 1 in via di fallimento (inc. __________). Aperta in procedura sommaria il 6 luglio 2018, la liquidazione fallimentare è proseguita in via ordinaria dopo il versamento da parte di RI 1 di un anticipo di fr. 3'000.– a garanzia delle spese di liquidazione (v. FUSC n. 136 del 6 luglio 2018).
B. Con scritto del 30 luglio 2019 RI 1 ha insinuato nel fallimento quattro crediti, rilevando altresì che a seguito del decesso di PI 2 sono state sospese in particolare due cause pendenti dinnanzi alla prima e alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________ e __________), nelle quali PI 1 aveva versato due cauzioni per le spese ripetibili di fr. 12'000.– e fr. 18'000.–, “nonostante la sua notoria insolvenza”. Per RI 1 “ciò significa che PI 2 dispone di fondi che ha occultato ai creditori, al fisco e alle autorità svizzere” e che ritiene “possano trovarsi presso il __________ a __________”, sebbene egli non abbia “alcun mezzo per accertare la veridicità di tale informazione”.
C. Mediante comunicazione del 17 ottobre 2018 RI 1 ha prodotto all’UF la documentazione relativa ad alcuni pagamenti effettuati da PI 2 tra il 2011 e il 2017 a favore del Tribunale federale e del Tribunale d’appello a titolo di cauzione per le spese ripetibili per complessivi fr. 67'800.–, invitando l’Ufficio a verificare se tali versamenti hanno avuto luogo tramite bonifico bancario, onde risalire al numero di conto e ai dati dell’ordinante. Dopo aver eseguito i propri accertamenti, il 22 novembre 2018 l’UF ha risposto a RI 1 che i predetti importi erano stati versati in contanti.
D. Il 27 novembre 2018 l’UF ha depositato l’inventario unitamente alla graduatoria, in cui figurano iscritte pro memoria le pretese di RI 1.
E. Con ricorso del 7 dicembre 2018 RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo che sia fatto ordine all’UF di completarlo, dopo aver attuato tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze, coinvolgendo se necessario il Ministero pubblico del Canton Ticino e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria internazionale, al fine di risalire agli averi occultati da PI 2.
F. Tramite osservazioni del 20 dicembre 2018 il PI 3, la cui pretesa è pure iscritta nella graduatoria, ha chiesto all’Ufficio di “procedere a tutti gli accertamenti del caso per verificare l’effettiva esistenza di conti esteri occultati alle autorità svizzere”, mentre nelle sue dell’11 gennaio 2019 l’UF si è invece rimesso al giudizio della Camera.
G. Il 13 marzo 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera due scritti di medesimo contenuto, accompagnati dalla traduzione in lingua inglese, che ha inviato lo stesso giorno rispettivamente alle banche PI 5 e PI 6 con sede a __________, con cui le ha invitate a verificare se il defunto è intestatario di conti presso di loro e, in caso affermativo, a volerli chiudere, accreditando il saldo sul conto bancario dell’UF.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito dell’inventario avvenuto il 27 novembre 2018, il ricorso presentato il 7 dicembre 2018 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Giusta l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito o ch’egli rivendica oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente a terzi (sentenza della CEF 15.2014.92 del 2 dicembre 2014, consid. 2.1 e riferimenti citati). Anche i beni situati all’estero saranno iscritti nell’inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera (art. 27 cpv. 1 RUF).
2.2 Nel caso in rassegna, l’UF ha accertato che le note cauzioni giudiziarie sono state versate in contanti. Non è quindi possibile identificarne la fonte, che del resto potrebbe anche essersi prosciugata nel frattempo. D’altronde, sulla scorta dell’unica indicazione concreta fornita dal ricorrente sugli asseriti averi occultati dal defunto, ovvero fondi depositati “probabilmente presso il __________ di __________”, con scritto del 13 marzo 2019 l’UF ha invitato le banche __________ e __________ Ltd a informarlo sull’eventuale esistenza di relazioni intestate a PI 2 (sopra, consid. G), seppure il ricorrente non abbia corroborato la sua indicazione con indizi oggettivi, ma ha anzi ammesso di non essere in possesso di “alcun mezzo per accertare la veridicità di tale informazione” (sopra, consid. B). Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto ormai senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR). Va da sé che l’Ufficio menzionerà nell’inventario l’esito di questi nuovi accertamenti, sia essi positivi o negativi.
2.3 In mancanza di altri elementi concreti, non si vede quali ulteriori “accertamenti imposti dalle circostanze” (v. petitum n. 1) l’UF potrebbe ancora effettuare. Del resto il ricorrente neppure li specifica né indica quale sia l’utilità di coinvolgere il Ministero pubblico o di fare capo all’assistenza giudiziaria internazionale. Senza indizi da fornire alle autorità da adire, simili iniziative sono votate all’insuccesso, per tacere del fatto che con il decesso di PI 1 sono ormai escluse sia la promozione dell’accusa nei suoi confronti, sicché il procedimento penale avviato dal ricorrente nel 2017, a supporre che sia effettivamente stato aperto, andrà verosimilmente abbandonato (art. 319 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_471/2015 del 27 luglio 2015 consid. 3.2.2), sia l’apertura di una nuova istruzione (art. 309 cpv. 4 e 310 cpv. 1 lett. b CPC). Da questo punto di vista il ricorso risulta dunque infondato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; –PI 3, .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.