Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.01.2018 15.2017.96

Incarto n. 15.2017.96

Lugano 15 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 novembre 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, o meglio contro lo scritto 6 novembre 2017 con cui esso ha rifiutato di considerare come spese di massa la nota d’onorario del ricorrente nella procedura di liquidazione fallimentare aperta contro

PI 1 già in __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 25 agosto 2017 il MLaw RI 1 ha comunicato all’Ufficio dei fallimenti (UF) di Bellinzona di avere ricevuto sul proprio conto clienti fr. 12'000.– girati dalla sua cliente PI 2 dal conto postale del suocero PI 1, deceduto il 30 giugno 2017, e ha chiesto di essere autorizzato a disporre di quegli averi per pagare le spese amministrative legate al decesso “senza conseguenze nell’ambito della rinuncia all’eredità”;

che l’11 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato giacente l’eredità relitta fu PI 1 e ordinato all’UF di Bellinzona di procedere alla liquidazione dell’eredità in via di fallimento (inc. SO.2017.996);

che il 14 settembre 2017 il MLaw RI 1 ha ribadito la sua richiesta del 25 agosto 2017;

che il 6 ottobre 2017 l’UF ha autorizzato il MLaw RI 1 a saldare due fatture dell’impresa di onoranze funebri __________ per complessivi fr. 7'888.95 e l’ha invitato a versare sul suo conto postale il saldo di fr. 4'111.05;

che con email del 16 ottobre 2017 il MLaw RI 1 ha chiesto di essere autorizzato a trattenere sul saldo da restituire l’importo della propria nota d’onorario, pari a fr. 1'320.–;

che con email del 20 ottobre 2017, l’UF ha comunicato al legale di considerare la sua nota d’onorario come un credito da insinuare nella graduatoria;

che nel suo scritto del 25 ottobre 2017 il MLaw RI 1 ha richiesto il pagamento della propria nota professionale quale costo della procedura ereditaria, facendo valere che il suo lavoro ha permesso all’eredità relitta di acquisire un importante cespite;

che il 6 novembre 2017 l’UF ha comunicato al MLaw di ritenere la somma di fr. 12'000.– trasferita sul suo conto clienti come un attivo (l’unico) della successione di pertinenza della massa fallimentare e di non considerare il suo onorario quale debito della massa, siccome non gli è stato mai conferito alcun mandato;

che con il ricorso in esame, del 17 novembre 2017, il MLaw RI 1 postula l’annullamento della “decisione” 6 novembre 2017 e chiede che il suo onorario di fr. 1'320.– venga considerato e gli venga pagato quale debito della massa;

che – sostiene il ricorrente – il suo lavoro è il frutto di un mandato conferitogli de facto e per atti concludenti dall’amministrazione del fallimento, la quale non ha mai contestato, e ha dato per scontato, il suo ruolo nella gestione degli averi del defunto (pagamento delle fatture legate al funerale);

che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2017 l’UF rileva come la sua comunicazione del 6 novembre 2017 non sia una decisione impugnabile giusta l’art. 17 LEF e nega di avere conferito alcun mandato al ricorrente, un rapporto di mandato essendo a suo parere sorto con la cliente PI 2, come risulta dalla procura acclusa al ricorso;

che salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che spetta al giudice civile – e dunque non all’autorità di vigilanza, vista la sussidiarietà del ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore, in merito non solo all’esistenza e all’importo dell’asseri­ta pretesa ma anche alla sua qualificazione quale debito di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2 e 137 II 140 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2014.7 del 3 febbraio 2014; Jeandin/Casonato in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 12 ad art. 262 LEF);

che il ricorso in esame è pertanto irricevibile;

che nel merito la fondatezza della pretesa del ricorrente appare del resto dubbia, ricordato che in linea di massima le spese di amministrazione della successione sorte prima dell’apertura della sua liquidazione in via di fallimento non sono considerate debiti di massa, siccome anteriori a tale apertura (Brunner/Boller in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 12c ad art. 193 LEF), mentre per quanto attiene al periodo successivo l’UF si è limitato ad autorizzare due singoli pagamenti, esigendo per il resto la restituzione del saldo spettante alla massa del fallimento;

che in queste circostanze, fatta salva la facoltà del ricorrente di adire il giudice affinché condanni la massa fallimentare a pagare la sua nota d’onorario, si confida che il ricorrente verserà al più presto all’UF il noto saldo, ritornato a far parte della massa fallimentare in seguito alla rinuncia degli eredi, la quale ha effetto retroattivo alla data del decesso (tra altri: Rouiller/Gygax in: Eigenman/Rouiller (ed.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2.3 ad art. 566 CC);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione al.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2017.96
Entscheidungsdatum
15.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026