Incarto n. 15.2017.94
Lugano 28 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 13 novembre 2017 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 4 ottobre 2017 nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 21 settembre 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza del ricorrente nei confronti di
PI 1, __________ (VA)
ritenuto
in fatto: A. Su istanza dell’RI 1, con decreto del 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________ SA in __________, sino a concorrenza di fr. 14'661.60 oltre agli interessi del 5% dal 17 marzo 2017.
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 4 ottobre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitore
fr.
3'655.00
Totale
fr.
3'655.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figlio
fr.
360.00
bambino PI 2
Affitto
fr.
860.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte
fr.
441.00
1'571 km/mese a 0.281 fr./km
Lavori faticosi
fr.
60.00
Visita figlio
fr.
150.00
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
3'712.00
Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 4 ottobre 2017 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.
C. Con ricorso del 13 novembre 2017, l’RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga riformato, nel senso di ridurre i costi per l’affitto da fr. 860.– a fr. 430.– mensili e di togliere dal minimo esistenziale dell’escusso le poste di fr. 150.– per le spese di visita al figlio e di fr. 100.– per le spese di ricerca d’impiego della convivente.
D. PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 ottobre 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente si duole anzitutto che nel minimo vitale di PI 1 sia stato conteggiato l’intero canone di locazione quando nei casi di convivenza le spese relative all’abitazione comune devono di regola essere ripartite a metà tra l’escusso e la persona con cui convive, motivo per il quale postula la riduzione dell’importo riconosciuto a fr. 430.–. Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio evidenzia invece che l’affitto è pagato integralmente dal debitore, essendo la di lui compagna senza attività lavorativa.
3.1 Qualora il debitore escusso viva in concubinato e abbia con il convivente un figlio in comune, egli viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1 con rinvii). Ne segue in particolare che il canone di locazione dell’alloggio della famiglia è computato nel minimo esistenziale comune. Nel caso di specie non è dato di sapere se il figlio PI 2, nato il 2 giugno 2011, che convive con l’escusso e la convivente sia figlio comune oppure sia figlio solo di lui. Non è però necessario appurare tale circostanza, perché anche nella seconda ipotesi la decisione dell’UE andrebbe confermata.
3.2 In effetti, sebbene le spese locative relative all’abitazione comune di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, debbano essere di regola ripartite a metà tra i concubini (DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 93 LEF), ciò è ammissibile soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle spese locative. Quando invece i redditi del convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle spese comuni, la quota dell’escusso deve essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l’importo delle spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente, le spese di locazione computabili nel minimo di esistenza dell’escusso variano tra la metà del canone locatizio effettivo (purché esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014, consid. 4.1). Questi principi valgono mutatis mutandis quando il debitore che convive ha figli a carico nati fuori dall’unione con il convivente, e questi vivono nella stessa economia domestica dei concubini.
3.3 Orbene, nel caso specifico la convivente dell’escusso non svolge attività lavorativa né consegue redditi e non è pertanto in grado di contribuire al pagamento delle spese di locazione. Inoltre il canone di locazione corrisposto dall’escusso di fr. 860.–, comprensivo delle spese accessorie, non può essere considerato eccessivo per un appartamento ad uso di una famiglia monoparentale composta da padre e figlio in Italia nella Provincia di Varese nella fascia di confine con il nostro paese. Il ricorso al riguardo va pertanto disatteso e ciò anche nell’ipotesi in cui __________ non fosse anche figlio della convivente dell’escusso.
A mente del ricorrente, la posta di fr. 150.– per le visite al figlio non può essere riconosciuta in quanto nel minimo esistenziale dell’escusso è già stato riconosciuto il supplemento per il figlio. L’UE rileva però che tale supplemento, di fr. 360.–, è stato riconosciuto a PI 1 perché il figlio minorenne PI 2 (del 2011) vive con lui. L’ulteriore spesa di fr. 150.– gli è invece stata riconosciuta per le visite ch’egli afferma di effettuare alla figlia __________, nata il 25 luglio 2000, la quale vive all’infuori del nucleo famigliare del debitore. Sennonché l’escusso non ha dimostrato né la necessità né l’effettiva esistenza e il costo di quelle visite, omettendo di produrre giustificativi al riguardo, sia in sede di esecuzione del pignoramento, sia in sede di ricorso, in cui non ha presentato osservazioni. Non è neanche dato di sapere dove viva la figlia. Nelle predette circostanze, secondo il consolidato principio di effettività delle spese computabili (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93), il supplemento di fr. 150.– non avrebbe dovuto essere inserito nel minimo di esistenza di PI 1.
Infine il ricorrente censura anche il supplemento di fr. 100.– computato per la ricerca d’impiego da parte della convivente, che reputa ingiustificato. L’UE, da parte sua, ammette che l’escusso non ha presentato documenti giustificativi, ma ritiene che difficilmente potrebbero esisterne e che il supplemento è giustificabile “nella situazione del debitore”.
5.1 I concubini non hanno alcun obbligo legale di mantenimento l’uno verso l’altro. Ognuno deve quindi assumere le proprie spese professionali o di ricerca di un lavoro. Se convivono con un figlio in comune, i concubini sono equiparati, ai fini della determinazione del minimo vitale (comune), a coniugi (sopra consid. 3.1), sicché i costi del convivente dell’escusso relativi alla ricerca di un impiego potrebbero essere computati nel minimo esistenziale comune (art. 163 cpv. 1 CC), ciò che appare anche nell’interesse dei creditori, siccome ove il convivente ottenga un lavoro retribuito, l’ufficio d’esecuzione terrà conto del suo reddito riducendo la partecipazione dell’escusso alle spese indispensabili comuni in proporzione dei rispettivi redditi (DTF 116 III 78 consid. 2/a).
5.2 Per quanto riguarda il caso in rassegna, anche su questo punto si può fare a meno di accertare se PI 2 è figlio di entrambi i conviventi, dal momento che PI 1 non ha dimostrato l’effettività delle spese in questione, neppure in sede di osservazioni al ricorso. Si conviene con l’UE, invero, che per l’escusso può risultare difficile dimostrare tutte le singole spese affrontate nella ricerca di un impiego, motivo per cui nella pratica, qualora il debitore non abbia giustificato esborsi più elevati, si computano importi forfetari – di fr. 80.– mensili nel Cantone Ginevra (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 127 ad art. 93 LEF), di fr. 100.– mensili nel Cantone Basilea-Città (BlSchK 2005, 195) o di fr. 150.– nel Cantone Friborgo (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2014 dell’11 luglio 2014 consid. 7.1). Ciò presuppone, tuttavia, che l’escusso abbia almeno dimostrato di essere disoccupato e in cerca di un lavoro. Nel caso di specie, non risulta agli atti alcun indizio in tal senso per quanto attiene alla convivente, che anzi nel verbale è menzionata come “casalinga” senza attività lucrativa. Il supplemento di fr. 100.– va dunque depennato dal minimo di esistenza dell’escusso.
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figlio
fr.
360.00
bambino PI 2
Affitto
fr.
860.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte
fr.
441.00
1'571 km/mese a 0.281 fr./km
Lavori faticosi
fr.
60.00
Visita figlio
fr.
0.00
Ricerca impiego concubina
fr.
0.00
Totale
fr.
3'462.00
Di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto nel senso di ridurre il minimo di esistenza di PI 1 da fr. 3'712.– a fr. 3'462.–.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo di esistenza di PI 1 è stabilito in fr. 3'462.– mensili.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.