Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.12.2018 15.2017.89

Incarto n. 15.2017.89

Lugano 22 novembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 19 ottobre 2017 dalla

IS 1 (patrocinata dall’ RA 1, )

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promossa nei confronti dell’istante dalla

CV 1,

(patrocinata dall’PR 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa dalla CV 1 nei confronti della IS 1 per l’incasso di complessivi fr. 3'796'400.– oltre ad accessori, il 23 giugno 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha incaricato l’arch. __________ di allestire la perizia estimativa del fondo n. __________ RFD di __________.

B. Ricevuto il referto peritale il 10 ottobre 2017, con scritto dello stesso giorno l’UE ne ha trasmesso una copia alla IS 1, indicando che il fondo in questione è stato stimato in fr. 2'452'000.–.

C. Sostenendo che la stima peritale sia troppo bassa rispetto al luogo in cui si situa il noto fondo e alla conformazione del relativo stabile, con istanza del 19 ottobre 2017 la IS 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione del preventivo e del nominativo del candidato perito.

D. Il 25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha comunicato alla debitrice che la contestazione del valore di stima peritale deve avvenire mediante un formale ricorso a questa Camera.

E. Con comunicazione scritta del 27 ottobre 2017, inoltrata per conoscenza alla Camera, la IS 1 ha precisato al­l’UE che la precedente richiesta costituiva una domanda di nuova valutazione peritale secondo gli art. 9 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) e che, come tale, doveva essere notificata alla Camera come istanza, senza che l’invio all’organo esecutivo ne pregiudicasse l’efficacia.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a).

1.1 Secondo la giurisprudenza, il ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad esempio se l’ufficio si è erroneamente fondato sulla stima fiscale) o sul principio stesso del ricorso a un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF, mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate a una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF (DTF 133 III 538, consid. 4.1 i.f.; sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio 2017 consid. 4.1 e rinvii).

1.2 Nel caso in rassegna non v’è dubbio che lo scritto del 19 ottobre 2017 della IS 1 sia da intendere quale richiesta di una nuova stima, avendo l’interessata espressamente chiesto e pure precisato in seguito all’UE di procedere in tal senso (v. scritto del 27 ottobre 2017).

  1. Presentata all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro 10 giorni da quando l’interessata è venuta a conoscenza del risultato dell’esame peritale, la richiesta di nuova stima è tempestiva.

  2. Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio 2017 consid. 4.3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’au­­torità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

  3. Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante dev’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base al­l’attuale stima diventerà definitivo.

  4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di nuova stima è accolta.

1.1 Di conseguenza la IS 1 è invitata a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP 69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 2'100.– quale anticipo dei costi della nuova perizia del fondo n. __________ RFD di __________, che la Camera affiderà ad __________, __________.

1.2 In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il valore presumibile di realizzazione del fondo n. __________ RFD di __________, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'452'000.–, diventerà definitivo.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – PR 1,

, , ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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