Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2018 15.2017.75

RI 1

Incarto n. 15.2017.75

Lugano 28 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 ottobre 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notificazione 8 settembre 2017 all’PI 5 del pignoramento della rendita LAINF dovuta alla ricorrente, eseguito a favore delle esecuzioni n. __________, ecc. promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1, (rappresentato dall’RA 1, ) PI 2, e PI 3, (rappresentati dall’RA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto verbali di pignoramento da valere come attestati di carenza di beni a favore del gruppo formato delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse dal PI 1 (per le due prime), dallo PI 2 (per le quattro successive) e dalla PI 3 (per le ultime due), per una somma complessiva di fr. 15'766.10. Con sentenza del 28 luglio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto un ricorso 27 giugno 2016 dell’escussa nel senso che ha annullato gli otto attestati di carenza di beni e ha retrocesso l’incarto all’UE perché procedesse a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa e riesame della pignorabilità della rendita d’invalidità versatale dalla PI 5 (inc. 15.2016.57).

B. Il 5 ottobre 2016 l’UE ha notificato all’PI 5 il pignoramento immediato dell’importo della rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili e il 4 novembre 2016 ha emesso il nuovo verbale di pignoramento a favore del noto gruppo di esecuzioni. Statuendo su un nuovo ricorso di RI 1, il 4 settembre 2017 questa Camera ha ricondotto a fr. 1'785.70 il minimo esistenziale di lei (sentenza inc. 15.2016. 104, nel frattempo passata in giudicato: sentenza del Tribunale federale 5A_748/2017 del 23 gennaio 2018). In esito a ciò, l’8 settembre 2017 l’UE ha notificato all’PI 5 il pignoramento immediato della rendita LAINF per l’importo eccedente fr. 1'785.70 mensili.

C. Avuta notizia del provvedimento, con ricorso del 4 ottobre 2017 l’avv. PA 1 si è aggravata – a nome e per conto della madre – a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell’ef­fetto sospensivo, l’accertamento dell’impignorabilità della rendita LAINF in rassegna e l’annullamento di tutti i pignoramenti messi in atto dal gennaio del 2008 o, in subordine, l’accertamento della nullità delle sentenze 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57) e 4 settembre 2017 di questa Camera e il conseguente annullamento delle esecuzioni poste a fondamento del pignoramento. La ricorrente chiede inoltre di annullare l’ordine 8 settembre 2017 dell’UE all’PI 5 o, in subordine, di essere convocata dall’UE per nuovo esame della pignorabilità della rendita. In ogni caso postula la ricusazione del presidente della Camera Charles Jaques e la facoltà di pagare anche a rate direttamente all’UE la somma pignorata, "nel denegato caso ve ne sia una", senza essere oggetto di sequestri preventivi.

D. Il 15 dicembre 2017 la ricorrente ha introdotto al Tribunale federale un ricorso – tuttora pendente (inc. 5A_1019/2017) – per denegata e ritardata giustizia nel trattamento del ricorso del 4 ottobre 2017.

E. Con decreto del 27 dicembre 2017 il presidente della Camera ha negato l’effetto sospensivo al ricorso e, constatata la presenza agli atti di due procure (in fotocopia) apparentemente firmate da RI 1 (l’una, del 15 ottobre 2017, a favore del figlio PI 4 e l’altra, del 16 ottobre 2016, a favore della figlia avv. PA 1), ha impartito alla ricorrente un termine fino al 15 gennaio 2018 per produrre una procura munita della sua firma autenticata o per consegnarne una di persona allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello previa legittimazione con un documento d’identità. Un ricorso in materia civile contro il decreto appena citato è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il 23 gennaio 2018 (5A_59/2018).

F. Decorso infruttuoso il termine, il 1° febbraio 2018 il presidente della Camera ha assegnato a RI 1 un’ultima scadenza fino al 15 febbraio 2018 per dare seguito a quanto richiesto il 27 dicembre 2017, con l’avvertenza che in difetto di ciò il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

G. Il 19 febbraio 2018 l’avv. PA 1 ha presentato una nuova istanza di ricusazione del presidente della Camera Charles Jaques e ha chiesto contestualmente di concedere l’effetto sospensivo, organizzare una pubblica udienza e annullare il decreto del 1° febbraio 2018.

H. Visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni né alle controparti né all’UE.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 25 settembre 2017, il ricorso presentato il 5 ottobre 2017 (data del timbro postale sulla busta d’invio) è in linea di principio (con le riserve di cui si dirà in appresso) tempestivo (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR, se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. Nella fattispecie, all’UE sono pervenute due diverse procure, entrambe in fotocopia. La prima, datata 16 ottobre 2017, autorizza la figlia avv. PA 1 a rappresentare RI 1 "in ogni procedura Ufficio esecuzioni, CEF-TA, Tribunale fed. Procedimento inc 15.2016.104" (il resto del testo è invece illeggibile). La seconda, datata 15 ottobre 2017, abilita il figlio PI 4 a rappresentarla in ogni procedura concernente "la totale gestione amministrativa-finanziaria personale, in particolare procedure UE, problematiche fiscali, accordi di pagamento" e "annulla e sostituisce ogni altra procura concessa a terzi".

Quando il giudice nutre dubbi in merito al contenuto, all’esten­sione o all’effettivo conferimento della procura, egli deve – anche d’ufficio – subito esaminare la legittimazione del rappresentante della parte e, se necessario, esigere il rilascio di una nuova procura – se del caso munita di firma autenticata del mandante – se vi sono degli indizi per poter dubitare della sua conformità (cfr. per analogia Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 41 ad art. 68 con rinvii; Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 14 ad art. 68). Ci ò che si è verificato in concreto. Considerata la concomitanza temporale, l’oggetto (per lo più sovrapponibile, salvo il riferimento a un procedimento già terminato nella procura per la figlia) e la forma (fotocopia) delle due procure, è sorto un legittimo dubbio sul potere di rappresentanza della firmataria del ricorso. RI 1 è stata invitata così a rilasciare una procura autenticata entro i termini fissati nei due decreti del 27 dicembre 2017 e del 1° febbraio 2018.

  1. Ora, non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione appena citata, il ricorso andrebbe dichiarato d’acchito irricevibile in attuazione della comminatoria espressa il 1° febbraio 2018. Certo, prima di procedere in tal senso andrebbe verificato che i due decreti siano stati notificati regolarmente, nessuno potendo subire un pregiudizio da una notificazione difettosa. In concreto è però pacifico che i due decreti sono stati presi in consegna, come dà atto per altro l’avv. PA 1 nella sua nuova istanza di ricusazione del 19 febbraio 2018 (loc. cit., pag. 1, 8 e 10). Quanto alla possibilità – che non può escludersi a priori – che i due invii raccomandati, indirizzati direttamente a RI 1, siano stati ritirati dalla figlia anziché dalla madre, essa non muterebbe l’esito del giudizio. L’art. 14 LPR dispone infatti che alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (cpv. 1), fermo restando che iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporsi a ricevere le notifiche degli atti connessi (cpv. 3). E l’art. 138 cpv. 2 CPC stabilisce che la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni, a meno che il giudice abbia disposto la notifica personale (in "mani proprie") al destinatario.

Nella fattispecie il presidente non ha disposto la notifica personale (nel senso testé illustrato) a RI 1. PA 1 è registrata inoltre come domiciliata dal 2 novembre 2017 presso il medesimo indirizzo della madre (secondo la banca dati sui movimenti della popolazione MovPop) e non doveva quindi essere autorizzata (né espressamente, né tacitamente) a ricevere la notificazione degli atti giudiziari (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 138). Ciò posto, anche un’eventuale mancata trasmissione dei decreti dalla figlia alla madre sarebbe senza rilievo e non potrebbe integrare un motivo di restituzione del termine, per altro neppure richiesta (al riguardo cfr. fra le tante CEF, sentenze inc. 14.2016.122 del 21 giugno 2016, consid. 2.3/a, e 15.2014.81 del 6 ottobre 2014, consid. 3 e 4.2). Ne discende l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza di PA 1.

  1. Ma si volesse – per abbondanza – anche prescindere dalle carenze formali testé riscontrate, il gravame non sarebbe destinato a miglior sorte. Nella misura in cui postula, una volta ancora, l’accertamento dell’impignorabilità della rendita LAINF in rassegna e l’annullamento di tutti i pignoramenti messi in atto dal gennaio del 2008 o, in subordine, l’accertamento della nullità della sentenza 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57), il ricorso è manifestamente inammissibile per quanto già spiegato nella sentenza del 14 settembre 2017 (inc. 15.2017.63, consid. 1.1). Al proposito non giova ripetersi. Né è dato a divedere perché andrebbe annullata la sentenza 4 settembre 2017 (inc. 15.2016.104), tanto meno dopo che il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1. La ricorrente sembra dolersi che in quella procedura il presidente Jaques si sarebbe "sostituito all’UE provvedendo egli al suo posto al conteggio ed agli accertamenti" (ricorso, pag. 2). Tuttavia la ricorrente non spiega per quale ragione la rinuncia a un inutile rinvio della causa, in conformità ai principi di celerità e di economia processuale e nel pieno rispetto del diritto delle parti di addurre i propri argomenti e mezzi di prova (cfr. sentenza del 4 settembre 2017, consid. 4), integrerebbe un motivo di nullità nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF. In proposito il ricorso si rivela finanche privo di motivazione.

Neppure soccorre tornare sulla richiesta di sospensione della procedura in rassegna in attesa che sia decisa la domanda di revisione presentata alle autorità (giudiziarie) fiscali per le tassazioni degli anni 2008-2014 (ricorso, pag. 11), questa Camera avendo già avuto modo di pronunciarsi sulla questione nella nota sentenza del 4 settembre 2017 (come pure in quella del 14 settembre 2017, inc. 15.2017.63, consid. 3). Tanto meno è dato a divedere, né la ricorrente spiega, perché la domanda di revisione introdotta il 28 settembre 2017 all’UE contro tale sentenza legittimerebbe la sospensione. Quanto alla richiesta di annullare la "decisione" dell’8 settembre 2017, la ricorrente trascura che con essa l’UE si è limitato a notificare il pignoramento dell’eccedenza nei termini indicati dalla predetta sentenza e che la contestazione si fonda sugli stessi argomenti già esaminati e respinti in quella procedura. Anche in proposito il ricorso, sin dall’inizio manifestamente irricevibile e dilatorio, sfugge a ulteriore disamina.

  1. L’emanazione del presente giudizio rende così superfluo un dibattimento pubblico (DTF 136 I 281 consid. 1; RtiD II-2012 pag. 27) e priva di oggetto la domanda di ricusazione del giudice Charles Jaques, presidente di questa Camera, il quale non è intervenuto a statuire sul ricorso. Ad ogni buon conto, come è già stato spiegato alla ricorrente (decisione del 9 maggio 2017 sull’i­stanza di ricusa, inc. 15.2016.104, consid. 11), anche l’eventuale partecipazione a una decisione impugnata di un giudice che dava l’apparenza di essere prevenuto, fattispecie per altro non accertata in concreto, non costituisce di per sé un motivo di nullità della decisione. Ne segue che invocando la nullità assoluta del decreto presidenziale del 1° febbraio 2018 – che per altro non risulta essere stato impugnato al Tribunale federale – perché emesso da un giudice ricusato, il ricorso vede la sua sorte segnata (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_266/2016 del 4 agosto 2016, consid. 4.1 con rinvio).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. La domanda di ricusa del giudice Charles Jaques, presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, è priva d’oggetto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione a:

– Tribunale federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’inc. 5A_1019/2017);

– Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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