Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.2017 15.2017.73

Incarti n. 15.2017.73 15.2017.74

Lugano 7 novembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sui ricorsi del 18 e del 28 settembre 2017 (n. 35 e 37/2017) di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di partecipazione al pignoramento emessi il 7 settembre 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei con­fronti della ricorrente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le prime sei esecuzioni) (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella) PI 2, __________ PI 3, __________ PI 4, __________

rispettivamente contro il verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017 eseguito a favore di 65 esecuzioni (n. __________ ecc.), tra cui quelle nove già citate;

ritenuto

in fatto: A. In seguito all’annullamento degli attestati di carenza beni emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano il 27 febbraio 2017 nelle 45 esecuzioni promosse nei confronti dell’avv. RI 1 dai creditori formanti il gruppo n. __________ (sentenza della CEF 15.2017.19 del 13 aprile 2017), il 17 maggio 2017 l’UE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento, cui ha allegato la lista delle 56 esecuzioni pervenute allo stadio della prosecuzione fino a quel momento, e con cui ha convocato l’escussa presso l’Ufficio per il 7 giugno 2017 in vista dell’esecuzione del pignoramento. Pignoramento che è poi stato eseguito d’ufficio in assenza dell’e­­scussa solo il 7 luglio 2017.

B. Il 7 settembre 2017 l’UE di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 nove nuovi avvisi di partecipazione al pignoramento eseguito l’11 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

C. Il giorno successivo, ovvero l’8 settembre 2017, l’UE ha emesso il verbale di quel pignoramento, con cui ha accertato che l’unico attivo pignorabile è il saldo del conto corrente dell’escussa (rubrica “__________”) presso PI 5 di __________, di circa fr. 14'536.–. Il verbale è stato notificato all’escussa il 18 settembre 2017.

D. Con un primo ricorso dello stesso 18 settembre 2017 diretto contro i nove avvisi di partecipazione al pignoramento, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la ricusa del presidente della Camera, in via principale la sospensione delle esecuzioni e in via subordinata il loro “congelamento” o la loro proroga fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ma almeno per un anno. Ha pure postulato l’accoglimen­to dell’eccezione di compensazione da lei fatta valere con il credito vantato verso lo Stato del Canton Ticino per fr. 32'401.– (fa­miglia __________ – ARP Lugano), l’accertamento della nullità delle esecuzioni impugnate e in subordine il loro annullamento. Ha infine chiesto di accertare l’avvenuta denegata e ritardata giustizia in merito alle sue doglianze presentate il 26 aprile 2016, il 31 agosto 2016 e il 9 gennaio 2017 e a “tutte quelle sino ad oggi depositate”, così come di verificare “tutte le esecuzioni che si vorrebbe far partecipare, come pure quelle alla base dell’asserito contestato pignoramento del 11 luglio 2017, in punto dell’esistenza di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse”.

E. Con un secondo ricorso del 28 settembre 2017 diretto contro il verbale di pignoramento emesso l’8 settembre 2017, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la ricusa del presidente della Camera, in via principale la sospensione delle esecuzioni, “ovvero la cancellazione del relativo ACB prov­visorio”, e in via subordinata il loro “congelamento” fino alla definizione del procedimento penale a suo carico. Ha pure postulato di accertare la nullità dell’attestato di carenza beni provvisorio “multiplo”. Ha infine nuovamente chiesto di verificare tutte le esecuzioni elencate nel verbale “in punto dell’esistenza di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse”.

F. Visto l’esito del giudizio odierno, i ricorsi non sono stati notificati per osservazioni né alle controparti né all’UE di Lugano.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati, i ricorsi sono tempestivi (art. 17 cpv. 2 LEF). Le due procedure di ricorso in oggetto, poiché vertono sulla stessa procedura di pignoramento, possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche sin­golarmente.

  1. In entrambi i ricorsi RI 1 ripresenta tutta una serie di censure che questa Camera ha già avuto modo di dichiarare irricevibili o di respingere in precedenti decisioni. Nella sentenza 15.2016.91 del 29 novembre 2016 (consid. 4), la ricorrente è persino stata avvertita che futuri ricorsi contenenti domande di ricusa o di sospensione delle esecuzioni dirette nei suoi confronti fondati sui medesimi motivi fatti valere in quella sede sarebbero stati rinviati al mittente senz’altra formalità come viziati da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia), ciò che è stato fatto per quanto attiene al ricorso del 5 giugno 2017 (scritto del 20 giugno 2017). Se così non si procede con i due ricorsi in esame è solo perché per alcune censure (sotto consid. 3-6) la ricorrente non è ancora stata diffidata a ripresentarle. Ad ogni modo, le tre prime doglianze (sotto consid. 2.1-2.3) sono chiaramente abusive, sicché basta rinviare alle considerazioni già espresse in altre sentenze, ricordate nei seguenti considerandi.

2.1 Le domande di ricusa formulate nei confronti del presidente della Camera sono fondate su argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (sentenze del Tribunale federale 5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2016.91 già citata, consid. 1 e 14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 4 e 5, tutte con numerosi rinvii).

2.2 Le richieste di sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei ripropongono i soliti motivi, già respinti più volte (sentenze della CEF 15.2016.91 già citata, consid. 2 con numerosi rinvii, nonché 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 6 e 7).

2.3 Le censure di denegata e ritardata giustizia riferite alle memorie presentate dalla ricorrente il 26 aprile e il 31 agosto 2016 (recte: 2015) sono già state respinte dalla Camera con sentenza del 29 novembre 2016 (inc. 15.2016.91 già citato, consid. 3), mentre il ricorso del 9 gennaio 2017 è stato respinto con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 15.2017.4), come del resto rammentatole nella decisione del 13 aprile 2017 (inc. 15.2017.19, consid. 3 e 4).

  1. L’eccezione di compensazione sollevata nel primo ricorso non è proponibile con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), trattandosi di un mezzo di difesa del diritto materiale, che rientra nella competenza del giudice di merito. Andava semmai fatta valere nelle singole procedure amministrative o civili di accertamento dei crediti posti in esecuzione dallo Stato del Canton Ticino, dalla PI 2 e dalla PI 3, rispettivamente dalla PI 4, dal momento che l’asserito credito opposto in compensazione pare sorto prima del 2015 (RI 1 si riferisce infatti al riguardo agli atti di un incarto della Camera di protezione del Tribunale d’appello del 2014 [inc. 9.2014.37]), mentre le procedure di rigetto definitivo dell’op­­posizione avviate dai summenzionati quattro creditori risalgono tutte al 2016. Tardiva, la censura è di conseguenza inammissibile.

  2. La richiesta di verifica delle esecuzioni oggetto degli avvisi di partecipazione al pignoramento impugnati come pure delle esecuzioni per le quali è stato eseguito il pignoramento dell’11 luglio 2017 è strumentale, perché la ricorrente ben sa che le sue opposizioni sono state tutte rigettate in via definitiva (per quanto riguarda le esecuzioni oggetto del primo ricorso, v. sentenze della CEF 15.2016.157-159 del 7 settembre 2016, nonché le decisioni del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest del 20 marzo 2017 [inc. 232/C/16 e 89/C/16] e del 5 aprile 2017 [inc. 172/A/17], e dell’Istituto delle assicurazioni sociali del 28 marzo 2017 [inc. 2091537]; le altre esecuzioni sono state controllate dall’UE sotto la supervisione dell’ispettore della Camera), mentre non risulta avere interposto opposizione all’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 3. Lo può del resto verificare essa stessa consultando gli incarti delle singole esecuzioni presso l’UE.

  3. È abusivo da parte della ricorrente lamentare una violazione del proprio diritto di essere sentita allorché non ha mai dato seguito agli avvisi di pignoramento emessi dall’UE (se non impugnandoli senza successo), che come già rammentatole in precedenti procedure (sentenza della CEF 15.2016.91 già citata, consid. 2, e il rinvio) hanno proprio la funzione di permettere al debitore escusso di esprimersi sul pignoramento e specialmente sul proprio minimo esistenziale. In particolare ella non si è presentata al pignoramento fissato per il 7 giugno 2017 con avviso di pignoramento del 17 maggio 2017 (cui era annessa la lista delle 56 esecuzioni prevenute a quel momento allo stadio della prosecuzione), notificatole per raccomandata (n. __________) il 29 maggio 2017.

  4. Il vago accenno dell’escussa a una violazione del proprio minimo esistenziale è del resto senza rilievo, dal momento che l’UE ha accertato che non consegue redditi (v. il quarto foglio del verbale interno delle operazioni di pignoramento). Che poi il saldo del conto pignorato sia costituito di redditi della sua attività professionale necessari al suo sostentamento esistenziale al momento in cui, il 18 agosto 2015, sono stati sequestrati – e non siano invece importi risparmiati, illimitatamente pignorabili (DTF 59 III 118; sentenza della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017 consid. 5.1 con rinvii) – è circostanza che la ricorrente non ha dimostrato, e invero neppure allegato.

  5. Con l’emanazione del giudizio odierno le domande di concessione dell’effetto sospensivo diventano senza oggetto.

  6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le domande di ricusa sono inammissibili.

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del 18 settembre 2017 (n. 35/2017) è respinto.

  2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del 28 settembre 2017 (n. 37/2017) è respinto.

  3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  4. Notificazione all’avv. .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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