5A_374/2015, 5A_404/2012, 5A_799/2010, 5A_81/2010, 5P.145/2004
Incarto n. 15.2017.66
Lugano 15 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 settembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno nella procedura di fallimento, ormai revocata, avviata nei confronti del ricorrente;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto __________ ha decretato l’autofallimento di PI 1, ordinando all’Ufficio dei fallimenti (UF) di __________ di procedere alla liquidazione in via fallimentare.
B. In seguito al ritiro delle insinuazioni di __________, moglie del fallito, della __________, dello studio legale __________ e della __________, nonché all’estinzione da parte del fallito degli altri crediti insinuati, con decisione del 16 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha revocato il fallimento.
C. Il 31 luglio 2017 RI 1 ha chiesto all’UF copia dei documenti del protocollo fallimentare contrassegnati con i n. 440A, 446, 447, 453, 458, 460, 461, 463, 463A e 465, ciò che ha sollecitato in seguito con e-mail del 21 agosto 2017 e comunicazione scritta del 31 agosto 2017.
D. Dando parzialmente seguito a quanto richiesto, il 7 settembre 2017 l’Ufficio ha trasmesso a RI 1 copia dei documenti n. 446, 447 e 460. Per quanto attiene agli altri atti, l’UF ha invitato il richiedente a domandarne copia “alle competenti Autorità” che li hanno emessi, siccome – a suo parere – “non sono afferenti alla procedura fallimentare”. Su nuova domanda di RI 1, il 13 settembre l’Ufficio gli ha trasmesso anche l’allegato relativo ai documenti n. 446 e 447, pur trattandosi di uno scritto redatto dallo stesso interessato.
E. Con ricorso del 18 settembre 2017 RI 1 si aggrava contro lo scritto 7 settembre 2017 dell’organo dei fallimenti, chiedendo di accertare la prevenzione dell’Ufficiale dei fallimenti di __________, __________ DN 1, e di obbligarlo a ricusarsi, di fare ordine all’amministrazione del fallimento di produrre senza indugio e dietro pagamento delle relative spese i sette documenti non ancora consegnatigli e, infine, di ordinare l’allestimento immediato del conto finale.
F. Con osservazioni del 2 ottobre 2017 l’UF postula la reiezione del gravame e produce copia del conto finale e dello stato di riparto, rilevando di aver trasmesso tali atti alle parti interessate. L’8 novembre 2017 ha inoltre prodotto alla Camera lo scritto 3 novembre con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ aveva accolto la richiesta 19 ottobre di RI 1 di ottenere il documento n. 440A che aveva proprio emesso l’Ufficio di tassazione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 settembre 2017, il ricorso presentato il 18 settembre 2017 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 In virtù dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF (nelle versioni in tedesco e in francese) i funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni in particolare negli affari in cui potrebbero avere un’opinione preconcetta.
a) Ci si può al riguardo riferire alla prassi relativa all’art. 30 cpv. 1 Cost., per cui ognuno ha il diritto che la propria causa sia giudicata da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Tale garanzia è violata quando sussistono circostanze che oggettivamente creano un’apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione, le impressioni puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo per contro di rilievo (sentenze del Tribunale federale 5A_799/2010 dell’8 marzo 2011 consid. 6.2, con rinvii, e 5A_81/2010 del 29 aprile 2010 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2016.1 del 19 febbraio 2016, consid. 6.1 e riferimenti citati). Decisioni procedurali o materiali errate – tranne se sono gravi e ripetute – non sono in linea di massima atte a fondare un’apparenza di prevenzione (DTF 125 I 124 consid. 3/e; 116 Ia 138 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5P.145/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.3.2). Semplici errori giuridici devono infatti essere contestati e corretti con il rimedio di diritto specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_404/2012 del 14 agosto 2012 consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.1 del 19 febbraio 2016, consid. 6.1 e riferimenti citati).
b) Chi domanda mediante ricorso la ricusa di un funzionario nel senso dell’art. 10 LEF deve indicare segnatamente il motivo legale di ricusa (art. 10 cpv. 1 n. 1-4 LEF; DTF 39 I 141 consid. 4; François Chaix, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), JdT 2016 II 59) e, all’occorrenza, addurre le circostanze straordinarie che giustificano l’obbligo di ricusarsi nel caso concreto (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 10 LEF).
2.2 Nel caso in rassegna, nella misura in cui il ricorrente si limita a sostenere genericamente che dagli atti della procedura fallimentare emergono sufficienti indizi di prevenzione dell’Ufficiale, senza tuttavia menzionarne alcuno, la domanda di ricusa si rivela inammissibile, siccome non motivata (sopra, consid. 2.1/b). Per quanto concerne invece il riferimento alla denuncia penale da lui sporta contro l’Ufficiale, va rilevato che tale atto non basta da solo a giustificare la ricusa. Diversamente, sarebbe sufficiente per ogni interessato presentare una denuncia penale al fine di obbligare qualsiasi funzionario a ricusarsi, e ciò anche nell’ipotesi in cui la denuncia sia infondata. Va rilevato del resto che con decisione del 27 novembre 2017 (inc. __________), assunta d’ufficio, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo di RI 1 e sua moglie contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nel procedimento penale aperto contro l’Ufficiale in seguito alla denuncia. D’altronde, come si vedrà (sotto consid. 3), il rifiuto di fornire i documenti richiesti dall’insorgente non era illegittimo, sicché non poteva oggettivamente suscitare un’impressione di parzialità. Non avendo RI 1 addotto altri elementi che potessero giustificare, se del caso, il dovere dell’Ufficiale di ricusarsi nel caso di specie, nella misura in cui è ammissibile la domanda di ricusazione si rivela così infondata.
3.1 Giusta l’art. 8a cpv.1 LEF, chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Va dato atto al ricorrente che tale diritto non è limitato ai verbali e registri indicati all’art. 8 LEF, ma si estende agli atti e giustificativi contenuti nell’incarto esecutivo o fallimentare (DTF 110 III 51 consid. 4; 93 III 4 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2015 del 16 settembre 2015, consid. 3.1), o meglio a ogni documento suscettibile di comprovare un fatto rilevante nella procedura (esecutiva o fallimentare) pendente o successivamente a una procedura già chiusa o finanche in un’ipotetica procedura futura (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 8a LEF). Nella procedura di fallimento, oltre agli atti imposti dalla legge ed emessi direttamente dall’amministrazione del fallimento (inventario, graduatoria, elenco degli oneri, verbali delle assemblee dei creditori, stato di riparto, conto finale, ecc.), entrano in linea di conto i libri contabili del fallito e le relative pezze giustificative, come pure i verbali delle sedute degli organi della società fallita (DTF 93 III 7 consid. 1; cfr. DTF 126 V 453 consid. 2/c). In generale, sono contemplati tutti i documenti che possono avere influenza sulla procedura di fallimento e che per tale ragione devono essere registrati nel protocollo del fallimento secondo l’art. 8 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32).
3.2 Nel caso di specie, si evince dagli atti che i documenti di cui il ricorrente ha chiesto copia all’UF esulano dalla procedura di fallimento. Gli atti contrassegnati nel protocollo con i n. 453 e 458 fanno invero riferimento a una parte della corrispondenza intrattenuta nell’ambito del procedimento penale che il Ministero pubblico ha aperto nei confronti di RI 1 (inc. __________), in seguito a una segnalazione dell’Ufficio per frode fiscale. In base al contenuto degli scritti in questione risulta pure che l’insorgente ha avuto accesso all’incarto e quindi anche a tali documenti (in calce al documento n. 453 figura addirittura che una copia è stata trasmessa al legale di RI 1). Gli atti n. 461, 463 e 463A, per parte loro, riguardano la procedura che la Corte dei reclami penali ha aperto a seguito del reclamo di RI 1 (sopra, consid. 2). Essendo parte di quella procedura, il ricorrente ha verosimilmente già avuto accesso a tali atti o potrà, se del caso, ottenerlo. L’atto protocollato con il n. 465 è invece la decisione del 26 giugno 2017 con cui questa Camera non ha dato seguito alla richiesta dell’insorgente di adottare misure disciplinari contro l’Ufficiale. Va rimarcato in proposito che, in qualità di denunciante (art. 11 cpv. 4 LALEF), RI 1 non ha diritto a ottenere le motivazioni di tale decisione, ma soltanto il dispositivo, il quale gli è stato del resto già trasmesso. Da ultimo, il documento n. 440A è una richiesta di assistenza amministrativa dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ nei confronti dell’UF, atto di cui il ricorrente è già in possesso, come emerge dallo scritto 3 novembre 2017 dell’Ufficio di tassazione (sopra, consid. F).
In definitiva, i documenti appena menzionati sono estranei alla procedura di fallimento e per tale motivo neppure dovevano essere iscritti nel protocollo del fallimento, non avendo alcuna influenza sulla procedura (sopra, consid. 3.1). Ne consegue che RI 1 non può pretenderne copia dall’Ufficio in base all’art. 8a LEF, ma dovrà semmai rivolgersi alle autorità che hanno emesso tali atti, come d’altronde ha già in parte fatto. La decisione impugnata si rivela così conforme alla legge.
Il ricorrente chiede infine di ordinare all’Ufficio di allestire immediatamente il conto finale. Tale domanda è però diventata senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR), dal momento che nel frattempo l’UF ha allestito e inoltrato alle parti quanto chiesto (sopra, consid. F). Ciò segna l’esito del ricorso, integralmente sfavorevole a chi l’ha proposto.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di accertare la prevenzione dell’Ufficiale dei fallimenti di Locarno e di obbligarlo a ricusarsi è respinta.
Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.