Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.02.2017 15.2017.6

Incarto n. 15.2017.6

Lugano 23 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi presentati il 5 gennaio 2017 da

RI 1, __________, e RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emes­si il 23 dicembre 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del primo ricorrente, rispettivamente della seconda ricorrente, da

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 23 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede rispettivamente contro RI 1 e la moglie RI 2 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 97'000.– oltre agli interessi del 5% dal 25 gennaio 2016 “per risarcimento danni complessivo di Fr. 97'000.–”;

che il 5 gennaio 2017, i coniugi RI 1 hanno interposto ricorso contro i predetti precetti esecutivi, affermando di non avere danneggiato l’escutente né d’intrattenere una relazione commerciale con lui e di ritenere che PI 1 abusi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per motivi di prepotenza, il suo credito non essendo giustificato da alcun’attestazione o fattura;

che l’UE, con scritto del 16 gennaio 2017, ha comunicato ai ricorrenti di avere registrato la loro opposizione e chiesto loro se, in queste circostanze, essi intendevano mantenere il ricorso;

che con e-mail del 17 gennaio 2017 gli escussi hanno risposto in modo affermativo;

che nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2017 l’UE ha chiesto di respingere i ricorsi senza ulteriori atti istruttori;

che stante l’esito del giudizio odierno i ricorsi non sono stati notificati al procedente per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dei precetti esecutivi impugnati, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF);

che vertendo gli atti contestati sullo stesso preteso credito, le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) per-mette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa;

che in linea di principio un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);

che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);

che tuttavia è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’isti­­tuto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’e­­scusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);

che l’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 seg., consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escus­­so di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2);

che siccome il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 segg.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’uf­­ficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4);

che la censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2014.98 del 12 febbraio 2015, consid. 6);

che nel caso in rassegna i ricorrenti non menzionano le circostanze eccezionali da cui si dovrebbe concludere al carattere manifestamente abusivo dei precetti esecutivi impugnati;

che non risulta comunque manifesto che nel caso specifico il procedente persegua in modo evidente altri fini se non l’incasso di un credito;

che l’esistenza di un titolo per quel credito o l’esistenza del credito stesso sarà semmai verificata in eventuali procedure di rigetto delle opposizioni (art. 80 segg. LEF), rispettivamente in cause di merito (art. 79 e 83 cpv. 2 LEF);

che i ricorsi, infondati, vanno di conseguenza respinti;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

  1. Il ricorso di RI 2 è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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