Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2017 15.2017.31

Incarto n. 15.2017.31

Lugano 4 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 15 aprile 2017 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 5 aprile 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) PI 3, (rappr. dall’RA 1, ) PI 2, __________

e sul ricorso 9 agosto 2017 di quest’ultima per denegata giustizia,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nelle esecuzioni appena citate, il 5 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 2 maggio 2017;

che con il ricorso in esame RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la ricusazione del presidente della Camera, l’accertamento della nullità degli avvisi di pignoramento e in via subordinata la sospensione delle esecuzioni a suo carico fino a decisione definitiva sia sulla domanda di ricusazione da lei formulata in una precedente procedura di ricorso (15.2016.104), sia su non meglio definite istanze di revisione delle decisioni alla base di due dei tre crediti posti in esecuzione;

che per quanto attiene alla prima conclusione, la ricorrente chiede di estendere alla procedura in rassegna la domanda di ricusazione formulata nella procedura avviata con due suoi ricorsi del 6 e 8 novembre 2016 (inc. 15.2016.104), rinviando alle motivazioni espresse in quella sede;

che nel frattempo la domanda di ricusazione presentata in quella causa, nella misura della sua ricevibilità, è stata respinta dalla Camera con decisione del 9 maggio 2017 e il ricorso interposto contro la stessa al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (decisione 5A_407/2017 dell’8 giugno 2017);

che anche la domanda di ricusazione qui in esame è da considerare pertanto infondata;

che a detta di RI 1 i crediti posti in esecuzione da PI 1 e dalla PI 2 sono “falsi” e “nulli”, “perché resi da Giudici prevenuti e parziali”, come risulterebbe da istanze di revisione “che verranno notificate assieme ai numeri di incartamenti non appena significati”;

che l’autorità di vigilanza non .competente per statuire sulla fon­datezza materiale dei crediti posti in esecuzione, bensì solo sulla regolarità formale della procedura esecutiva (art. 17 LEF);

che le censure relative al credito dedotto in esecuzione o alla decisione che ne accerta esistenza e importo devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto dell’opposizione o già nella pregressa procedura giudiziaria di merito;

che nella fattispecie esse sono del resto state invocate senza successo per quanto riguarda l’esecuzione della PI 2 (sentenze della CEF 14.2016.268 del 13 dicembre 2016, consid. 4, e del Tribunale federale 5D_12/2017 del 7 febbraio 2017) e lo sarebbero potute essere per il credito vantato da PI 1 (v. sentenze della CEF 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 e del Tribunale federale 5D_11/2017 del 7 febbraio 2017, con rinvio alla sentenza 4A_481/2015 del 15 ottobre 2015 che chiude definitivamente la procedura di merito);

che la ricorrente non può seriamente pretendere ora di rimettere in discussione decisioni passate in giudicato con l’espediente dell’eccezione di nullità;

che sebbene dovessero riferirsi alle decisioni di rigetto delle opposizioni interposte alle esecuzioni in questione, le istanze di revisione cui accenna la ricorrente in modo vago non risultano ancora essere state inoltrate e non hanno comunque di per sé effetto sospensivo (art. 331 cpv. 1 CPC), per tacere del fatto che la ricorrente non fa valere alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare una revisione di quelle decisioni;

che pure le domande di revisione di decisioni fiscali non sospendono l’esazione d’ufficio per legge (art. 234 cpv. 2 e 4, e 244 cpv. 3 LT);

che nelle predette circostanze va respinta anche la domanda di sospensione della procedura di ricorso in attesa di una decisione definitiva sulle istanze di revisione (qualunque esse siano), mentre essa è diventata senza oggetto nella misura in cui si riferisce alla domanda di ricusazione;

che è pure infondata la doglianza relativa all’importo del credito fatto valere dallo Stato, che a giudizio della ricorrente è di fr. 250.– e non di fr. 454.30 poiché la differenza riguarderebbe “spese abusive ed abnormi … per evidente arbitrio e sp[rop]orzionalità”;

che tale differenza è in realtà composta della tassa per l’emissio­­ne del precetto esecutivo (fr. 20.–, art. 16 cpv. 1 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]), oltre alle spese di notifica postale (fr. 8.– + fr. 5.30 per il rinvio al creditore del suo esemplare, art. 13 cpv. 1 OTLEF), della tassa per un tentativo di notifica supplementare del precetto (fr. 7.–, art. 16 cpv. 3 OTLEF), della tassa per la decisione di rigetto dell’opposizione emessa il 6 ottobre 2016 dal Giudice di pace di Lugano Est (fr. 120.–) e per le ripetibili dovute all’istante (fr. 25.–), della tassa (condizionale) di registrazione della domanda di proseguire l’esecuzione (fr. 5.–, art. 20 cpv. 4 OTLEF), della tassa e delle spese dell’avviso di pignoramento (fr. 9.–, art. 9 cpv. 1 lett. a e 13 cpv. 1 OTLEF) e della tassa (condizionale) d’incasso e di riversamento al creditore dell’importo che dovesse versare l’escussa a saldo del proprio debito o che dovesse essere conseguito con la realizzazione dei beni pignorati (fr. 5.–, art. 19 cpv. 1 OTLEF);

che, come esposto, queste tasse e spese sono fondate su norme di legge e sono commisurate all’onere amministrativo determinato dalla resistenza infondata e dilatoria opposta dalla ricorrente;

che, infine, il ricorso presentato da RI 1 il 6 e l’8 novembre 2016 (inc. 15.2016.104) non ha risvolti diretti nella procedura qui in esame dal momento che verte su altre esecuzioni;

che sarà proprio in sede di esecuzione del pignoramento che l’UE potrà determinare i parametri del calcolo del minimo esistenziale della ricorrente sulla base del suo interrogatorio (art. 91 LEF);

che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto;

che visto l’esito del presente giudizio, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è priva d’oggetto;

che con ricorso del 9 agosto 2017 la PI 2 chiede a questa Camera di ordinare all’Ufficio di eseguire immediatamente il pignoramento nell’esecuzione n. __________ o di fornire documenti per giustificare il ritardo, siccome non ha più ricevuto notizie dopo la domanda di continuazione della sua esecuzione;

che a ben vedere l’UE aveva dato seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione, inviando alla debitrice l’avviso di pignoramento, poi impugnato;

che la PI 2 non ha però avuto notizie del ricorso della debitrice, siccome, stante il suo esito, la Camera non ha ritenuto necessario procedere a ulteriori atti istruttori, ovvero a intimare alle parti interessate il gravame e assegnare loro un termine per presentare eventuali osservazioni;

che l’Ufficio dovrà ora eseguire il pignoramento, anche in assenza dell’escussa (DTF 112 III 16 consid. 5), qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non vi assista o non vi si faccia rappresentare (sentenza della CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016);

che pertanto il ricorso della PI 2 risulta privo d’oggetto, l’organo esecutivo avendo dato immediatamente seguito alla domanda di proseguimento e dovendo ora eseguire il pignoramento;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione del giudice Charles Jaques è respinta.

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

  2. Il ricorso della PI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

  3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  4. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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