Incarto n. 15.2017.29
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 marzo 2017 di
RI 1, __________ RI 2, __________ RI 3, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno nel fallimento della
PI 2, __________
o meglio contro l’asta del 15 febbraio 2017 di un credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, aggiudicato alla
PI 1 __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito del fallimento della PI 2 decretato il 21 maggio 2014 e sottoposto alla procedura di liquidazione sommaria, il 15 febbraio 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha aggiudicato alla PI 1 per fr. 1'000.– un credito di fr. 599'279.57 (pari ai passivi iscritti nella graduatoria) vantato dalla fallita contro i propri organi legali o di fatto;
che con ricorso del 23 marzo 2017, i gerenti della fallita, RI 1, RI 2 e RI 3, postulano l’annullamento dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che le modalità di pubblicazione sono gravemente viziate siccome l’UE non li ha avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre giorni prima come previsto dall’art. 125 cpv. 2 LEF (applicato per analogia);
che con osservazioni del 29 marzo e 6 aprile 2017 l’aggiudicataria e l’UF si sono opposti al ricorso, mentre i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni con replica del 18 aprile;
che agendo i ricorrenti nella loro qualità di terzi debitori della pretesa posta all’asta, appare anzitutto dubbia la ricevibilità del ricorso, ricordato che i terzi debitori, se non si sono nel contempo annunciati nel fallimento quali creditori del fallito o della massa (v. sentenza del Tribunale federale 5A_324/2015 del 21 agosto 2015, BlSchK 2016, 152 consid. 3), non sono in linea di massima legittimati a contestare le decisioni dell’amministrazione del fallimento, tranne se ledono interessi propri degni di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1);
che, orbene, nel caso in esame i ricorrenti non fanno valere alcun interesse degno di protezione;
che in particolare i terzi interessati all’acquisto di beni compresi in un’asta non sono legittimati a ricorrere contro la fissazione della stessa (sentenze della CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, RtiD 2014 II 878 n. 44c);
che la questione della legittimazione, ad ogni modo, può rimanere indecisa, poiché il ricorso risulta infondato;
che a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti;
che le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125 cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvii esplicitamente (DTF 43 III 261 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);
che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non trova invece applicazione analogica l’art. 125 cpv. 3 LEF;
che, infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria alcuna comunicazione del bando ai creditori o al fallito – e men che meno ai terzi debitori – poiché a partire dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi di tenersi informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid. 1), fermo restando che nel caso specifico i creditori sono stati informati della data e del luogo dell’asta con raccomandata del 7 febbraio 2017 (doc. 5 accluso al ricorso);
che la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure immobiliari e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui favore vennero costituiti in pegno i crediti gravanti sul fondo (art. 71 RUF), ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno d’asta e ai titolari di diritti legali di prelazione (art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Amacker/Küng in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 257 LEF);
che non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza del Tribunale federale 5A_666/2014 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94 III 102; Amacker/Küng, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71 RUF; contra: Bürgi in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF);
che sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli interessati (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 18 ad § 47), ciò non conferisce ancora loro un diritto e comunque non è di rilievo nella fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione di un immobile;
che il ricorso va di conseguenza respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.