Incarto n. 15.2017.25
Lugano 2 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 2 aprile 2017 di
RI 1 (D)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’asta immobiliare avvenuta il 27 marzo 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dal
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. 4 emesso il 6 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il Comune PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 102.35 oltre agli interessi del 3% dal 14 gennaio 2014, di fr. 2.86 e di fr. 60, corrispondenti ai crediti per tributi pubblici non pagati (imposte comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida). Oggetto del diritto di pegno è la quota B della proprietà per piani (PPP) n. __________1, pari a 17.140/1000 della particella n. __________ RFD di __________, intestata alla comunione ereditaria fu PI 2, composta dei figli RI 1 (escussa), PI 3, PI 4 e PI 5, nonché dal marito PI 6 (1922), deceduto il 1° dicembre 2014, pure titolare esclusivo della quota A.
B. Non avendo la debitrice interposto opposizione contro il precetto esecutivo né gli altri membri della comunione ereditaria nella loro qualità di terzi comproprietari, il 21 ottobre 2015 il PI 1 ha chiesto all’UE di realizzare il pegno sia nell’esecuzione diretta contro RI 1, sia in quelle dirette contro i fratelli PI 3 (n. __________) e PI 4 (n. __________) e il defunto padre (n. __________, esecuzione volta anche alla realizzazione del pegno gravante la quota A). RI 1 ha ricevuto comunicazione della domanda di realizzazione il 14 novembre 2015.
In precedenza, e meglio il 22 gennaio 2014, il Cantone Ticino e la Confederazione avevano richiesto la realizzazione del fondo nelle esecuzioni in via di pignoramento n. __________ (relative alle imposte cantonali dal 2006 al 2011) e n. __________ (relative alle imposte federali dal 2006 al 2011) e il 15 dicembre 2014 il Cantone aveva richiesto la realizzazione della quota B nelle esecuzioni in via di realizzazione di pegno dirette contro PI 4 (n. __________) e PI 3 (n. __________) volte all’incasso delle imposte cantonali dal 2006 al 2012.
C. Il 5 gennaio 2017 l’Ufficio ha trasmesso a RI 1 mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento al suo domicilio in Germania l’avviso d’incanto della PPP n. __________1 (quote A e B) fissato per il 27 marzo 2017 alle ore 11:00. L’avviso è poi stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio n. __________ del __________. Informava sul deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco degli oneri a partire dal 24 febbraio 2017. Il valore di stima peritale del fondo era stabilito in fr. 150'000.–. Esso risultava gravato da ipoteche legali a favore del Cantone Ticino per fr. 8'913.85 e a favore del Comune PI 1 per fr. 7'041.65, ripartite tra l’escussa e i tre fratelli, quali eredi sia del padre (già titolare della quota A) sia della madre (già proprietaria della quota B), e da ipoteche legali della comunione dei comproprietari per fr. 79'838.25. L’elenco oneri precisava che l’asta veniva ordinata, oltre che per le domande di realizzazione già citate, anche in adempimento della sentenza OA.2005.190 emessa il 10 marzo 2016 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa di esclusione dei comproprietari della PPP n. __________1 promossa dalla PI 7 (in virtù dell’art. 649b cpv. 1 CC), con cui aveva fatto ordine all’UE di Locarno di venderla ai pubblici incanti ove gli eredi di PI 6 non avessero alienato la quota entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
D. Con ricorso del 25 gennaio 2017 RI 1 si è aggravata contro l’avviso d’incanto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione immediata dell’esecuzione.
E. Con decisione del 14 marzo 2017 (inc. n. 15.2017.17) questa Camera ha respinto il ricorso nella misura in cui lo stesso era ricevibile e ha conseguentemente dichiarato priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. RI 1 ha impugnato questa decisione al Tribunale federale con ricorso datato 22 marzo 2017, chiedendo il conferimento dell’effetto sospensivo. Il 24 marzo il Tribunale federale ha respinto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, facendo difetto il requisito della possibilità di successo del rimedio.
F. All’asta pubblica del 27 marzo 2017 la PPP n. __________1 è stata aggiudicata in comproprietà a CO 2 e a CO 3 per fr. 120'000.–.
G. Con ricorso del 2 aprile 2017, redatto in parte in tedesco, in parte in francese e in parte in italiano, RI 1 si aggrava contro l’aggiudicazione, chiedendone l’annullamento.
H. Con osservazioni del 27 aprile 2017 l’Ufficio si è opposto al ricorso. Gli aggiudicatari non hanno presentato osservazioni. Il ricorso non è stato trasmesso al PI 1.
I. Nelle more della presente procedura, con decisione del 5 maggio 2017 (5A_225/2017) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato il 22 marzo 2017 da RI 1. Lo stesso giorno, quest’ultima si è determinata sulle osservazioni dell’UE, auspicando l’annullamento dell’aggiudicazione così da lasciarle la possibilità di risolvere la vertenza con una vendita privata e libera a un prezzo attuale (“par une vente privée et libre à un prix actuel”).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 marzo 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) limitatamente alle censure rivolte direttamente all’asta (quelle riferite agli atti preparatori sono invece tardive, v. sotto consid. 3-7).
Sennonché l’art. 327a CPC riguarda il reclamo all’autorità giudiziaria cantonale superiore contro le sentenze del giudice dell’esecuzione in materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere in virtù della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Mentre giusta l’art. 19 LEF il ricorso al Tribunale federale contro le decisioni delle autorità (superiori) di vigilanza cantonali in materia di esecuzione e fallimenti è retto dalla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), non dal CPC. Ora, per l’art. 103 cpv. 1 LTF di regola tale ricorso non ha effetto sospensivo. E nella fattispecie, del resto, il Tribunale federale ha respinto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso del 22 marzo 2017 già il 24 marzo. Nulla ostava quindi alla tenuta dell’asta della PPP il 27 marzo 2017.
L’insorgente si duole poi nuovamente che nel registro fondiario non è stato iscritto il trapasso di proprietà a suo favore a seguito di donazione da parte del padre. Già si è però detto nella decisione relativa al precedente ricorso (inc. CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 5) che la via del ricorso è preclusa per questioni di merito, la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente. Al riguardo il ricorso si rivela perciò ancora una volta irricevibile oltre che tardivo.
Pure irricevibili, poiché tardive, sono le censure con cui la ricorrente nega di essere debitrice della __________ (oggi PI 7) e delle imposte riferite al 2006 o si duole che le imposte sono troppo elevate (replica del 5 maggio 2017). Le contestazioni andavano formulate entro dieci giorni dal deposito dell’elenco degli oneri (art. 140 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), avvenuto nel caso specifico il 24 febbraio 2017, se non già allo stadio della notifica del precetto esecutivo per i debiti fiscali menzionati nella causale di quell’atto.
RI 1 ritiene illegale effettuare un incanto al nome di un defunto. A prescindere dal fatto che questa censura si rivela ampiamente tardiva, dato che l’indicazione del nominativo del defunto padre, con l’aggiunta “ora eredi”, già era contenuta nell’avviso d’incanto, l’esecuzione n. 4__________ è diretta contro la ricorrente personalmente, non contro il defunto padre, e i comproprietari iscritti nel registro fondiario sono gli eredi in vita, nominativamente menzionati, e non i genitori defunti. Anche nel merito la censura cade quindi nel vuoto.
La ricorrente si lamenta altresì di non avere avuto la possibilità di vendere liberamente il fondo, il cui valore attuale ammonta a suo dire a fr. 300'000.–, mentre è stato liquidato a soli fr. 120'000.–, ciò che le conferirebbe diritti di risarcimento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino. Pure questa censura è tardiva, dal momento che la ricorrente conosce l’intenzione dell’UE di vendere il fondo all’asta pubblica già dalla sua comunicazione il 13 gennaio 2017 (sopra ad C). D’altronde, nulla le impediva di proporre a tutti gli interessati di procedere alla vendita del fondo a trattative private (art. 130 n. 1, con rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) e neppure, addirittura, di venderlo privatamente senza il loro consenso, predisponendo poi il pagamento di tutti i crediti con il ricavato per evitarne la messa all’incanto pubblico (cfr. sentenza della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009 consid. 2).
Appare quindi manifestamente fuori luogo la richiesta di ritenere responsabile lo Stato del Cantone Ticino per il presunto danno causatole dalla vendita all’asta del fondo a un prezzo ch’ella ritiene inferiore al suo valore reale, per tacere del fatto che la richiesta è comunque irricevibile, perché tende alla constatazione di pretesi errati comportamenti dell’UE e non al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva (sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1/b).
Ancora una volta la doglianza è manifestamente tardiva. Ad ogni modo, un fallimento dichiarato all’estero da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera – e in particolare sospende le esecuzioni individuali (art. 206 LEF cui rinvia l’art. 170 LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2), ciò che vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Non risulta che la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________ prodotta dalla ricorrente (doc. D4) sia stata formalmente riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Del resto, l’esecuzione n. __________1 è diretta contro la ricorrente personalmente per le imposte relative alla quota B del fondo da lei dovute quale membro della comunione ereditaria della madre. Non sarebbe pertanto stata sospesa neppure se la procedura d’insolvenza del padre fosse stata riconosciuta in Svizzera. Semplici promesse di pagamento, peraltro rimaste allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, non erano poi un motivo sufficiente per sospendere l’esecuzione. Ciò segna definitivamente la sorte del ricorso.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.