Incarto n. 15.2017.15
Lugano 4 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 gennaio 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 o meglio contro l’opposizione al precetto esecutivo emesso il 22 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 510'294.35, di fr. 140'000.–, di fr. 50'000.– e di fr. 60'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014 facendo valere come titolo di credito un contratto di consulenza aziendale.
B. Il precetto esecutivo è stato notificato il 25 novembre 2016 a un dipendente dell’escussa, che ha interposto opposizione.
C. Con ricorso del 30 gennaio 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
D. Con osservazioni del 10 febbraio 2017 al proprio stesso ricorso RI 1 ha chiesto nuovamente di annullare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
E. Nelle sue osservazioni del 24 febbraio 2017 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la PI 1 non ha presentato osservazioni. Interpellato direttamente dalla Camera, il 3 maggio 2017 l’amministratore unico della società escussa, AM 1, ha ratificato l’opposizione interposta dal dipendente.
Considerato
in diritto: 1. L’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore è stato trasmesso al ricorrente per posta semplice il 28 novembre 2016, sicché l’UE non è in grado di provare la data in cui è giunto ad RI 1, il quale non si esprime al proposito nel ricorso. Non trovandosi nel fascicolo processuale elementi dai quali dedurre ch’egli l’abbia ricevuto più di dieci giorni prima dell’impugnazione, si deve ritenere che il ricorso è tempestivo e in linea di principio ricevibile.
Conformemente all’art. 9 cpv. 3 LPR, il 2 febbraio 2017 l’Ufficio ha trasmesso a PI 1 copia del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni. Questa assegnazione di termine è stata comunicata per conoscenza anche ad RI 1, che il 10 febbraio 2017 ha presentato delle osservazioni al proprio ricorso. Tale allegato, che peraltro ripropone le stesse e identiche argomentazioni contenute nel ricorso, risulta proceduralmente irrito e va estromesso dall’incarto. Non è infatti consentito al ricorrente di completare il ricorso dopo la scadenza del termine (di 10 giorni, art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugnazione, nel caso specifico ampiamente scaduto il 10 febbraio 2017.
Il ricorrente si duole che il precetto esecutivo è stato notificato a un dipendente dell’escussa, il quale ha interposto opposizione senza che a ciò fosse abilitato, in quanto non è iscritto nel registro di commercio. Inoltre, osserva il ricorrente, dall’atto esecutivo non emerge che l’amministratore unico della società escussa (con diritto di firma individuale) fosse assente al momento della notifica del precetto esecutivo presso gli uffici della società. Non erano quindi dati i presupposti per una notifica sostitutiva all’impiegato giusta l’art. 65 cpv. 2 LEF. Il ricorrente rileva d’altronde che l’opposizione interposta dal dipendente non è poi stata confermata formalmente entro dieci giorni dall’unica persona abilitata a rappresentare la società, ossia dal proprio amministratore unico. In conclusione egli chiede che l’opposizione sia accertata come non avvenuta e venga di conseguenza annullata.
Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
4.1 La notifica sostitutiva di un atto esecutivo a un impiegato della società che non ne sia un amministratore, un direttore o un procuratore può quindi avvenire unicamente quando la notifica a una di queste persone non è potuta avvenire perché temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12 consid. 3/b, con rif.; sentenza della CEF 15.2013.77 del 17 settembre 2013 consid. 3).
4.2 Nel caso di specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio, ossia in __________ a __________, nelle mani di un impiegato – tale __________ – che non risulta essere amministratore, direttore o procuratore della stessa, l’unica persona abilitata a rappresentarla, secondo le indicazioni del registro di commercio, essendo il suo amministratore unico AM 1. Non è dato di sapere se in quell’occasione quest’ultimo era anche presente nei locali della società. Fosse stato assente, la notifica del precetto esecutivo andrebbe considerata irregolare e da rifare, fatta salva una successiva ratifica dell’amministratore unico. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché l’escussa non ha ricorso contro la decisione impugnata benché ne sia venuta a conoscenza tramite la notifica del ricorso. Non presentando osservazioni, essa ha tacitamente ammesso la validità della notificazione.
L’opposizione fatta da un impiegato di una persona giuridica che, secondo l’iscrizione contenuta nel registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l’ufficio di esecuzione, rispettivamente l’autorità di vigilanza, deve esaminare se l’impiegato ha agito con l’autorizzazione degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l’opposizione (DTF 97 III 115 seg.; 99 III 64 consid. 4; 107 III 50 consid. 1; sentenze della CEF 15.2014.112 del 17 novembre 2014 consid. 2 e 15.2009.13 del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 et 24 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, direttamente interpellato dalla Camera (in virtù dell’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), il 3 maggio 2017 l’amministratore unico della società escussa, AM 1, ha ratificato l’opposizione interposta dal dipendente __________. Contrariamente a quanto pare credere il ricorrente, tale ratifica ha effetto retroattivo (sentenza del Tribunale federale 4A_107/2010 consid. 2.3; Watter in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 8 ad art. 38 CO; Chappuis in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad art. 38 CO), ed è pertanto efficace anche se avviene dopo la scadenza del termine d’opposizione. Ciò segna la sorte del ricorso.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.