Incarto n. 15.2017.14
Lugano 6 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2017 di
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________7 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Come richiesto da PI 1, il 24 gennaio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. 7 per l’incasso di fr. 309'549.05 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2011, menzionando quale titolo o motivo del credito: “Riformulazione e/o ripresa precetti esecutivi no. 152-161__________ e no. 169__________”.
B. Dopo aver interposto opposizione il 26 gennaio 2017, con ricorso del 2 febbraio 2017 l’RI 1 si aggrava contro il PE, chiedendo a questa Camera di ordinare all’UE di annullarlo e di non darne notizia a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF.
C. Con osservazioni del 17 febbraio 2017 PI 1 postula la reiezione del gravame, mentre l’UE si rimette al giudizio della Camera nelle sue del 21 febbraio 2017.
D. Con replica spontanea del 1° marzo 2017 e duplica del 17 marzo 2017 le parti hanno in sostanza contestato le rispettive posizioni e ribadito le proprie domande di causa.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 26 gennaio 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
L’insorgente fa poi notare che pure l’esecuzione n. 152__________, promossa nei confronti dell’RI 1 dalla fallita PI 2, il cui gerente era all’epoca PI 1, è stata oggetto di un’azione volta all’accertamento dell’inesistenza del debito, procedura che è sfociata nella decisione del 20 agosto 2012 (inc. __________) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, aveva confermato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori già iscritta in via supercautelare il 6 dicembre 2011 a favore dell’PI 2 a garanzia del credito oggetto dell’esecuzione in questione, limitandone però l’importo a fr. 11'484.85 più interessi in luogo dei fr. 145'956.35 pretesi dalla procedente. In seguito, l’iscrizione è tuttavia decaduta, l’PI 2 non avendo promosso la causa tendente all’iscrizione definitiva entro il termine impartito dal Pretore.
Nella replica e nella duplica le parti si limitano a specificare le circostanze di fatto antecedenti l’inoltro del precetto impugnato, riproponendo le loro domande di causa.
Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108 del 10 maggio 2017, consid. 3).
Ciò posto, con il precetto impugnato PI 1 fa (di nuovo) valere lo stesso credito indicato nei PE n. 152__________, 161__________ e 169__________, l’importo di fr. 309'549.05 essendo in effetti la somma dei PE n. 161__________ e 169__________, i quali, a loro volta, recano l’ammontare menzionato nel PE n. 152__________ (oltre agli interessi maturati sino al 31 maggio 2014 nel caso del PE n. 169__________). Questa circostanza emerge del resto chiaramente dalla causale del credito figurante sul PE impugnato (“Riformulazione e/o ripresa precetti esecutivi no. 152__________-161__________ e no. 169__________”). Orbene, ritenuto che quel credito è inesistente, come accertato nella sentenza pretorile del 3 giugno 2016 – fatto ben noto ad PI 1, che ha impugnato senza successo tale decisione –, risulta manifesto che l’esecuzione in esame non persegue l’incasso di un credito (in realtà inesistente), bensì altri fini estranei all’esecuzione per debiti disciplinata dalla LEF. Onde la sua nullità (in tal senso: Thomas Engler, Die nichtige Betreibung, ZZZ 2016 pagg. 44 seg., e i rinvii alla giurisprudenza dell’Obergericht zurighese). Non porta a diversa conclusione neppure il richiamo del resistente alla sentenza 15.2011.4 di questa Camera, la cui fattispecie esaminata verte su tutt’altro tema (opposizione al PE), del tutto irrilevante nel caso al vaglio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’esecuzione n. __________7 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è dichiarata nulla ed è fatto ordine all’Ufficio di registrarne la nullità nel suo registro.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.