RI 1
Incarto n. 15.2016.89
Lugano 30 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso del 29 agosto 2016 di
arch. RI 1, __________ arch. RI 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di riconsiderazione del 16 agosto 2016, con cui è stato annullato l’avviso di pignoramento emesso il 21 luglio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Il 1° aprile 2016 RI 1 e RI 2 hanno promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano un’esecuzione contro RI 1 per l’incasso di fr. 103'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016.
B. Dando seguito alla predetta domanda, il 4 aprile 2016 l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e, per errore, anche un secondo precetto n. __________, poi annullato d’ufficio. Rimasto senza esito l’iniziale tentativo di notifica in via postale, l’ufficio ha incaricato la polizia comunale di notificare i precetti esecutivi, i quali gli sono stati ritornati con la menzione della loro notifica al destinatario il 20 aprile 2016 senza opposizione, pur essendo anche spuntata l’opzione “Non ritirato” nella rubrica “Impossibile procedere alla notificazione”.
C. Su richiesta dei procedenti di proseguire l’esecuzione, il 21 luglio 2016 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2016 (recte: 2017).
D. Ricevuto l’avviso appena menzionato, l’8 agosto 2016 PI 1 ha comunicato all’UE di aver trovato i precetti esecutivi solo al suo ritorno a __________ nel luglio 2016, controllando “verso fine mese” la posta prelevata dalla sua buca lettera. Egli ha precisato di essersi dovuto trattenere in Italia per diversi mesi e che la polizia comunale, non trovandolo il 20 aprile 2016 e non sapendo della sua permanenza in Italia, gli aveva lasciato gli atti in questione in buca lettera, come da lui chiesto in occasione della notifica di un precedente precetto esecutivo.
Egli ha pure affermato che non pagherà mai nulla ai procedenti, contestando in modo deciso la fondatezza del credito posto in esecuzione.
E. Il 12 agosto 2016 l’assistente __________ della Polizia comunale ha comunicato all’UE di aver depositato i precetti esecutivi nella buca delle lettere di PI 1 come da sua autorizzazione rilasciata al sergente __________ “per atti precedenti”, confermata al suo assistente pure “verbalmente durante un colloquio telefonico tenuto qualche settimana fa”.
F. Avvalendosi della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF, il 16 agosto 2016 l’UE ha annullato la notifica del precetto esecutivo n. __________ e l’avviso di pignoramento del 21 luglio 2016, ritornando ai procedenti un duplicato del precetto in questione sul quale è stata annotata l’opposizione dell’escussa con la data del 12 agosto 2016.
G. Con ricorso del 29 agosto 2016 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la decisione appena citata, chiedendo a questa Camera di annullarla e di ripristinare l’avviso di pignoramento del 21 luglio 2016.
H. PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre il 27 settembre 2016 l’UE ha chiesto che il ricorso sia respinto.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 agosto 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
I ricorrenti evidenziano che, come si evince dallo scritto dell’assistente della Polizia comunale __________, __________, è stato lo stesso escusso ad autorizzare la Polizia a depositare gli atti esecutivi a lui destinati nella buca delle lettere presso il suo domicilio. Egli non può ora pretendere d’invalidare la notifica del precetto effettuata secondo le indicazioni da lui fornite. D’altronde, aggiungono i ricorrenti, l’escusso per sua stessa ammissione ha preso conoscenza del precetto esecutivo nel corso del mese di luglio, sicché l’opposizione, annotata sul precetto esecutivo solo il 12 agosto 2016, è comunque tardiva.
L’agente incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 72 LEF). Ne consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai sensi degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7 segg.; sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2008.50 del 7 luglio 2008, consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 2). L’inidoneità della trasmissione per lettera o deposito vale a prescindere dal fatto che l’escusso abbia preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2003.86 dell’11 luglio 2003; sentenza 27 novembre 1990 dell’Autorità di vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991, pag. 94; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad art. 72 LEF). Qualora il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116, consid. 3b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già citate sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2, nonché sentenza 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).
3.1 Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’accordo verbale cui si riferisce l’assistente della Polizia Comunale __________, il deposito del precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escusso non costituisce valida notifica nel senso dell’art. 72 LEF. Non essendo l’UE in grado di dimostrare, come invece gli compete (sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.2, 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 3, e 15.2003.86 dell’11 luglio 2003) quando PI 1 ha effettivamente preso conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, si deve ritenere che ciò è avvenuto nel periodo da lui indicato, ovvero alla fine del mese di luglio 2016 durante le ferie esecutive estive, che si estendono dal 15 luglio al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF). Risulta così applicabile l’art. 56 LEF, di modo che il termine per interporre opposizione è cominciato a decorrere soltanto il primo giorno dopo la fine delle ferie, ossia il 2 agosto 2016 (il 1° agosto essendo festivo, cfr. art. 142 cpv. 3 CPC). Esso scadeva quindi il 12 agosto 2016.
3.2 Ora, con scritto dell’8 agosto 2016 PI 1 ha affermato che non pagherà mai nulla ai procedenti, contestando “fermamente” la fondatezza del credito posto in esecuzione. Considerato che l’opposizione al precetto esecutivo non soggiace a particolari esigenze di forma, atteso che è sufficiente che dalla dichiarazione dell’escusso risulti la sua volontà d’interporre opposizione (Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76; sentenza della CEF 15.2011.36 del 20 maggio 2011 consid. 2), nel caso concreto emerge chiaramente la volontà di PI 1 di opporsi al precetto esecutivo. Allo stesso non è ragionevolmente e oggettivamente possibile dare altro significato, motivo per cui PI 1 risulta avere interposto tempestiva opposizione.
Poiché l’esecuzione è stata sospesa dall’opposizione interposta, come visto, in modo valido dall’escusso (art. 78 cpv. 1 LEF), l’UE di Lugano ha correttamente registrato l’opposizione e annullato l’avviso di pignoramento con il provvedimento di riconsiderazione impugnato. Di modo che si giustifica la reiezione del ricorso di RI 1.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.