Incarto n. 15.2016.79
Lugano 6 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 27 agosto 2016 di
RI 1
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i sequestri n. __________ e n. __________ eseguiti nei confronti del ricorrente a richiesta rispettivamente di
Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 dicembre 2011, lo Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare nei confronti di RE 1, a concorrenza di fr. 111'725.–, il sequestro dei crediti e delle pretese vantati dal convenuto nei confronti della P__________, del C__________ e della B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1996 al 2010 e 10 multe disciplinari inflittegli dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto del giorno successivo, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. Lo stesso giorno, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (sub n. ____________________). Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione formulata dal debitore, confermando il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 più interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–. In parziale accoglimento del reclamo interposto da RI 1, con decisione del 26 agosto 2014 questa Camera ha confermato il sequestro sino a concorrenza di fr. 61'770.70 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.– (inc. 14.2013.151). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro la decisione cantonale (inc. 5A_769/2014).
B. Con istanza sempre del 21 dicembre 2011, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura di Lugano di decretare nei confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 25'902.40, il sequestro dei crediti e delle pretese vantati dal convenuto nei confronti della P__________, del C__________ e della B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1995 al 2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto del giorno successivo, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (sub n. ____________________). Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 più interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Il reclamo interposto da RI 1 contro questa decisione è stato respinto dalla Camera con sentenza del 26 agosto 2014 (inc. 14.2013.150). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro la decisione cantonale (inc. 5D_159/2014).
C. Preso atto delle due sentenze della Camera appena citate, RI 1 il 15 settembre 2014 ha proposto ricorso a questa Camera (inc. n. 15.2014.93), chiedendo, in via principale, di decretare la nullità dell’esecuzione di ambedue i sequestri e l’annullamento dei decreti di sequestro e di tutti gli atti successivi, così come il dissequestro di tutti gli averi colpiti da sequestro. In via subordinata, egli ha postulato che l’UE fosse obbligato a limitare i sequestri in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, a dissequestrare tutte le somme entrate sui conti sequestrati dopo l’esecuzione dei sequestri e ad annullare il precetto esecutivo n. ____________________, il sequestro n. ____________________ e il relativo decreto di sequestro.
D. Con decisione del 22 giugno 2015 (inc. n. 15.2014.93) questa Camera ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
E. Con scritto ricevuto dall’UE il 22 giugno 2016 RI 1 ha chiesto il dissequestro dei suoi conti al più presto possibile facendo valere che una volta passata in giudicato la sentenza del 22 giugno 2015 gli enti sequestranti non avrebbero chiesto la prosecuzione delle esecuzioni di convalida, sicché i sequestri sarebbero da considerare revocati in virtù dell’art. 280 LEF.
F. Preso atto del predetto pronunciato di questa Camera del 22 giugno 2015, con provvedimento del 6 luglio 2016 l’UE ha deciso di mantenere i sequestri del conto corrente __________ n. __________ limitatamente a fr. 96'000.–, liberando dagli stessi gli altri conti bancari e postali. L’UE ha precisato che già il 23 maggio 2012 i creditori avevano chiesto il proseguimento delle esecuzioni di convalida.
G. Con ricorso del 27 agosto 2016, RI 1 chiede di decretare la nullità dell’esecuzione di ambedue i sequestri, di annullare i decreti di sequestro e tutti gli atti successivi e di dissequestrare immediatamente tutti i suoi conti ancora sotto sequestro. Statuendo con decreto del 6 settembre 2016, il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
H. Con osservazioni 26 settembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso mentre lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera non hanno presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente chiede innanzitutto che questa Camera constati d’ufficio la possibile nullità di decisioni prese dall’UE, anche se non impugnate, alla luce dell’avvicendamento nell’ufficiale di esecuzione e del fatto che anche il funzionario che si occupava dei suoi incarti sarebbe stato cambiato. Non si vede però, né il ricorrente spiega, quale rilevanza potrebbero avere tali circostanze, ove fossero accertate. È infatti di tutta evidenza che gli atti compiuti e i provvedimenti presi da un determinato funzionario mantengono la loro piena valenza anche se poi l’incarto viene affidato a un altro funzionario.
RI 1 chiede anche di accertare la nullità dell’esecuzione dei decreti di sequestro, di annullare gli stessi e conseguentemente di dissequestrare tutti i suoi conti. L’escusso argomenta che con la decisione del 6 luglio 2016 l’UE ha confermato di avere in precedenza eseguito sequestri spropositati in violazione degli art. 97 cpv. 2 e 275 LEF. Per il ricorrente l’UE ha ignorato che il sequestro di depositi o conti colpisce solo i rendimenti e gli interessi maturati su di essi al momento del sequestro, ma non le entrate avvenute dopo la sua esecuzione. Eseguendo il sequestro su tutti i suoi averi, l’UE avrebbe disposto un atto nullo, in special modo per quanto riguarda le sue rendite per menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica, che sono assolutamente impignorabili. Sennonché tutti questi argomenti sono già stati sollevati da RI 1 nel ricorso presentato a questa Camera il 15 settembre 2014 e sono stati, insieme ad altri, trattati in dettaglio e respinti nella sentenza del 22 giugno 2015 (doc. 6, consid. 5 e 7). Vertendo su questioni già passate in giudicato, essi non sono più proponibili in questa sede.
L’unica questione ancora d’attualità – per cui cioè RI 1 ha ancora un interesse concreto, attuale e personale a ricorrere – è quella di sapere se sia valida la decisione 6 luglio 2016 con cui l’UE ha deciso di mantenere i sequestri del conto corrente postale n. __________ limitatamente a fr. 96'000.–, liberando dagli stessi gli altri conti bancari e postali. Orbene, il ricorrente non allega che questo provvedimento violi l’art. 97 cpv. 2 LEF. E visto che un’eventuale lesione di questa norma non è un caso di nullità (sentenze della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015, consid. 6, 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005, consid. 4), poiché non lede interessi pubblici o di persone che non sono parti alla procedura (cfr. DTF 129 III 595 ss. a contrario), non è necessario esaminare d’ufficio tale questione. Che poi tutto o parte della somma rimasta sequestrata sia costituita da rendite assolutamente impignorabili è una censura inammissibile poiché è già stata respinta dalla Camera nella sua precedente decisione (doc. 6 consid. 5 e sopra consid. 2).
Vero è che il dissequestro deciso il 6 luglio 2016 avrebbe verosimilmente potuto essere attuato già prima, ovvero dopo il passaggio in giudicato, nell’ottobre del 2014, delle decisioni con cui questa Camera ha limitato il sequestro a favore dello PI 1 a fr. 61'770.70 oltre agli accessori e quello a favore della PI 2 a fr. 15'804.70 oltre agli accessori (sopra ad A e B), rispettivamente prima della concessione dell’effetto sospensivo parziale, il 25 settembre 2014 (doc. 4), al suo ricorso 15 settembre 2014 per quanto riguarda le entrate sui conti successive al sequestro. Fatto sta che risulta ora senza interesse un annullamento dei sequestri per la parte dei fondi già dissequestrati (mentre quanto rimane sequestrato non è oggetto di contestazione motivata, sopra consid. 3). E, come il ricorrente ben sa (doc. 6 consid. 6 in fine), la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato nel senso dell’art. 5 LEF esula dalla procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF. Ad ogni modo, fatta eccezione un tentativo indiretto, tramite l’Ufficio esazione e condoni (doc. 5), il cui esito non è noto, egli non risulta essere intervenuto presso l’UE prima del 22 giugno 2016, quasi un anno dopo la sentenza 26 giugno 2015 della Camera (doc. 6), per ottenere il dissequestro, poi tempestivamente ordinato il 6 luglio. Per tacere della scarsa reperibilità dell’escusso (v. a mo’ di esempio le difficoltà incontrate dall’UE per notificargli la decisione del 6 luglio 2016, segnalate nelle osservazioni al ricorso in esame).
Sia come sia, l’eventuale ritardo dell’UE ad agire non pare avere causato all’escusso nocumento alcuno. Innanzitutto già dal 25 settembre 2014, grazie alla concessione dell’effetto sospensivo parziale al suo ricorso 15 settembre 2014 (doc. 4), RI 1 ha potuto di nuovo disporre di tutte le entrate sui suoi conti. Lo stesso ricorrente ammette poi che malgrado i sequestri egli ha potuto far fronte alle proprie spese di sostentamento grazie agli aiuti, comunque dallo stesso non dimostrati, dei famigliari. Anche se ora dovesse rimborsare a questi ultimi quanto ricevuto, egli si troverebbe finanziariamente nella stessa e identica situazione in cui sarebbe stato nell’ipotesi le sue relazioni bancarie non fossero state sequestrate, dovendo restituire le stesse somme che senza il sequestro egli avrebbe dovuto prelevare dai suoi conti per provvedere al proprio sostentamento. Nella limitata misura in cui è ammissibile il ricorso va quindi respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.