Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.09.2016 15.2016.68

Incarti n. 15.2016.68 15.2016.69

Lugano 19 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 11 luglio 2016 di

RI 1 RI 2, __________ (patrocinati dall’,)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro otto precetti esecutivi notificati alla prima ricorrente e tre altri al secondo ricorrente, tutti su domanda di

PI 1, (patrocinato dall’ PA 2,)

ritenuto

in fatto: A. Su domanda di PI 1, tra il 2014 e il 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso nei confronti della RI 1 otto precetti esecutivi, il cui contenuto viene riassunto per comodità nella seguente tabella:

N. esecuzione

Data emissione

Importo in fr.

Causa/titolo del credito

__________34

10.04.2014

  1. 698'864.92

  2. 6'000.–

  3. 150'000.–

  4. 1'148.75 più accessori

  5. Riconoscimento debito datato 09.01.2013 concernente i Fr. 557'152.98/fatture dei vari finanziamenti apportati dal creditore e ammontanti a Fr. 141'711.94, contratto parasociale e sindacale per il 6% di interesse delle quote

  6. Interessi al 6% delle quote della Società di fr. 100'000.–

  7. Utile vendita terreno a B__________

  8. Fattura del 04.02.2011

__________10

02.01.2015

120'000.– più accessori

Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. , importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie, rif. ditta R

__________68

10.02.2015

171'395.80 più accessori

Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro.

__________70

22.04.2015

45'000.– più accessori

Rivalsa sul progettista e direzione lavori presso fondo mapp. __________ N__________, per i danni subiti, comprensivi di spese legali ecc.

__________32

31.05.2016

  1. 557'152.98

  2. 150'000.–

  3. 25'000.–

  4. 35'000.–

  5. 51'000.– più accessori

  6. Credito e finanziamenti vari alla società RI 1

  7. Vendita terreno B__________

  8. Interessi su capitale azionario dal 01.01.2010 al 31.12.2015

  9. Spese inerenti alla gestione società

  10. Differenza tra disciplinare d’incarico, per finanz.Società aggiunto del 5%

__________38

22.06.2016

171'395.80 più accessori

Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro di confine.

__________40

22.06.2016

125'000.– più accessori

Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e fabbricato fuori asse, storto

__________41

22.06.2016

33'000.– più accessori

Contratto di mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del mandato e infiltrazione d’acqua

B. Sempre su richiesta di PI 1, nel 2014 l’UE ha pure spiccato nei confronti di RI 2, azionista della RI 1, i seguenti precetti esecutivi:

N. esecuzione

Data emissione

Importo in fr.

Causa/titolo del credito

__________65

07.11.2014

81'500.– più accessori

Progettazione e direzione lavori presso stabile N__________, importo dei lavori pari al 30% Ditta G__________

__________12

12.11.2014

43'000.– più accessori

Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. , importo dei lavori pari al 30% più spese legali, rif. ditta V

__________13

12.11.2014

120'000.– più accessori

Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. , importo dei lavori pari al 30% più spe­se legali e perizie, rif. ditta R

C. Contro i rispettivi precetti esecutivi sia la RI 1 sia C__________ hanno interposto opposizione.

D. Con ricorso dell’11 luglio 2016 la RI 1 chiede che i sette precetti esecutivi che le sono stati notificati sino a quel momento siano dichiarati nulli, così come qualunque altro precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti dall’UE su domanda di PI 1. Postula inoltre che sia ordinato all’organo esecutivo di provvedere alla cancellazione dei precetti dal registro delle esecuzioni. Mediante lo stesso atto di ricorso C__________ formula le medesime domande per quanto attiene ai tre precetti diretti contro di lui.

E. A complemento del ricorso, il 22 luglio 2016 la RI 1 chiede che anche il precetto esecutivo n. __________32, notificatole dall’UE il 21 luglio 2016, dopo la presentazione dell’impugnati­­va, sia dichiarato nullo e cancellato dal registro delle esecuzioni.

F. Con osservazioni del 3 agosto 2016 PI 1 postula che il ricorso venga integralmente respinto, come pure l’UE nelle sue del 5 agosto 2016.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi della RI 1 e di RI 2, presentati con un unico allegato, riguardano atti esecutivi analoghi, tutti promossi dalla stessa persona, e pongono la medesima questione giuridica. Le due procedure possono così essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

  1. Malgrado si rivelino manifestamente intempestivi per quanto concerne la maggior parte dei provvedimenti impugnati, i ricorsi al vaglio devono nondimeno essere esaminati d’ufficio sotto il profilo della nullità (art. 22 cpv. 1 LEF), ritenuto che i ricorrenti sostengono che i precetti esecutivi in questione siano manifestamente abusivi e dunque nulli (v. sotto consid. 4).

  2. Gli insorgenti premettono anzitutto che PI 1, fondatore della RI 1 insieme a C__________, ha iniziato a fare pressioni su quest’ultimo qualche mese prima di lasciare la società, circostanza avvenuta il 9 gennaio 2013, per obbligarlo ad attivare l’assicurazione di responsabilità civile della società nell’ambito di un problema che aveva avuto nella costruzione della sua abitazione a . Non avendo ottenuto quanto aveva chiesto, PI 1 ha, secondo i ricorrenti, abusivamente avviato numerose procedure esecutive nei confronti sia della società sia di C per presunti crediti riconducibili direttamente o indirettamente alle medesime cause, senza però aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese, tranne chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni ai precetti esecutivi n. __________10 e __________70 così come il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti n. __________34 e __________68, con istanze che però il giudice del rigetto ha respinto.

I ricorrenti sono quindi del parere che le esecuzioni promosse da PI 1, nonostante sapesse di non disporre di un titolo di rigetto, siano tutte costitutive di abuso di diritto, siccome la procedura esecutiva è stata palesemente utilizzata in modo contrario allo scopo per il quale è stata istituita. A sostegno della propria tesi, essi fanno altresì notare che la domanda d’esecu­­zione sfociata nel precetto esecutivo n. __________68 è identica a quella che ha condotto all’emissione del precetto n. 40, entrambe indicando lo stesso importo e la medesima causa del credito posto in esecuzione. A loro detta, tale circostanza avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi all’UE, il quale avrebbe quindi potuto e dovuto costatare che i numerosi precetti esecutivi – relativi a importanti somme di denaro – spiccati nei confronti della RI 1 e di C erano fondati sostanzialmente sui medesimi presunti titoli di credito e che pertanto tale modo di agire non poteva che essere costitutivo di un manifesto abuso di diritto contrario all’art. 2 cpv. 2 CC.

  1. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2015.60 del 12 ottobre 2015, consid. 2.1).

  1. Nella fattispecie e per quanto attiene al ricorso della RI 1, va rilevato anzitutto che le esecuzioni promosse da PI 1 contro la società fanno riferimento a importi e titoli o cause di credito diversi tra loro (sopra consid. A), salvo in due casi in cui il procedente ha avviato nell’intervallo di poco più di un anno una seconda esecuzione per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale della prima (trattasi, da una parte, delle esecuzioni n. __________34 e 32 [limitatamente alla pretesa di fr. 150'000.– per la vendita di un fondo a B] e, dal­l’altra, delle esecuzioni n. __________68 e __________38).

5.1 Tale circostanza non è tuttavia sufficiente per ritenere che l’escu­­tente persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito. Va invero ricordato che secondo la giurisprudenza una doppia esecuzione per lo stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115 III 23 consid. 3/d; 26 I 516), specie se ha quale scopo l’interruzione della prescrizione (cfr. DTF 141 III 79 consid. 2.7), così come accenna il resistente nel caso specifico (osservazioni al ricorso, pag. 1). Nulla può dunque essere rimproverato a tal riguardo all’Ufficio. Inoltre, come ammesso dalla ricorrente stessa, proprio nei predetti casi PI 1 ha avviato una procedura di rigetto definitivo (per l’esecuzione n. __________34) e una procedura di rigetto provvisorio (per l’esecuzione n. __________68), ciò che manifesta la sua reale intenzione d’incassare le pretese poste in esecuzione, a prescindere da possibili errate valutazioni sulle proprie probabilità di successo. È vero che il giudice del rigetto ha respinto entrambe le istanze, come pure quelle che il procedente aveva introdotto nelle esecuzioni n. __________10 e __________70, ma ciò ancora non significa che le esecuzioni in questione abbiano carattere manifestamente abusivo, l’escutente potendo tuttora far valere le proprie pretese mediante l’introduzione di una procedura civile (art. 79 LEF), quel che sembra del resto intenzionato a fare (v. osservazioni al ricorso, pag. 1).

5.2 Pure il numero non indifferente di esecuzioni promosse da PI 1 contro la società non rende in sé palese l’abuso di diritto dalla stessa invocato, l’escussa medesima ammettendo che l’escutente ha fatto valere diverse cause (rimborso di finanziamenti apportati alla società e di spese inerenti alla sua gestione, pretesa per l’utile di vendita di un fondo, responsabilità per danni nel quadro dell’esecuzione di un mandato di progettazione e direzione lavori) che s’inseriscono – a torto o a ragione, non spetta a questa Camera dirlo – in una relazione giuridica complessa tra le parti.

5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso presente non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso della RI 1 si rivela pertanto infondato.

  1. Per quanto attiene poi al ricorso di RI 2, egli invoca le medesime argomentazioni avanzate dall’altra ricorrente, che riguardano unicamente i precetti esecutivi notificati alla società. La ricevibilità del suo gravame appare quindi dubbia.

6.1 Sia come sia, dagli atti non emergono elementi concreti per ritenere che le esecuzioni promosse da PI 1 contro RI 1 siano manifestamente abusive. Basti osservare al riguardo che fanno tutte riferimento a importi e titoli o cause di credito diversi tra loro (sopra consid. B) e che i motivi addotti a fondamento delle pretese poste in esecuzione non appaiono di per sé estranei all’istituto dell’esecuzione forzata. Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi dal fatto che in una sola occasione l’escutente abbia promosso anche nei confronti della RI 1 un’esecuzione per una pretesa già fatta valere contro RI 2 per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale (ovvero le esecuzioni n. [600]848813 e [600]852810). Non si può invero escludere a priori che due persone possano rispondere solidalmente o congiuntamente dello stesso debito, circostanza che in ogni caso non spetta né all’UE né a questa Camera di stabilire, bensì al giudice del merito (consid. 4). Infine, nemmeno giova all’insorgente che PI 1 non abbia finora fatto valere giudizialmente le proprie pretese contro di lui. In mancanza di qualsivoglia indizio concreto ch’egli persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, non è invero possibile dedurre soltanto da tale circostanza che PI 1 abbia agito in modo manifestamente abusivo o contraddittorio.

6.2 Alla luce delle considerazioni che precedono, anche per quanto attiene alle esecuzioni dirette contro RI 2 non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.

  1. Ciò posto, è doveroso precisare che se PI 1 non dovesse dare seguito alle intenzioni manifestate in questa sede di far valere giudizialmente le sue pretese nel merito, ma scegliere invece di promuovere senza imperioso motivo altre esecuzioni nei confronti dei ricorrenti menzionando causali analoghe a quelle già indicate nelle precedenti undici domande di esecuzione, il giudizio della Camera sul loro carattere manifestamente abusivo potrebbe mutare.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 è respinto.

  1. Il ricorso di RI 2 è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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