Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2016 15.2016.67

Incarto n. 15.2016.67

Lugano 18 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 agosto 2016 di

RI 1, RI 2, (entrambi patrocinati dall’ PR 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati il 31 maggio 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano nei confronti dei ricorrenti su istanza di

PI 1, (patrocinato dall’ PA 2,)

ritenuto

in fatto: A. Su istanza di PI 1, con decreto del 31 maggio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 2 il sequestro (sino a concorrenza di fr. 663'991.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2016) dei seguenti beni:

“1. il credito di CHF 500'000.– che il signor RI 2, unitamente alla di lui sorella signora RI 1, vanta nei confronti del notaio avv. M__________, Via __________, __________, in relazione con l’atto di compravendita immobiliare di cui all’istromento notarile n. __________ del suddetto notaio, credito depositato da quest’ultima sul conto IBAN __________ rubrica “clienti” a lei intestato, presso la Banca __________, succursale di Lugano;

  1. il credito che il signor RI 2 vanta nei confronti della B__________, Via , , in relazione ai versamenti effettuati dal notaio avv. M sul conto IBAN __________ a favore di B, Lugano, di pertinenza del signor RI 2, di CHF 1'605'000.– il 15 gennaio 2016 risp. di CHF 7'550'000.– il 22 gennaio 2016, in connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________ RFD di __________ risp. di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti (in particolare il/i conto/i sul/i quale/i sono stati eventualmente riservati i suddetti importi di CHF 1'605'000.– risp. CHF 7'550'000.–), depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 2, Via __________, __________.”

B. Sempre su richiesta di PI 1, lo stesso giorno il Pretore ha ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro (sino a concorrenza di fr. 663'991.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2016) dei seguenti beni:

“1. il credito di CHF 500'000.– che la signora RI 1, unitamente al di lei fratello signor RI 2, vanta nei confronti del notaio avv. M__________, Via __________, __________, in relazione con l’atto di compravendita immobiliare di cui all’istromento notarile n. __________ del suddetto notaio, credito depositato da quest’ultima sul conto IBAN __________ rubrica “clienti” a lei intestato, presso la Banca __________, succursale di Lugano;

  1. il credito che la signora RI 1 vanta nei confronti della B__________, Via , Lugano, in relazione ai versamenti effettuati dal notaio avv. M sul conto IBAN __________ a favore di B__________, Lugano, di pertinenza della signora RI 1, di CHF 1'605'000.– il 15 gennaio 2016 risp. di CHF 7'550'000.– il 22 gennaio 2016, in connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________ RFD di __________ risp. di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti (in particolare il/i conto/i sul/i quale/i sono stati eventualmente riservati i suddetti importi di CHF 1'605'000.– risp. CHF 7'550'000.–), depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 1, Via __________, __________;

  2. il conto IBAN __________ intestato alla signora RI 1 presso la __________ J__________ __________ Zürich, conto sul quale è stato versato dal notaio avv. M__________ l’importo di CHF 7'600'000.–- il 22 gennaio 2016 in connessione con il prezzo della compravendita copn oggetto la part. no. __________ RFD __________ risp. tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 1, Via __________, __________;

  3. le PPP no. __________, __________ e __________ fondo base n. __________ RFD di __________ di proprietà della signora RI 1;”

C. Il 1° giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha notificato i rispettivi sequestri al notaio avv. M__________ e alla banca B__________ e ha inoltre provveduto, unicamente nei confronti di RI 1, al sequestro delle quote di proprietà per piani n. __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________.

D. Con scritto del 2 giugno 2016 la banca B__________ ha comunicato all’UE che renderà noto l’esito dei sequestri non appena avrà avuto notizia che non è stata interposta opposizione contro gli stessi. Preso atto di tale comunicazione, il 7 giugno 2016 l’Ufficio ha trasmesso ai debitori sequestrati i relativi verbali di sequestro (n. __________ per RI 2 e n. __________ per RI 1). Oltre a indicare i beni sequestrati (il credito di fr. 500'000.– verso il notaio avv. M__________ in entrambi i casi e gli immobili stimati in fr. 733'000.– unicamente per RI 1), ciascun verbale rinvia allo scritto 2 giugno 2016 della B__________ circa l’esito del sequestro presso quest’ultima.

E. Il 13 giugno 2016 RI 2 e RI 1 hanno formulato opposizione contro i rispettivi decreti di sequestro. Le procedure sono tuttora pendenti.

F. Con scritto dell’11 luglio 2016 i debitori sequestrati hanno chiesto all’UE una “formale decisione di limitazione del sequestro” al credito di fr. 500'000.– nei confronti del notaio avv. M__________ e alle quote di comproprietà per piani, con immediata liberazione di tutti gli altri beni, sostenendo che l’organo esecutivo ha sequestrato più di quanto necessario per soddisfare il creditore, in capitale, interessi e spese. Essi hanno poi ribadito la loro richiesta il 27 luglio 2016, sollecitando una presa di posizione dell’Ufficio.

G. Il 29 luglio 2016 l’organo esecutivo ha respinto la predetta domanda, rilevando che i sequestri sono in realtà due, sicché per ognuno di essi dev’essere coperto il credito di fr. 663'991.–, che per quanto concerne il conto bancario presso la B__________ l’Ufficio non è ancora a conoscenza dell’esito del sequestro e, infine, che con scritto del 20 luglio 2016 il notaio avv. M__________ ha comunicato che il credito di fr. 500'000.– non è esigibile. Alla luce di tali circostanze, l’UE ha ritenuto che i soli beni immobili sequestrati, peraltro unicamente a favore del sequestro contro RI 1, non sono sufficienti a garantire il credito in questione.

H. Con ricorso del 5 agosto 2016 RI 1 e RI 2 si aggravano contro lo scritto appena menzionato, chiedendo che sia fatto ordine all’UE di limitare i sequestri al credito di fr. 500'000.– ch’essi vantano nei confronti del notaio avv. M__________ e alle note quote di comproprietà per piani, con immediata liberazione di tutti gli altri beni sequestrati. Il 24 agosto 2016 i ricorrenti hanno presentato un complemento al ricorso.

I. Con osservazioni del 29 agosto 2016 PI 1 postula la reiezione del gravame, come pure l’Ufficio nelle sue del 2 settembre 2016.

L. Il 7 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta 6 settembre 2016 dei ricorrenti tesa all’assegnazione di un termine per presentare una replica.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante RI 1 e RI 2 abbiano presentato un solo atto di ricorso, a ben vedere si è in presenza di due ricorsi distinti, ciascun ricorrente potendosi invero aggravare unicamente contro l’esecuzione del sequestro che lo riguarda personalmente. Ritenuto tuttavia che il complesso di fatti su cui si fondano i due gravami è il medesimo, così come sono identiche, del resto, le motivazioni, si giustifica di decidere i ricorsi con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente.

  1. Per quanto attiene alla tempestività dei gravami, occorre rilevare che gli insorgenti non si sono aggravati contro i rispettivi verbali di sequestro, bensì contro una successiva decisione dell’Ufficio di non dissequestrare determinati beni, la quale si limita però a confermare il contenuto dei verbali, senza fondarsi su fatti nuovi. Ci si chiede pertanto se i ricorrenti non avrebbero dovuto impugnare i verbali di sequestro piuttosto che lo scritto del 29 luglio 2016. Ad ogni modo, tale questione può rimanere indecisa, giacché i ricorsi si avverano infondati nel merito.

  2. Gli insorgenti criticano la decisione impugnata, sostenendo che il saldo effettivo dei conti bancari sequestrati non ha alcuna rilevanza, siccome – a loro detta – il credito presso il notaio e gli immobili coprono con amplissimo margine la presunta pretesa avan­zata dal creditore sequestrante. Essi sono inoltre del parere che neppure si può tenere conto del fatto che il notaio non intenda ancora liberare l’importo di fr. 500'000.–, poiché tale somma – a loro avviso – è trattenuta illecitamente. Rilevano infine che PI 1 ha chiesto il sequestro nei confronti di entrambi i ricorrenti nella loro qualità di debitori solidali, ragione per cui secondo essi l’offerta di RI 1 di mantenere sotto sequestro unicamente i beni immobili, oltre al credito comune vantato con RI 2 verso il notaio, copre pure l’eventuale debito solidale del fratello o, volendola vedere in altro modo, il sequestro gravante su questi beni immobili rappresenta in sostanza una garanzia giusta l’art. 277 LEF per la pretesa contro RI 2.

3.1 Un creditore ha il diritto di escutere nel contempo più debitori solidali per l’intero debito. Tale diritto deriva dal concetto stesso di solidarietà previsto dall’art. 144 CO, in base al quale il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto e tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intera obbligazione. Allo stesso modo, il creditore può ottenere nei confronti di più debitori solidali un sequestro a garanzia del proprio credito. Ove intenda agire in tal senso, il creditore deve però ottenere un sequestro contro ogni singolo debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_712/2010 del 2 febbraio 2011, consid. 3.2.1; cfr. anche DTF 88 III 91).

3.2 Nel caso in rassegna, avendo PI 1 ottenuto il sequestro nei confronti di due debitori solidali a garanzia di un credito di fr. 663'991.90 oltre agli accessori, l’UE ha agito correttamente laddove ha proceduto al sequestro dei beni indicati nei rispettivi decreti pretorili sino a concorrenza dell’intero debito per ciascun debitore. Contrariamente alla tesi dei ricorrenti, che misconoscono il concetto di solidarietà previsto dall’art. 144 CO, non è invero possibile rinunciare al sequestro di alcuni beni di un debitore solidale, siccome i beni sequestrati nei confronti dell’altro debitore solidale sono sufficienti a coprire l’intero debito, compresi interessi e spese. Il creditore può infatti esigere da ciascun debitore solidale il pagamento dell’intero debito e ha dunque parimenti diritto di ottenere contro ognuno di essi un sequestro a garanzia di tutto il debito (consid. 3.1). Per le medesime ragioni, è pure escluso che i beni sequestrati nei confronti di RI 1 possano costituire una garanzia giusta l’art. 277 LEF che permetterebbe di lasciare a disposizione di RI 2 i beni a lui sequestrati, per tacere del fatto che, ad ogni modo, non sono riuniti i presupposti per l’applicazione della predetta norma. Sotto questo profilo, i ricorsi si rivelano dunque infondati.

3.3 All’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento – e quindi anche il sequestro – dev’essere limitato a quanto basti per soddisfare i creditori, in capitale, interessi e spese. L’ufficio d’esecuzione è pertanto com­petente a ridurre i sequestri che eccedono manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo, se del caso, tra i diversi beni indicati nel decreto di sequestro, secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51, consid. 2a). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se il valore di stima dei beni effettivamente bloccati supera l’ammontare del credito vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati, alle tasse e alle spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione a convalida del sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 73 III 133 e segg.; sentenza della CEF 15.2015.99 del 27 gennaio 2016, consid. 3.1).

3.4 Ora, nel caso specifico si evince dagli atti che l’Ufficio non è ancora in possesso delle informazioni che gli consentano di esprimersi sull’esito del sequestro del credito verso la B__________, ritenuto che a seguito delle procedure di opposizione al sequestro tuttora pendenti la banca non ha fornito indicazioni sugli eventuali averi depositati presso di essa. Alla luce di tale circostanza, la richiesta degli insorgenti di dissequestrare il predetto credito si rivela allo stato attuale prematura. Non appena sarà a conoscenza delle suddette informazioni, l’UE potrà decidere, separatamente per ciascuno dei due sequestri in questione (n. __________ e ), se liberare parte dei beni sequestrati, scegliendo, se del caso, tra i diversi beni indicati nel decreto di sequestro, secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF, ma soltanto nella misura in cui il loro valore di stima complessivo ecceda il credito di fr. 663'991.90, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati, alle tasse e alle spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione a convalida del sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (consid. 3.3). A tal uopo, per quanto attiene al sequestro contro RI 1 l’Ufficio dovrà tener conto anche dell’esito del sequestro della relazione bancaria presso la __________ J, eseguito dal competente ufficio incaricato di procedervi nel Canton Zurigo, onde limitare il sequestro nel complesso a quanto basti per soddisfare il creditore, in capitale, interessi e spese. Infondati e prematuri, i ricorsi vanno respinti.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

  1. Il ricorso di RI 2 è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

–,; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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