Incarto n. 15.2016.57
Lugano 28 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 27 giugno 2016 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli attestati di carenza di beni emessi il 14 giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da
Comune di Lugano, Lugano (per le due prime esecuzioni) (rappr. dall’Ufficio contribuzioni, Lugano) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le quattro successive) Confederazione Svizzera, Berna (per le ultime due) (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto verbali di pignoramento da valere come attestati di carenza di beni nelle esecuzioni sopraccitate.
B. Con il ricorso in esame l’escussa chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento degli otto atti appena menzionati e la concessione di una sospensione “sino all’esito del TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP” e per le altre esecuzioni l’assegnazione di un nuovo termine “per sdebitarsi”. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta al più presto il 15 giugno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La ricorrente si duole anzitutto che l’UE abbia emesso gli atti impugnati prima della scadenza per l’esecuzione del pignoramento, fissata a suo dire al 25 giugno 2016.
Al riguardo, tuttavia, essa produce un avviso di pignoramento del 10 giugno 2016 relativo all’esecuzione n. __________ indicante quale data del pignoramento il 25 giugno 2015. In effetti, sulla scorta delle domande di proseguimento presentate nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________, l’UE aveva emesso, il 1° e l’11 giugno 2015, gli avvisi di pignoramento per il 25 giugno 2015. Esso non è però riuscito a interrogare l’escussa alla data prevista non essendosi fatta trovare. Per un difetto del nuovo programma di gestione elettronica delle esecuzioni introdotto nel Cantone a fine del 2015, gli avvisi di pignoramento relativi alle domande di continuazione delle altre cinque esecuzioni hanno continuato a indicare come data di pignoramento quella del 25 giugno 2015 prevista originariamente. Che però all’escussa fosse nota l’intenzione dell’UE di eseguire il pignoramento risulta non solo dal fatto ch’ella non contesta di avere ricevuto gli avvisi di pignoramento, ma anche da due scritti di sua figlia (nonché patrocinatrice) del 23 ottobre e dell’8 novembre 2015, con cui si oppone alla richiesta dell’UE di accompagnamento forzato della madre e propone di pagare il dovuto con rate di fr. 400.– mensili. Ora, non avendo pagato neppure una rata, la ricorrente doveva aspettarsi il pignoramento.
3.1 Sennonché non si evince dall’incarto che l’UE, visto il lungo tempo trascorso dal tentativo infruttuoso di pignoramento al 25 giugno 2015, abbia formalmente convocato l’escussa a un nuovo pignoramento né che l’abbia avvertita che avrebbe proceduto d’ufficio al pignoramento ove lei non si fosse presentata. Nelle predette circostanze si giustifica di annullare gli atti impugnati e di rinviare l’incarto all’UE perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa.
3.2 Se però essa non dovesse spontaneamente “sdebitarsi” come da lei stessa promesso nel ricorso, l’UE riesaminerà la questione della pignorabilità della rendita d’invalidità versatale dall’Helsana.
a) Va infatti ricordato che in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF sono assolutamente impignorabili, ove non siano state risparmiate, soltanto le rendite corrisposte a titolo di risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari oppure di riparazione morale (in particolare l’indennità per menomazione all’integrità fisica erogata da un’assicurazione contro gli infortuni in conformità dell’art. 24 LAINF [sentenza della CEF 15.2007.115 del 28 aprile 2008, RtiD 2008 II 727 n. 64c consid. 2] e dall’assicurazione militare giusta l’art. 48 LAM [sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.2]), mentre le indennità giornaliere o le rendite destinate a compensare una perdita di guadagno, tranne quelle del primo pilastro (AVS, AI, IPG e assegni famigliari) riservate all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, sono invece limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 148 ad art. 92 LEF), comprese quelle erogate quale risarcimento dei danni economici dovuti all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di lunga durata derivante dall’invalidità dell’escusso (sentenza della CEF 15.2010.62 del 15 luglio 2010, RtiD 2011 I 747 n. 50c, consid. 2.4).
b) Qualora, dunque, l’escusso percepisca una rendita AVS e una rendita d’invalidità consecutiva a un infortunio versata in virtù dell’art. 18 LAINF come rendita complementare (art. 20 cpv. 2 LAINF), la prima è assolutamente impignorabile, mentre la seconda è pignorabile limitatamente a quanto eccede il minimo esistenziale di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_631/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 4 e 5). L’UE si farà di conseguenza consegnare dall’Helsana una copia della decisione con cui essa ha stabilito la rendita erogata alla ricorrente onde verificare se, come sembra già desumersi dalla designazione della prestazione come “rendita d’invalidità LAINF”, è destinata a compensare la perdita di guadagno risultante da un’invalidità consecutiva a un infortunio (art. 18 LAINF) – relativamente pignorabile – oppure una menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica (art. 24 LAINF) – impignorabile.
Va invece respinta la richiesta della ricorrente intesa alla sospensione delle esecuzioni n. __________ del Comune di Lugano, n. __________ dello Stato del Cantone Ticino e n. __________ della Confederazione Svizzera. Infatti, i ricorsi sussidiari in materia costituzionale da lei inoltrati al Tribunale federale (inc. 5D_70-71-72/2016) contro le sentenze emanate l’11 marzo 2016 da questa Camera (inc. 14.2016.211-212-213), con cui ha respinto i suoi reclami contro le decisioni di rigetto definitivo delle sue opposizioni, non hanno per legge effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF) e la ricorrente non ha dimostrato di avere ottenuto tale sospensione dal giudice istruttore.
La presente decisione rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che gli otto attestati di carenza di beni impugnati sono annullati e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della rendita d’invalidità versata dall’Helsana.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.