Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.07.2016 15.2016.54

Incarto n. 15.2016.54

Lugano 19 luglio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 giugno 2016 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 3 giugno 2016 con cui ha rifiutato di dissequestrare la relazione bancaria oggetto del sequestro n.__________ eseguito contro la ricorrente a domanda di

PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. RA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. A domanda della società PI 1 il 7 marzo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato, a concorrenza di fr. 1'125'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio 2016 e di fr. 36'339.04, il sequestro della relazione n. __________ della RI 1 presso la Banca __________ di Lugano e di ogni altro avere presso la __________ SA di Lugano intestato alla medesima o di cui essa è beneficiaria economica. L’indomani l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha notificato il sequestro alla banca.

B. Con sentenza del 25 maggio 2016 (inc. SO.2016.), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’opposizione interposta dalla RI 1 e revocato il sequestro. L’8 giugno 2016 la PI 1 ha presentato reclamo contro la sentenza appena menzionata a questa Camera quale autorità cantonale superiore (inc. 14.2016.). La sua domanda di concessione dell’effetto sospensivo è stata dichiarata senza oggetto dal presidente della Camera con decreto del 9 giugno 2016, il sequestro rimanendo pienamente efficace ope legis (art. 278 cpv. 4 LEF) durante l’intera procedura di opposizione.

C. Il 3 giugno 2016, l’UE di Lugano ha respinto la richiesta di sblocco della relazione bancaria sequestrata formulata il 1° giugno dalla RI 1.

D. Con ricorso del 10 giugno 2016, la RI 1 chiede che sia fatto ordine all’UE di Lugano di dissequestrare immediatamente la nota relazione bancaria con la comminatoria della sanzione penale prevista in caso di violazione dell’art. 292 CP.

E. Con osservazioni 22 giugno 2016 la PI 1 conclude per la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili, e nelle sue del 30 giugno 2016 l’UE giunge alla stessa conclusione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 giugno 2016 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. La ricorrente sostiene che l’UE è incorso in un “errore d’apprezza­­mento dell’art. 278 cpv. 4 LEF” per non essersi accorto che l’oppo­­sizione e il reclamo (dell’opponente) non ostacolano l’efficacia del sequestro unicamente se lo stesso è stato confermato dal giudice che l’ha decretato. Ove invece il provvedimento sia stato revocato in sede di opposizione al sequestro, la misura dev’es­­sere considerata come se non fosse mai stata decretata e decade di conseguenza immediatamente dopo la sentenza di revoca. La tesi contraria dell’UE configurerebbe un “controsenso giuridico” poiché il sequestro decretato in via superprovvisionale diventerebbe così di fatto permanente contro la sua stessa natura di provvedimento cautelare di garanzia.

  2. Che sulla questione litigiosa del dissequestro l’UE avesse un qualche potere d’apprezzamento, che avrebbe esercitato in modo errato, non risulta né la reclamante spiega. Anzi, essa si fonda su un’opinione (v. sotto consid. 5) secondo cui, a ragione, all’ufficio d’esecuzione non è riconosciuta una competenza propria nel valutare se procedere o meno al dissequestro, giacché esso è vincolato alle decisioni del giudice del sequestro (v. Sara Zahner/Kurt Langhard, Verweigerung der Freigabe arrestierter Werte durch das Betreibungsamt trotz Rechtskraft des Einspracheentscheides, RSJ/SJZ 2015, 57 ad VIII). Ebbene, nel caso specifico l’autorità cantonale superiore in materia di sequestro – in materia cautelare il presidente della CEF – ha già avuto modo di decidere che il sequestro rimane pienamente efficace ope legis (art. 278 cpv. 4 LEF) durante l’intera procedura di opposizione (sopra ad B), quindi anche durante la procedura di reclamo interposto dalla sequestrante. L’UE non era così abilitato a dissequestrare motu proprio la relazione bancaria sequestrata. Già sotto questo profilo il provvedimento avversato resiste alla critica.

  3. Giusta l’art. 278 cpv. 4 LEF – lex specialis rispetto agli art. 36 LEF e 325 CPC (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 278; Denise Weingart, Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, CIVPRO n. 7, 2015, n. 485-486 e 510; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 5D_222/2011 del 30 novembre 2011) – l’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF). Il testo della legge non limita il proprio campo d’applicazio­­ne alle opposizioni e ai reclami interposti dal solo opponente. Anche il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 1991 III 124) non opera alcun distinguo. E la dottrina dominante, come la giurisprudenza, confermano che il sequestro rimane in forza fino alla definizione definitiva dell’eventuale procedura di opposizione (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundes­gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed. 1997/ 1999, n. 31 ad art. 278 LEF; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pag. 145; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 278 LEF; Nicolas Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l’octroi du séquestre, JdT 2006 II 71 ad 6; Amonn/Walther, Grundriss des Schuld­betreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 70 e 74 ad § 51; Hoffmann-Nowotny in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 15 ad art. 325 CPC; Jent-Sørensen, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 1542; sentenze del presidente della CEF 14.2016.128 del 9 giugno 2016 (sopra ad B), dell’Autorità di vigilanza del Canton Basilea-Città dell’8 ottobre 2002, riprodotta in: BlSchK 2003, 137 e della Cour de Justice del Tribunale cantonale di Ginevra C/26585/2010 del 15 settembre 2011, riassunta in: RSDA/SZW 2012, 341 ad r34), o per dirla come la legge l’op­­posizione, a prescindere dal fatto che venga respinta o accolta in prima istanza, così come un eventuale successivo reclamo – ossia l’intera procedura d’opposizione (Reiser, Arrest in Theorie und Praxis, BlSchK 2015, 177 ad 1; Weingart, op. cit. n. 469) – non ostacolano l’efficacia del sequestro prima di diventare definitivi.

  4. La ricorrente non si confronta con la dottrina e la giurisprudenza appena menzionate. Si limita a rinviare, con la semplice menzione del riferimento alla rivista in cui è pubblicata, al già citato contributo di Sara Zahner e Kurt Langhard, i quali, anche loro senza misurarsi con la dottrina e la giurisprudenza unanime contraria, sostengono che l’ufficio d’esecuzione sarebbe tenuto a dissequestrare immediatamente i beni sequestrati a ricezione della decisione di prima istanza che accoglie l’opposizione interposta dal debitore, senza aspettare di sapere se tale decisione verrà impugnata dal creditore né quale sarà l’esito della procedura di reclamo.

Questi autori fondano la propria tesi (originale) su una sentenza del Tribunale federale del 29 gennaio 2008 nella nota vertenza dei quadri della collezione del Museo nazionale russo P__________ di __________ esposti alla Fondazione Pierre Gianadda a Martigny (DTF 134 III 177 segg.). In quell’occasione il Tribunale federale ha precisato che la prassi secondo cui gli organi dell’esecuzione forzata aspettano generalmente che il termine di ricorso all’auto­­rità di vigilanza sia scaduto o che sia stata emanata una decisione sull’effetto sospensivo prima di eseguire una decisione implica che l’organo in questione abbia la padronanza dell’esecuzio­­ne della sua decisione. Ciò non è il caso quando l’ufficio d’ese­­cuzione leva un pignoramento, poiché la sua decisione reintegra ipso facto il debitore nel suo diritto di disporre e rende nel contempo caduche le misure cautelari che ha ordinato, di modo ch’egli può esigere l’immediata riconsegna dei beni pignorati. Ora, sostengono Zahner e Langhard, la decisione di revoca del sequestro consecutiva all’ammissione dell’opposizione interposta dal debitore avrebbe anch’essa effetto ipso facto senza necessità di alcuna autorizzazione dell’ufficio d’esecuzione (art. 280 LEF e DTF 106 III 93 consid. 1). Il reclamo, unico mezzo d’impu­­gnazione consentito dalla legge (art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC), avrebbe infatti carattere straordinario, sicché non sospenderebbe la regiudicata della decisione di revoca. L’ufficio d’ese­­cuzione non avrebbe quindi la facoltà di esigere un’attestazione di passaggio in giudicato prima di procedere, d’ufficio, al dissequestro (DTF 126 III 480 consid. 2).

5.1 Innanzitutto, la tesi presa a prestito dalla reclamante misconosce che la giurisprudenza su cui si fonda (DTF 134 III 177 segg.) tratta della portata dell’art. 36 LEF in un caso di ricorso all’autori­­tà di vigilanza contro una decisione dell’ufficio d’esecuzione di riconsegnare all’escusso i beni pignorati, mentre la fattispecie in esame riguarda gli effetti di un reclamo contro una decisione giudiziaria di revoca del sequestro. Non solo il rimedio giuridico e l’autorità che ha emesso la decisione impugnata sono diversi, ma, come visto (sopra consid. 4), gli effetti cautelari del reclamo contro le decisioni in materia di opposizione sono disciplinati esclusivamente dall’art. 278 cpv. 4 LEF e non dall’art. 36 LEF (né peraltro dall’art. 325 CPC). Già per questi motivi la tesi isolata di Zahner e Langhard non convince.

5.2 In secondo luogo, sia la reclamante che gli autori di cui sposa il pensiero forzano il testo dell’art. 278 cpv. 4 LEF e la sistematica della norma per giustificare la conclusione cui giungono, secondo la quale la disposizione si applicherebbe solo al reclamo proposto dal debitore contro la reiezione della sua opposizione, mentre l’effetto del reclamo presentato dal creditore contro l’am­­missione dell’opposizione sarebbe retto dall’art. 325 CPC.

a) Risulta in effetti con ogni chiarezza che il rimedio dell’opposizio­­ne al decreto di sequestro è aperto a ogni persona toccata nei suoi diritti (art. 278 cpv. 1 LEF) – quindi anche al creditore –, che “la decisione sull’opposizione”, checchessia il suo esito e l’oppo­­nente, può essere impugnata mediante un reclamo secondo il CPC (art. 278 cpv. 3 LEF), e che né l’opposizione (anche se è stata accolta) né il reclamo ostacolano l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF) finché l’intera procedura di opposizione non sia definitivamente liquidata.

b) Ratio della norma è di salvaguardare i diritti del sequestrante impendendo un dissequestro prematuro (Jeandin, op. cit. loc. cit.) prima dell’emanazione di una decisione definitiva (FF 1991 III 124). Ch’egli debba chiedere la concessione dell’effetto sospensivo alla decisione di revoca del sequestro onde prevenire l’im­­mediato ed irrimediabile dissequestro (Zahner/Langhard, op. cit., pagg. 56-57 ad V) cozza contro il testo dell’art. 278 cpv. 4 LEF e contraddice lo scopo dell’istituto del sequestro, siccome l’immediato dissequestro rischia in tanti casi, soprattutto trattandosi di averi bancari, di rendere del tutto illusoria l’opposizione del creditore, che per i tempi tecnici e di trasmissione della decisione di concessione dell’effetto sospensivo spesso non riuscirà a bloccare tempestivamente la riconsegna dei beni sequestri al debitore (come illustra proprio la fattispecie alla base della DTF 134 III 177 segg.) e a ottenerne la restituzione in caso di accoglimento del suo reclamo. Lo scopo dell’art. 278 cpv. 4 LEF corrisponde quindi al suo testo, ciò che ne esclude una riduzione teleologica volta a limitarne il campo applicativo, come vorrebbe la reclamante, alla sola opposizione o al solo reclamo interposti dal debitore.

5.3 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la decisione dell’UE, fondata sulla dottrina quasi unanime e sulla prassi consolidata, non configura un “controsenso giuridico” poiché il sequestro decretato in via superprovvisionale non diventa di fatto permanente, ma proprio per la sua stessa natura di provvedimento cautelare di garanzia sussiste sì – ma unicamente – durante l’in­­tera procedura di opposizione (art. 278 cpv. 4 LEF) e di convalida del sequestro (art. 280 LEF a contrario), fermo restando che decade non appena l’opposizione è definitivamente ammessa o la convalida è definitivamente fallita. Il ricorso si rivela quindi infondato in tutti i suoi punti e va perciò respinto.

  1. Come stabilito dalla legge, non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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