Incarto n. 15.2016.53
Lugano 7 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente Grisanti e Bozzini
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 27 giugno 2016 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 628'344.– oltre ad accessori, il 14 giugno 2016 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, da valere come attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, siccome il valore di stima dei beni pignorati (azioni e crediti), stabilito in fr. 655'835.44, non era sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese, pari in quel momento a fr. 685'214.30. Tra i beni pignorati figurano in particolare i seguenti crediti:
N.
Oggetti
Valore di stima
4
Un credito vantato nei confronti di G__________ SA, __________, __________, del valore di fr. 80.000.–. L’origine del credito non è attualmente ancora definita, in quanto è prevista una causa verso l’ex amministratore della società che pare abbia erogato il pagamento. Il credito risulta postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti gli altri creditori della società.
fr. 80'000.–
5
Un credito vantato nei confronti di F__________ SA, __________, __________, del valore di fr. 145'233.–. Il credito risulta essere postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti gli altri creditori della società. Produce il contratto di convenzione di postergazione di rango.
fr. 145'233.–
6
Un credito vantato nei confronti di G__________ SA, __________, __________, del valore di fr. 418'000.–. Il credito risulta essere postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti gli altri creditori della società. Produce il contratto di convenzione di postergazione di rango.
fr. 418'000.–
B. Con reclamo (recte: ricorso) del 27 giugno 2016 la RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento, chiedendo di annullarlo e di retrocedere l’incarto all’UE affinché ripeta il pignoramento compiendo gli accertamenti indicati al punto 8 del ricorso. Essa postula inoltre che il valore di stima dei crediti contro terzi menzionati ai punti 4, 5 e 6 del verbale sia ridotto a fr. 1.– per ciascuno credito. Lo stesso giorno la RI 1 ha pure presentato all’Ufficio una “richiesta di rivedere [i] provvedimenti”, proponendo le medesime domande contenute nel ricorso.
C. A complemento del ricorso e della “richiesta di rivedere [i] provvedimenti”, il 3 agosto 2016 la ricorrente ha inoltrato all’organo esecutivo un’“istanza di riesame”, postulando nuovamente che i valori di stima dei beni indicati ai punti 4, 5 e 6 del verbale di pignoramento siano ridotti a fr. 1.–.
D. Il 5 settembre 2016 l’Ufficio ha proceduto a un nuovo interrogatorio del debitore, sottoponendogli le domande proposte dalla creditrice al punto 8 del ricorso. Preso atto del verbale d’interrogatorio, il 19 settembre 2016 l’escutente ha sollecitato l’UE affinché PI 1 fornisse i documenti che non aveva ancora prodotto in occasione dell’interrogatorio.
E. Il 19 settembre 2016 la RI 1 ha pure presentato all’UE un’istanza di pignoramento di beni nuovamente scoperti, con cui ha postulato di procedere al pignoramento delle particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, nonché delle quote di comproprietà di 12∕252 della particella n. __________ RFD di __________, di ⅓ della particella n. __________ RFD di __________ e di ⅓ della particella n. __________ RFD di __________, fondi che appartengono tutti a PI 2, moglie dell’escusso. La procedente ha pure domandato il pignoramento di tutte le azioni della PI 3, con sede a __________, e della PI 4, con sede a __________, e infine delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, su cui sorge l’abitazione dei coniugi PI 1, di proprietà della PI 3, di cui la moglie è l’amministratrice unica.
F. Avendo l’Ufficio respinto la predetta istanza mediante decisione del 9 novembre 2016, con ricorso del 24 novembre 2016 la RI 1 ha postulato a questa Camera di ordinare all’organo esecutivo il pignoramento dei predetti beni. Con separato giudizio di data odierna (inc. 15.2017.7), la Camera ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando all’Ufficio di procedere al pignoramento degli immobili appena menzionati iscritti a registro fondiario a nome di PI 2, avviando nel contempo la procedura di rivendicazione.
G. Con scritto del 4 ottobre 2016 l’organo esecutivo ha di nuovo convocato l’escusso per ottenere i documenti mancanti. Il debitore ha prodotto quanto richiesto con e-mail del 4 e 10 ottobre 2016.
H. Con osservazioni del 13 febbraio 2016 (recte: 2017) al ricorso del 27 giugno 2016, l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver eseguito correttamente il pignoramento. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16 giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Altrettanto non può dirsi invece per l’“istanza di riesame” del 3 agosto 2016 che la ricorrente ha presentato anche quale complemento del gravame. Giunto oltre il termine di ricorso, tale atto è infatti da ritenere tardivo. Ad ogni modo, la domanda proposta in quell’allegato è già contenuta nelle conclusioni del ricorso e potrà dunque essere esaminata in quell’ambito.
Nelle osservazioni l’UE riassume gli accertamenti svolti a seguito della richiesta della procedente, spiegando di aver sottoposto al debitore i noti quesiti e di aver recuperato la documentazione pertinente, compresi gli estratti dei conti degli ultimi dieci anni presso gli istituti bancari indicati dalla ricorrente. Rileva al riguardo che in passato l’escusso aveva importanti disponibilità finanziarie, che però al momento del pignoramento non erano più presenti. L’Ufficio indica pure di aver verificato i conti di alcune società di cui PI 1 sarebbe l’avente diritto economico. In base ai propri accertamenti, l’UE ritiene però di non poter pignorare più di quanto già indicato nel verbale impugnato.
2.1 Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
2.2 Nel caso in rassegna, l’Ufficio ha già evaso la richiesta della ricorrente, sottoponendo al debitore tutte le domande in questione e recuperando i documenti pertinenti. La stessa insorgente ne è consapevole, avendo ricevuto il nuovo verbale d’interrogatorio e sollecitato in seguito l’UE affinché l’escusso fornisse la documentazione non ancora prodotta (v. scritto del 19 settembre 2016), poi inoltrata con e-mail del 4 e 10 ottobre 2016. Non v’è pertanto alcuna ragione di rinviare l’incarto all’organo esecutivo per procedere ad accertamenti già svolti, le cui risultanze peraltro non vengono contestate dall’insorgente. Da questo punto di vista il ricorso si rivela quindi privo d’oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR).
Da parte sua, l’Ufficio osserva che i crediti inseriti a verbale paiono effettivamente di difficile incasso e pertanto ritiene errata la loro stima, che potrebbe essere sostituita dal valore di fr. 1.–.
3.1 In linea di principio la stima degli oggetti pignorati prevista dall’art. 97 LEF può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo di periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili).
3.2 Nel caso di specie, anche l’UE ammette nelle sue osservazioni al ricorso che i crediti pignorati paiono effettivamente di difficile incasso e potrebbero essere stimati in fr. 1.– senza procedere a ulteriori approfondimenti. E sta di fatto che la scarsa documentazione prodotta dall’escusso e il carattere postergato delle pretese in questione danno credito al (nuovo) apprezzamento dell’Ufficio e della ricorrente, peraltro non contestato dall’escusso. Nelle circostanze descritte, il ricorso dev’essere accolto su questo punto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è accolto, e di conseguenza il valore di stima dei crediti verso terzi rubricati alle cifre 4, 5 e 6 del verbale di pignoramento emesso il 14 giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ è ridotto per ognuno di essi a fr. 1.–.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.