Incarto n. 15.2016.5
Lugano 9 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 gennaio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, o meglio contro il pignoramento di un credito emesso il 25 giugno 2015 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e __________ promosse nei confronti di
PI 1, __________
da
__________, __________ __________, __________
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ della __________ e n. __________ della __________ promosse nei confronti di PI 1, il 25 giugno 2015 l’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa ha pignorato fino a concorrenza dell’importo di fr. 3'144.–, corrispondente al totale dei crediti dedotti in esecuzione, il reddito annuale percepito dalla debitrice dalla __________ SA per la vendita di uva.
B. Con ricorso del 21 gennaio 2016, RI 1, marito dell’escussa, chiede l’annullamento del pignoramento.
C. Con osservazioni 9 febbraio 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre l’escussa e i creditori sono rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie, come da lui stesso ammesso nel ricorso, RI 1 è venuto a conoscenza dell’atto impugnato al più tardi il 27 novembre 2015. Ed egli ha atteso il 15 dicembre 2015 per scrivere al Pretore chiedendo se il credito vantato nei confronti della __________ potesse essere pignorato per pagare debiti della moglie. Orbene già quel 15 dicembre 2015, il termine di ricorso era inesorabilmente scaduto. Presentato poi a questa Camera solo il 21 gennaio 2016, il ricorso è (a fortiori) tardivo e pertanto irricevibile.
2.1 Il ricorrente evidenzia che fino al 2014 la moglie lo aiutava nel vigneto e i proventi della vendita dell’uva erano ripartiti tra loro. Dalla vendemmia 2015, dopo aver chiesto e ottenuto dal Pretore, a seguito di problemi famigliari, la separazione dei beni, egli ha provveduto da solo a lavorare il vigneto e di conseguenza tutto quanto ha a che vedere con questa attività è di sua spettanza.
2.2 Ora, la rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento non impedisce l’esecuzione di tale provvedimento, a meno che sia evidente che detti beni appartengono al terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento (DTF 108 III 122 consid. 4; 106 III 86 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF 15.2013.94 del 24 ottobre 2013). Meri dubbi o litigi sulla proprietà delle cose o dei diritti da pignorare non comportano la nullità del pignoramento, ma obbligano unicamente l’ufficio ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2), il cui scopo è proprio quello di far accertare eventuali diritti di proprietà, diritti di pegno od ogni altro diritto o pretesa di terzi incompatibile con il pignoramento o di cui bisogna tener conto nella realizzazione dei beni (cfr. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1121). Questioni di merito inerenti alla proprietà dei beni pignorati rientrano nella competenza del giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione (cfr. DTF 108 III 122, consid. 4), non invece in quella degli organi di esecuzione forzata né dell’autorità di vigilanza.
2.3 Nel caso specifico, malgrado le affermazioni di RI 1 secondo cui i contratti di affitto dei due fondi coltivati a vite sono a lui intestati, egli è iscritto nel catasto viticolo relativo ai due fondi quale viticoltore e i certificati di produzione 2015 sono stati rilasciati a nome suo, non si può escludere che i redditi della vendita dell’uva merlot spettino alla moglie PI 1, considerato che il provento della vendita dell’uva fino al 2014 è stato fiscalmente annunciato quale reddito di lei. D’altronde i contratti di affitto dei due mappali coltivati a vigne non sono di rilievo per determinare chi è il creditore della __________ SA, per tacere del fatto che il contratto relativo al fondo n. __________ di __________, concluso per la durata, rinnovabile, di un anno dal 1° novembre 2011, reca la data del 15 dicembre 2015 e pare così confezionato ad hoc ai fini della presente vertenza. Determinante per la questione della titolarità del credito, in effetti, è il contratto concluso con la __________ SA, in merito al quale, tuttavia, RI 1 non ha prodotto alcun documento.
2.4 Non essendo quindi manifesto che il ricorrente sia titolare del credito pignorato, pignorandolo l’Ufficio si è correttamente determinato, ritenuto che la questione sollevata dal ricorrente sulla proprietà del bene pignorato non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Se non l’ha già fatto, l’Ufficio dovrà però avviare la procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e segg., nell’ambito della quale la questione della pignorabilità del credito verrà risolta.
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.
È fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Acquarossa di determinarsi come al considerando 2.4, avviando la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –;
,.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.