Incarto n. 15.2016.23
Lugano 9 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 marzo 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno nell’ambito della procedura fallimentare n. __________ aperta nei confronti del ricorrente;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 6 maggio 2015 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo dal 7 maggio 2015 alle ore 10:00.
B. Incaricato di procedere alla liquidazione del fallimento, il 26 giugno 2015 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha interrogato RI 1, il quale ha dichiarato in particolare quanto segue:
“Possiedo unicamente il conto corrente postale, di [cui] avete l’estratto, che uso per far fronte […] alle spese personali mie e di mio figlio. Attualmente non avendo entrate viviamo grazie all’importo presente sul conto che come risulta dall’estratto in vostro possesso ammonta a CHF 110'000.00 ca.”
C. Il 21 settembre 2015 l’UF ha allestito l’inventario giusta l’art. 221 LEF in presenza del fallito, indicandovi in particolare l’importo di fr. 109'932.93 depositato sul conto corrente postale appena menzionato. Quello stesso giorno RI 1 ha firmato l’inventario per approvazione.
D. Con e-mail del 16 marzo 2016 il fallito ha sollecitato l’Ufficio a rispondere alla sua richiesta verbale del giorno precedente di ottenere un “supporto esistenziale”, sostenendo che la sua situazione è davvero molto critica.
E. In risposta a tale richiesta, il 17 marzo 2016 l’organo dei fallimenti ha comunicato ad RI 1 di non poter “liberare alcun importo a suo favore e che pertanto l’integralità della somma inventariata, ammontante a CHF 109'932.93, e derivante dalla compravendita della sua proprietà spetta alla massa fallimentare”.
F. Con ricorso del 29 marzo 2016, inoltrato direttamente a questa Camera, RI 1 si aggrava contro la “decisione pres[a] al riguardo del ritiro del mio avere sul conto postale”, rilevando di non avere neanche il minimo esistenziale per vivere con suo figlio dal giugno del 2015.
G. Con osservazioni del 6 aprile 2016 l’UF postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Va rilevato anzitutto che laddove si aggrava “contro la decisione pres[a] al riguardo del ritiro del mio avere sul conto postale”, il ricorrente contesta la decisione dell’UF d’inventariare il saldo del conto postale a lui intestato. Sotto questo punto di vista il ricorso risulta però tardivo, poiché non è stato presentato entro dieci giorni da quando l’insorgente ebbe notizia del predetto provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), vale a dire dal momento in cui ha sottoscritto l’inventario il 21 settembre 2015 (v. DTF 106 III 77 consid. 1).
Il gravame può comunque essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF, in applicazione della giurisprudenza secondo cui il debitore può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). L’art. 93 LEF è invero applicabile anche nell’ambito di una procedura di fallimento (Ochsner, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 93 LEF; Handschin/Hunkeler, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 55 ad art. 197 LEF).
Nel caso in rassegna, emerge dagli atti che il saldo del conto postale del fallito di fr. 109'992.93 inventariato dall’UF è il residuo del provento derivante dalla vendita nel marzo 2015 della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD __________ da parte di RI 1 (v. verbale d’interrogatorio, pag. 3 e rogito del 13 marzo 2015, presenti agli atti). Non si tratta quindi di un reddito da lavoro o da usufrutto né di una rendita limitatamente pignorabile in virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, e neppure di un bene assolutamente impignorabile elencato all’art. 92 LEF. Stando così le cose, la decisione dell’Ufficio di inventariare tale somma è corretta e pertanto su tale punto il ricorso risulta infondato.
3.1 Nel caso di specie, non si evince però dagli atti che l’organo dei fallimenti abbia esaminato la richiesta di RI 1 alla luce della predetta norma. L’Ufficio non ha comunque proceduto ad alcun accertamento sull’eventuale necessità del fallito di ottenere un contributo di sostentamento a titolo di equo soccorso, determinando in particolare se e in che modo sia in grado di provvedere al debito mantenimento suo e della sua famiglia durante il fallimento, ma si è limitato a decidere di non liberare alcun importo a suo favore, perché in sostanza la somma inventariata non è un bene impignorabile (art. 92 LEF) o limitatamente pignorabile (art. 93 LEF) (v. osservazioni al ricorso, pag. 2). Sennonché l’art. 229 cpv. 2 LEF è una disposizione particolare che non pregiudica l’applicazione degli art. 92 (per il rinvio dell’art. 224 LEF) e 93 LEF (DTF 71 III 143 i.f.) e viceversa resta applicabile anche qualora i presupposti per l’applicazione degli art. 92 e 93 LEF non siano riuniti, come nel caso presente. In altri termini, non si può escludere che nella fattispecie siano date le condizioni per la concessione di un equo soccorso, sebbene l’importo inventariato dall’Ufficio sia interamente pignorabile.
3.2 La causa non essendo matura per il giudizio in assenza dei menzionati accertamenti, in parziale accoglimento del ricorso la decisione 17 marzo 2016 dell’UF va parzialmente annullata nel senso che l’incarto gli va retrocesso affinché esamini la richiesta del fallito di ottenere un “supporto esistenziale” alla luce dell’art. 229 cpv. 2 LEF (art. 21 LEF e 21 cpv. 4 LPR; sulla ricevibilità del ricorso: DTF 106 III 78 consid. 2).
a) A tal uopo, l’Ufficio dovrà procedere a tutti i necessari accertamenti del caso, al fine di stabilire se e in che modo (redditi da lavoro, rendita, …) RI 1 sia in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia durante il fallimento e se abbia quindi bisogno o meno di un contributo a titolo di equo soccorso. Nella prima ipotesi, ritenuto che non emerge dagli atti che l’UF abbia obbligato il fallito a stare a sua disposizione (art. 229 cpv. 2 LEF i.f.), occorrerà verificare se sussistano altre ragioni oggettive che gli impediscono di realizzare un reddito per mantenere sé stesso e la propria famiglia. Va infatti ricordato che, ove il fallito non provveda al proprio sostentamento, nonostante lo si possa esigere da lui, in particolare perché non ha realmente cercato un posto di lavoro, l’amministrazione del fallimento ne deve tenere conto per decidere sull’eventuale concessione di un contributo d’assistenza (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 229 LEF). In tal senso, l’organo dei fallimenti dovrà verificare in che modo il fallito abbia provveduto al proprio mantenimento dall’apertura del fallimento sino ad ora.
b) Appurata l’eventuale necessità per RI 1 di ottenere un equo soccorso, l’Ufficio determinerà l’importo del contributo a suo favore, facendo capo al calcolo del minimo d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (Amonn/Walther, op. cit., n. 9 ad § 44; Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 229 LEF). L’eventuale contributo concesso sarà trattato, infine, quale debito di massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 1 LEF (Amonn/Walther, ibidem; Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 229).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 17 marzo 2016 dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno è parzialmente annullata nel senso che l’incarto gli è rinviato, affinché, previo compimento dei necessari accertamenti, si determini nel senso del considerando 3.2 sull’istanza di equo soccorso formulata da RI 1.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione ad .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.