Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2017 15.2016.119

Incarto n. 15.2016.119

Lugano 3 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 27 settembre 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ promosse nei confronti del ricorrente da

, __________ (rappr. dall’, dalla , dall’, dall’__________ e dalla __________, tutti in __________) __________, __________ (rappr. dalla Cassa Comunale, __________) PI 1, __________ (rappr. dall’RA 1, __________, __________) PI 2, __________ PI 3, __________ (rappr. da RA 2, __________) __________, __________ (rappr. da RA 2, __________) PI 4, __________ (rappr. dall’RA 3, __________) __________, __________

Ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, i summenzionati creditori procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.

B. Il 27 settembre 2016, fondandosi sul verbale d’interrogatorio del­l’Ufficio d’esecuzione di Bonstetten (ZH) che valutava il minimo esistenziale mensile dell’escusso in fr. 6'745.–, l’UE di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

6'000.00

Totale

fr.

6'000.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. per figli (__________)

fr.

600.00

Suppl. per figli __________)

fr.

600.00

Suppl. per figli (__________)

fr.

400.00

Suppl. per figli (__________)

fr.

400.00

Affitto

fr.

750.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

300.00

Totale

fr.

4'961.00

L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________ AG di DO 1, l’importo eccedente fr. 4'961.– (indicativamente fr. 1'039.–) dal 27 settembre 2016.

C. Con ricorso del 12 ottobre 2016, RI 1 ha chiesto il conteggio nel suo minimo vitale dell’importo di fr. 1'595.– per la locazione dell’appartamento di M__________ dove risiede stabilmente la sua famiglia e dove egli rientra ogni fine settimana.

D. La PI 3, __________, da una parte, e l’CO 1 dall’altra, si sono opposti al ri­corso con osservazioni rispettivamente del 25 ottobre e del 20 dicembre 2016. Il PI 2, l’PI 1 e l’RA 3 hanno invece comunicato di non avere osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando l’escusso ha avuto conoscenza dell’atto impugnato emesso il 27 settembre 2016 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Il ricorrente si duole che nella determinazione del suo minimo vitale non sia stato considerato l’importo di fr. 1'595.– per la locazione dell’appartamento di DO 2 dove risiede la sua famiglia, dove i suoi figli vanno a scuola e dove egli rientra ogni fine settimana. Egli afferma che, benché risieda a DO 3 per motivi di lavoro, il centro dei suoi interessi è a DO 2 e chiede di tenerne conto finché la sua famiglia non lasci definitivamente la Svizzera. L’UE ritiene invece che non debba essere preso in considerazione un canone di locazione che non deve più essere pagato in seguito all’ordine fatto alla moglie e alla figlia maggiore di lasciare la Svizzera, tanto più che la moglie, che non ha attività lucrativa, potrebbe raggiungere il marito in Svizzera interna onde ridurre il costo mensile di locazione. RA 2 contesta, come inopportuno, il diritto a una doppia deduzione per l’alloggio. In ogni caso la pigione dell’appartamen­­to in Ticino non potrebbe essere conteggiata poiché il suo pagamento non è comprovato ed essa dovrebbe comunque essere ridotta “proporzionalmente” e compensata con eventuali redditi o aiuti percepiti dalla moglie o dai figli.

  3. Come emerge dalla decisione 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato (incarto n.

  1. la moglie e i (allora) tre figli dell’escus­­so sono giunti in Svizzera il 3 gennaio 2010 per vivere con lui, che a quel tempo era in possesso di un permesso di dimora nel Canton San Gallo. La famiglia si è poi trasferita in Ticino il 5 marzo 2011. Nel luglio o agosto del 2014 i coniugi si sono separati e i figli sono stati affidati giudizialmente alla madre. Con decisione del 30 settembre 2015 alla moglie e alla figlia maggiore dell’escusso è stato fissato un termine per lasciare il territorio elvetico, determinato successivamente per il 30 giugno 2016, giac­ché la moglie non esercitava attività lucrativa, era separata dal marito, percepiva aiuti sociali e aveva una situazione debitoria importante. Il 16 agosto 2016 moglie e figlia maggiore hanno presentato istanza di riesame, indicando che i coniugi si sono riconciliati nell’ottobre del 2015 – producendo al riguardo uno scritto del 23 ottobre 2015 con il quale la moglie invitava la Pretura a stralciare dai ruoli la lite – e che nel mese di maggio 2016 l’escusso ha trovato un impiego, la cui retribuzione è sufficiente al sostentamento dell’intera famiglia, la quale ha quindi potuto rinunciare agli aiuti sociali. Con decisione del 6 ottobre 2016 la Sezione della popolazione non è entrata nel merito dell’istanza e ha impartito un nuovo termine per lasciare la Svizzera entro il 7 novembre 2016. Il ricorso contro questa decisione è stato respinto dal Consiglio di Stato con la decisione del 30 novembre 2016. Da informazioni assunte da questa Camera presso l’Ufficio della migrazione, il termine impartito è stato prorogato fino al 30 giugno 2017.
  1. Considerato che RI 1 lavora a __________ e dispone di un appartamento a DO 3, mentre la moglie e i quattro figli vivono a DO 2, in via preliminare deve essere esaminata la questione della competenza territoriale dell’UE di Mendrisio, in quanto, diversamente dal precetto esecutivo, che se spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solamente annullabile a seguito di ricorso, un avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento eseguito da un ufficio incompetente sono nulli, poiché violano prescrizioni emanate nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 LEF; DTF 118 III 6 consid. 2/a, 105 III 61 consid. 1; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 22 LEF; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 33 ad art. 46 LEF; sentenza della CEF 15.2013.31 del 19 giugno 2013).

5.1 Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), ossia nel luogo dove egli risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC) purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi. Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali, cioè il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46; sentenza della CEF 15.2013.31 del 19 giugno 2013). Per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46; sentenza della CEF 15.2011.65 del 14 settembre 2011 consid. 2.1).

5.2 Nel caso specifico il ricorrente allega di essere domiciliato a DO 2. Sennonché secondo la banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”]) egli risulta partito il 1° maggio 2016 da DO 2 per DO 3. Nonostante ciò, secondo i principi sopra menzionati il suo domicilio civile ed esecutivo – a differenza di quello amministrativo – è oggettivamente DO 2, dove risiedono la moglie e i quattro figli comuni, e con i quali l’escusso si ricongiunge il fine settimana, perlomeno dall’ottobre del 2015 quando i coniugi hanno posto fine alla separazione (v. sopra consid. 4). Non è al riguardo di rilievo che alla moglie e alla figlia maggiore dell’escusso sia stato ordinato di lasciare la Svizzera entro il 7 novembre 2016, atteso che le stesse risiedono tutt’ora sul territorio elvetico a seguito della proroga loro concessa fino al 30 giugno 2017. Va del resto rilevato che anche per l’Ufficio d’esecuzione di Bonstetten, nel cui circondario RI 1 soggiorna durante la settimana, il suo domicilio dal punto di vista esecutivo si trova in Ticino. La competenza dell’UE di Mendrisio è pertanto data.

  1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso e la sua famiglia si accontentino nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle loro necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (sentenza della CEF 16 febbraio 1989 in re S. consid. 5/b). Egli non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso vive in un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 pag. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escus­­so si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art. 93 LEF).

6.1 Nella fattispecie RI 1, già per il suo obbligo di mantenere la famiglia, può quindi pretendere che la pigione del­l’appartamento di DO 2 sia computata nel suo minimo esistenziale, il suo effettivo pagamento essendo stato accertato dall’UE di Bonstetten. Non è dato di capire secondo quali criteri la pigione dovrebbe essere ridotta “proporzionalmente” come proposto da RA 2. Se con ciò s’intende una deduzione di eventuali redditi o aiuti percepiti dalla moglie o dai figli la censura si rivela infondata. Risulta infatti dalla decisione 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato che la moglie ha rinunciato agli aiuti sociali. Del resto, l’UE di Bonstetten ha appurato che la moglie è casalinga e non ha entrate. Degli assegni per i figli – fr 300.– mensili per ognuno di essi – si tiene conto per il fatto che sono incorporati nel reddito del padre, fermo restando che sono comunque impignorabili (v. sentenza della CEF 15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c consid 6: nel caso concreto una loro deduzione dal minimo vitale non è necessaria perché il loro importo non supera i supplementi per figli stabiliti dalla Tabella).

6.2 L’UE di Mendrisio rileva a ragione che la moglie, senza attività lucrativa, potrebbe raggiungere il marito con i figli in Svizzera interna onde ridurre le spese di locazione complessive. Sennonché la decurtazione del quantum può essere attuata solo nel rispetto dei termini contrattuali di disdetta, nel caso concreto con un preavviso di tre mesi per il 30 settembre 2017. Fino a quella data, ovvero fino alla fine del periodo di pignoramento di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), vanno pertanto aggiunti al minimo esistenziale di RI 1 fr. 1'595.– mensili a titolo di pigione dell’appartamento di DO 2. L’UE gli comunicherà l’im­­porto totale massimo delle spese per alloggio che potranno essere riconosciute dopo il 30 settembre 2017. Dovesse la situazione mutare prima di tale data, in particolare se la famiglia dovesse lasciare la Svizzera, l’UE di Mendrisio commisurerà il pignoramento alle mutate circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF).

  1. Giusta il punto II/4 della Tabella vanno computate nel minimo di esistenza dell’escusso le spese indispensabili connesse all’eser­­cizio di una professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di lavoro. Contrariamente a quanto sostiene RA 2, quindi, il debitore ha diritto a una “deduzione” sia per l’alloggio della famiglia che per quello da lui occupato durante la settimana ove sia indispensabile al conseguimento del suo reddito. Nel caso concreto, RI 1 è professionalmente attivo a __________ mentre la famiglia vive a oltre duecento chilometri di distanza a __________, sicché di tutta evidenza egli non può rientrare al domicilio tutte le sere. Nella determinazione del minimo vitale suo e della famiglia si giustifica pertanto di conteggiare sia i costi della locazione afferenti all’appartamen­­to di __________ sia quelli dell’appartamento ch’egli occupa al luogo di lavoro.

  2. Alla luce di quanto precede la decisione impugnata va rettificata nel senso di aggiungere al minimo esistenziale dell’escusso un supplemento di fr. 1'595.– per “Affitto DO 2”, sicché il totale è aumentato da fr. 4'961.– a fr. 6'556.– fino al 30 settembre 2017. La trattenuta presso la datrice di lavoro va modificata di conseguenza (non potendosi escludere del tutto un’eccedenza visto che l’escusso lavora a ore). L’UE gli comunicherà l’importo totale massimo delle spese per alloggio che potranno essere riconosciute in futuri pignoramenti.

  3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

1.1 Il minimo di esistenza mensile di RI 1 è fissato in fr. 6'556.– fino al 30 settembre 2017 e il pignoramento presso la datrice di lavoro dell’escusso è modificato di conseguenza mediante nuova comunicazione a cura dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio.

1.2 L’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio comunicherà a RI 1 l’importo totale massimo delle spese per alloggio che potranno essere riconosciute in futuri pignoramenti per i periodi successivi al 30 settembre 2017.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –; –; –; –; – __________, __________; – __________, __________; – __________, __________; – __________, __________; – __________, __________; – __________, Cassa Comunale, __________; – __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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