Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2016 15.2016.109

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Incarto n. 15.2016.109

Lugano 2 dicembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2016 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro la convenzione di utilizzo dell’inventario fallimentare firmata il 10 ottobre 2016 con la

PI 2, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

nel fallimento della società di cui il ricorrente era l’amministratore unico, ovvero la

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che accogliendo l’istanza della PI 2, con decreto del 13 luglio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione della PI 1 a far tempo dal giorno successivo;

che con pubblicazione del 26 agosto 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha comunicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria e fissato la scadenza del termine d’insinuazione dei crediti nel fallimento al 26 settembre 2016;

che il 23 settembre 2016 RI 1 ha insinuato un credito di fr. 3'505.92 a titolo d’indennità quale amministratore unico della fallita dall’8 marzo al 14 luglio 2016 e una pretesa di fr. 824'000.– quale credito correntista;

che il 10 ottobre 2016 l’UF, quale rappresentante della massa fallimentare, ha concluso con la PI 2 una convenzione con cui quest’ultima è stata autorizzata a utilizzare l’integralità dei beni della fallita presenti nel ristorante “__________” di __________ (in seguito “l’inventario”) dal 1° novembre 2016 dietro un corrispettivo di fr. 500.– mensili;

che le parti hanno convenuto che la convenzione terminerà in caso di parere sfavorevole dei creditori o di accoglimento di un loro ricorso da parte dell’autorità di vigilanza, oppure alla scadenza di un anno a contare dalla firma della convenzione, fatta salva una proroga, nonché in caso di vendita dell’inventario ad asta pubblica o a trattative private, di riconoscimento definitivo della rivendicazione di proprietà formulata dalla PI 2 sull’inventario oppure di mancato ossequio da parte di quest’ultima di una sola mensilità o di un’altra condizione contrattuale;

che la PI 2 si è inoltre impegnata a versare fr. 3'000.– contemporaneamente alla firma della convenzione quale prezzo di vendita della merce deperibile presente nell’esercizio pubblico “__________” e immediatamente realizzabile nel senso dell’art. 243 cpv. 2 LEF;

che con ricorso del 20 ottobre 2016, RI 1 chiede l’annul­­lamento della convenzione con effetto ex tunc, l’allestimento di una stima peritale del valore dell’inventario e del deprezzamento consecutivo al suo utilizzo, l’emissione di una decisione in merito alla rivendicazione di proprietà della PI 2 e il divieto di ogni iniziativa dell’UF volta a concedere l’utilizzo o il noleggio del­l’inventario fino al passaggio in giudicato della decisione sulla rivendicazione;

che con osservazioni rispettivamente del 4 e del 17 novembre 2016 sia la PI 2 sia l’UF hanno concluso per la reiezione del ricorso, mentre il Comune di Lugano, il 28 ottobre, si è rimesso al giudizio della Camera;

che gli atti giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza far uso del loro potere pubblico, come ad esempio la conclusione di contratti (DTF 129 III 400, consid. 1.2; 108 III 2; sentenza del Tribunale federale 5A_142/2008 del 3 novembre 2008 consid. 4; sentenze della CEF 15.2012.6 del 19 gennaio 2012, RtiD 2012 II 893 n. 51c [massima], 15.2011.19 del 5 maggio 2011 consid. 4) o di transazioni (DTF 103 III 23 seg.), oppure l’e­­sercizio di un diritto di ricupera (DTF 86 III 110), non sono provvedimenti impugnabili con un ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 63-64 ad art. 17 LEF);

che la prima conclusione del ricorrente è pertanto inammissibile;

che nulla muta al proposito la clausola del contratto che conferisce alla Camera il potere di statuire su eventuali “pareri sfavorevoli dei creditori” (n. 3 primo capoverso) e su “qualsiasi controversia” relativa alla convenzione (n. 10), la sua competenza non rientrando nel potere di disposizione delle parti, ma essendo disciplinata imperativamente dalla legge;

che le controversie tra le parti della convenzione soggiacciono al diritto civile e alla giurisdizione dei tribunali civili, mentre eventuali pregiudizi causati ai creditori possono determinare la responsabilità dello Stato se ricorrono i presupposti di legge (art. 5 LEF);

che nella procedura di liquidazione sommaria l’inventario è depositato con la graduatoria (art. 231 cpv. 3 n. 3 LEF), ossia in linea di massima entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni (art. 247 cpv. 1 LEF);

che nel caso specifico l’inventario non è ancora stato depositato sicché la domanda di allestimento di una stima peritale del valore dell’inventario e del deprezzamento consecutivo al suo utilizzo risulta prematura, e dunque inammissibile, specie perché le spese legate a una siffatta misura risulterebbero inutili qualora la rivendicazione della PI 2 dovesse essere definitivamente accolta;

che secondo gli art. 242 LEF e 45 RUF l’amministrazione del fallimento deve statuire sulla restituzione delle cose detenute dalla massa e rivendicate da terzi dopo decorso il termine per l’insi­­nuazione dei crediti, ovvero nella fattispecie dopo il 26 settembre 2016;

che nelle sue osservazioni al ricorso l’Ufficio ha confermato che una decisione in merito alla rivendicazione di proprietà della PI 2 verrà presa a brevissimo termine;

che non ricorrono gli estremi di una ritardata giustizia, già per il fatto che la ricorrente non risulta avere richiamato l’Ufficio dopo il 26 settembre 2016 e prima d’inoltrare il ricorso (e neppure nel suo scritto del 24 agosto 2016, doc. I);

che la concessione dell’uso dell’inventario o il suo noleggio a titolo oneroso rientra nelle competenze dell’amministrazione del fallimento, la quale cura gli interessi della massa (art. 240 e 231 cpv. 3 LEF) e dispone al riguardo di un ampio potere d’ap­­prezzamento volto alla massimizzazione del ricavo dell’attivo fallimentare;

che la convenzione con la PI 2 non è quindi illegale né appare inopportuna, ove appena si consideri che non risultano esservi altri interessati a noleggiare l’inventario a condizioni più favorevoli per la massa di quelle accettate dalla PI 2, ciò che il ricorrente neppure tenta di confutare;

che la richiesta di vietare ogni iniziativa dell’Ufficio volta a concedere l’utilizzo o il noleggio dell’inventario fino al passaggio in giudicato della decisione sulla rivendicazione va così respinta;

che, infine, anche il modo e le condizioni di realizzazione dei beni della massa rientrano nell’ampio potere d’apprezzamento del­l’amministrazione del fallimento (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF; Vouil­loz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 33 ad art. 231 LEF), la quale non è tenuta a interpellare i creditori neppure in caso di vendita a trattative private (l’art. 231 cpv. 3 n. 2 non rinvia all’art. 256 cpv. 1 LEF; Lustenberger in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 231 LEF), tranne se si tratta di fondi o – ma non è il caso nella fattispecie dei beni deperibili dell’inventario, stimati dall’UF in fr. 3'945.– (inventario accluso alle osservazioni dell’UF quale doc. II) – di beni di cospicuo valore nel senso dell’art. 256 cpv. 3 LEF (Lustenberger, op. cit., n. 36 ad art. 231 e Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 256 LEF, che stabiliscono il valore soglia rispettivamente in almeno fr. 50'000.– e 20'000.–);

che pure in questo frangente il ricorrente non allude all’esistenza di offerte migliori né sostanzia minimamente la sua stima dei beni deperibili di fr. 20'000.– a fr. 25'000.–, ricordato che il valore di stima determinante non è quello commerciale al momento del­l’apertura del fallimento, bensì il presumibile prezzo di vendita in un’asta pubblica, da cui occorre detrarre le spese di deposito dei beni mobili da realizzare fino all’asta qualora si valuti l’opportuni­tà di una vendita d’urgenza a trattative private;

che la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto con l’emanazione dell’odierno giudizio;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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