Incarto n. 15.2015.78
Lugano 22 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (rappr. dal RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 155.– oltre agli interessi maturati di fr. 1.90 e correnti del 5% dal 23 aprile 2015. Al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione.
B. Con decisione del 12 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Capriasca ha rigettato l’opposizione interposta da RI 1 al summenzionato precetto esecutivo.
C. Avendo il creditore chiesto il proseguimento dell’esecuzione, l’8 settembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Con ricorso del 26 settembre 2015, RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento, di cancellare il precetto esecutivo e di riconoscergli un’indennità di fr. 1'000.–.
E. Con osservazioni 15 dicembre 2015 l’UE si è opposto al ricorso. La parte escutente è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente si duole, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che il Giudice di pace non l’ha convocato all’udienza di discussione e neppure gli ha trasmesso la decisione con cui ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo. Egli allega di aver avuto conoscenza della decisione solo due giorni prima della presentazione del ricorso, quando si è recato presso l’CO 1 per informarsi dei motivi del pignoramento.
Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie l’atto impugnato è stato emesso l’8 settembre 2015 dall’UE di Lugano ed è stato trasmesso a RI 1 per posta semplice, motivo per il quale non è dato di sapere quando lo stesso gli sia pervenuto. Essendo poi illeggibile il timbro postale sulla busta contenente il ricorso, datato 26 settembre 2015 ma pervenuto a questa Camera solo il 6 ottobre, non è neppure possibile determinare quando il ricorrente ha consegnato l’impugnativa alla posta. La questione della tempestività del ricorso può comunque rimanere aperta in concreto, atteso che le censure sollevate dal ricorrente devono essere esaminate d’ufficio dall’autorità esecutiva, poiché se si rilevassero fondate, la decisione del Giudice di pace sarebbe nulla e con essa anche l’avviso di pignoramento.
In effetti, prima che si dia seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 marzo 2004 consid. 1.1 e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).
La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4).
4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2013.74 del 31 maggio 2013, 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012; in materia di rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore [cassa malati, Billag]: DTF 130 III 400 seg.; sentenza della CEF 14.2013.74 del 31 maggio 2013).
4.2 Nel caso concreto, il reclamante non ha ritirato l’assegnazione del termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la stessa è stata rispedita al mittente (v. tracciamento dell’invio postale riferito alla raccomandata n. __________ del 24 luglio 2015). Medesimo destino è toccato alla sentenza di rigetto dell’opposizione (raccomandata n. __________ del 13 agosto 2015). E, come visto, dal semplice fatto che l’escusso ha ricevuto il precetto esecutivo non si può ancora presumere ch’egli dovesse aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto né, quindi, della sentenza di rigetto. Le notifiche in questione vanno quindi considerate non avvenute. Ne discende la nullità della decisione del Giudice di pace e la conseguente nullità dell’avviso di pignoramento.
5.1 In effetti, è in linea di principio escluso ottenere l’annullamento dell’esecuzione con un ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF), eccezion fatta quando la stessa è nulla perché manifestamente abusiva (sentenza della CEF 15.2013.63 del 25 giugno 2013 consid. 1 con rinvii). Orbene, neppure il ricorrente pretende che l’esecuzione in esame sia abusiva e ad ogni modo non fornisce indizi oggettivi e concreti che l’escutente abbia usato lo strumento dell’esecuzione per uno scopo che esula da quello dell’istituto, ossia l’incasso del credito. In siffatte circostanze l’eventuale annullamento dell’esecuzione è possibile solo per mezzo dell’azione prevista dagli art. 85 e 85a LEF.
5.2 Per legge, poi, nell’ambito della procura di ricorso all’autorità di vigilanza cantonale non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento emesso l’8 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.