Incarto n. 15.2015.77
Lugano 10 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 agosto 2015 di
RI 1 (I) (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona riferito all’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati il 10 e il 12 agosto 2015 rispettivamente dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona e dal Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona, su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1 (I)
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decreto del 10 agosto 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro delle indennità per infortunio e dello stipendio di PI 1 nei confronti della __________, in Giubiasco, sino a concorrenza di € 3'640.51, pari a fr. 3'893.82, oltre agli interessi di mora del 5% dal 20 febbraio 2015 su € 887.15 e dall’11 giugno 2015 su € 2'753.36. Altrettanto ha fatto il Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona con decreto del 12 agosto 2015 per “il salario (e/o ogni credito)” del debitore nei confronti dell’assicurazione infortuni SUVA, sede di Bellinzona.
B. In fase di esecuzione dei sequestri, il 17 agosto 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitore
fr.
2'990.00
Totale
fr.
2'990.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'180.00
Affitto
fr.
600.00
Alimenti
fr.
490.00
Costi di trasferta
fr.
80.00
Diritto di visita al figlio
fr.
150.00
Leasing auto
fr.
545.00
Totale
fr.
3'045.00
C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 19 agosto 2015 l’UE ha emesso i relativi verbali, dichiarando i sequestri infruttuosi.
D. Con ricorso del 27 agosto 2015 RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendone la riforma nel senso di riconoscere a PI 1 un minimo di esistenza al massimo di fr. 2'270.–.
E. Con osservazioni del 30 settembre 2015 l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur rilevando di aver erroneamente riconosciuto al debitore un importo di base di fr. 1'180.– in luogo di fr. 1'080.–. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta il 20 agosto 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento o del sequestro (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
La ricorrente ritiene anzitutto che il costo del leasing auto (di fr. 545.–) è sproporzionato rispetto al reddito attuale del debitore (fr. 2'990.–). Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale concernente il computo del canone locatizio nel minimo di esistenza, essa sostiene che il debitore è tenuto a ridurre i costi del leasing a una misura normale se utilizza un’autovettura costosa unicamente per sua eccessiva comodità. È inoltre del parere che le spese di trasferta di fr. 80.– non siano effettive, perlomeno finché il debitore sarà in infortunio e non dovrà spostarsi per lavoro.
3.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2015.47 del 10 settembre 2015 consid. 5). In particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 8.1).
3.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che l’Ufficio ha computato il costo del “leasing auto”, basandosi sul contratto “Prestito Finalizzato Prestitempo” prodotto dall’escusso, secondo cui quest’ultimo ha ottenuto un credito di € 19'887.80 per l’acquisto di un’automobile usata del valore di € 22'000.– (una KIA Sorento 2.2 act immatricolata nel settembre 2010), con l’obbligo di restituire tale importo oltre agli interessi annui del 7,5% mediante corresponsione di 48 rate mensili di € 488.50 l’una, tranne la prima di € 546.46, per un totale con i costi del credito di € 23'623.46. Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, il veicolo non può invero ritenersi lussuoso, il suo prezzo essendo inferiore a fr. 25'000.– e rientrando pertanto nella cosiddetta categoria media inferiore (cfr. Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, ad 4). Ad ogni modo, la ricorrente si limita a censurare genericamente l’importo pagato dall’escusso, ritenendolo eccessivo, senza tuttavia indicare delle offerte concrete di leasing con un costo inferiore per un veicolo analogo a quello del debitore né mettere a sua disposizione un veicolo sostitutivo o la somma necessaria per acquistarlo (nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF). Inoltre, la ricorrente non può pretendere che il costo di leasing venga interamente ignorato, ma tutt’al più che sia ridotto a un ammontare adeguato, ciò che però neppure allega. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.
3.3 Relativamente ai costi di trasferta di fr. 80.–, l’UE si è limitato a indicare nel verbale interno delle operazioni di pignoramento che si tratta di spese relative a un non meglio specificato trattamento medico cui l’escusso deve sottoporsi a seguito di un infortunio. Agli atti non figura tuttavia alcun documento giustificativo in tal senso, né l’Ufficio ha fornito ulteriori indicazioni nelle proprie osservazioni. In tali circostanze, questa spesa non poteva senz’altro essere computata nel minimo di esistenza. D’altronde, l’organo esecutivo neppure sembra aver accertato fino a quando il debitore sarà inabilitato a lavorare, sicché non è possibile stabilire a partire da quale momento potranno essere computate le spese di trasferta per recarsi al lavoro. In queste condizioni, l’incarto dev’essere retrocesso all’Ufficio, affinché chiarisca la questione.
L’UE, invero, non ha specificato il motivo per cui ha ammesso l’importo di fr. 150.– a titolo di esercizio del diritto di visita. Non si comprende in altri termini se si tratta di costi di trasferta per visitare il figlio, di spese straordinarie di mantenimento non incluse nel contributo alimentare di fr. 490.– o di altro. Risulta dunque impossibile controllare la decisione impugnata su questa specifica posizione e pertanto si giustifica di retrocedere l’incarto all’UE per procedere a ulteriori accertamenti anche su tale circostanza.
5.1 Ai fini del nuovo calcolo, l’Ufficio dovrà anzitutto correggere l’importo di base, sostituendo la cifra di fr. 1'180.– con quella di fr. 1'080.– che corrisponde al minimo di base per persona sola di fr. 1'200.– ridotto del 10% ove il debitore sia domiciliato in Italia (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 7).
5.2 L’UE dovrà inoltre accertare se l’escusso è ancora inabilitato a lavorare a causa dell’infortunio e, in caso affermativo, sino a che data. Porrà al debitore specifiche domande al riguardo, trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, e lo inviterà a produrre i certificati medici e la decisione di concessione delle indennità per perdita di guadagno dell’assicurazione infortuni SUVA. L’organo esecutivo stabilirà in seguito a partire da quale momento potranno essere riconosciute le spese di trasferta per recarsi al lavoro. I relativi costi andranno calcolati conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Andranno pure computati in aggiunta i costi di leasing (consid. 3.2).
5.3 L’organo esecutivo è altresì chiamato a procedere a ulteriori accertamenti sui costi assunti dal debitore per l’esercizio del diritto di visita a suo figlio. A tal fine, dovrà anzitutto stabilire se il figlio vive effettivamente nello stesso paese del padre. Inviterà dunque l’escusso a produrre ogni documento utile al riguardo, come pure eventuali ricevute di pagamento di spese straordinarie di mantenimento, ovvero di costi assolutamente necessari giusta l’art. 93 LEF che non sono già compresi nel contributo di mantenimento di fr. 490.–. In mancanza di giustificativi, le spese in questione non potranno essere riconosciute.
5.4 L’UE verificherà infine se l’escusso abita con i propri genitori senza pagare alcuna pigione, come sostiene la ricorrente sulla scorta del certificato di residenza (doc. E) e dell’avviso di ricevimento di un atto giudiziario indirizzato all’escusso e ritirato da sua madre (doc. F), o se invece dal 1° settembre 2015 egli risiede nell’appartamento sito in __________ a __________ (I) e paga un canone locatizio di € 550.– al mese, come sembra emergere dalla dichiarazione scritta presente agli atti, rilasciata da __________. A tal uopo, l’Ufficio si farà consegnare dall’escusso il contratto di locazione e i giustificativi di pagamento del canone locatizio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul sequestro del salario e delle indennità di infortunio nel senso del considerando 5.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.